Sentenza 6 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/08/2003, n. 11843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11843 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
r REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 1843/03 Dott. Franco PONTORIERI Presidente - R.G.N. 15243/00 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere ·25725 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Co sic ere 3180 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI ELSO Ud.18/02/03 ConsigliereDott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MU RI, AM CA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato ASTOLFO DI AMATO, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO CAROPPO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI IA VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FABIO MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato CA CERMIGNANI, difeso dall'avvocato ANGELO MASCOLO, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 285 avverso la sentenza n. 566/99 della Corte d'Appello di -1- BARI, depositata il 09/06/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/03 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NC MARINELLI che ha concluso per rigetto. -2- MU c/ DI IA RG 15243/00 -1-. Oggetto: lavoro autonomo, prestazione d'opera professio- nale, compenso, titolarità passiva del rapporto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 12.9.88, AR US e CA ME, nella loro qualità di eredi dell'ing. RA ME deceduto nel 1985, convenivano NC di IA, nella sua qualità di titolare dell'Impresa Centro Edil, innan- zi al tribunale di Foggia onde sentirlo condannare al pagamento in loro favore della somma di £ 84.048.383, corrispondente al compenso dovuto e non versato al loro dante causa per l'attività da questi prestata in rela- zione a sei palazzine edificate in Trinitapoli, essendo risultate inutili le precedenti richieste e sollecita- zioni al riguardo rivolte tra il 1986 ed 1987. Costituendosi, il convenuto eccepiva il proprio di- fetto di titolarità passiva del rapporto, in quanto il progetto era stato commissionato da persona diversa, e la mancata utilizzazione del progetto predisposto dall' ing. ME, in quanto tecnicamente irrealizzabile, sog- giungendo che, comunque, nessuna delle prestazioni indi- cate in parcella era stata effettuata, in quanto egli s'era rivolto allo studio ME, trattando peraltro so- lo con dei collaboratori, unicamente per la direzione dei lavori. MU c/ DI IA RG 15243/00 -2- Con sentenza 10.2.97, l'adito tribunale accoglieva la domanda condannando il convenuto al pagamento della somma di £ 58.156.340, con gli interessi al tasso uffi- ciale di sconto, in favore degli attori. Avverso tale decisione il Di IA proponeva grava- me cui resistevano gli eredi ME. Decidendone con sentenza 9.6.99, la corte d'appello di Bari l'accoglieva nella sua parte essenziale mante- nendo la sola condanna al pagamento di £ 2.000.000 per sulla considerazione della man-direzione dei lavori - canza d'una prova idonea dell'avvenuto conferimento dal NC Di IA al ME d'un incarico professionale 2 che, sulla base della documentazione disponibile, risul- tava, invece, conferito da DI Di IA, ed atte- so che nel contratto d'opera intellettuale l'obbligazio- ne di pagamento del compenso fà carico al committente se pure il risultato dell'attività giovi ad un soggetto di- verso. Avveso tale decisione gli eredi ME proponevano ricorso per cassazione con due articolati motivi. Resisteva il Di IA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, i ricorrenti denunziando violazione elo falsa applicazione degli artt. 2727 e si dolgono che la 2729 CC nonché vizi di motivazione - MU c/ DI IA RG 15243/00 -3- corte territoriale, pur essendole stati offeri numerosi elementi di giudizio idonei a far ritenere, secondo un criterio di normalità, essere stato l'incarico profes- sionale conferito al loro dante causa dalla controparte, abbia pretermesso di valutare tali precisi e concordanti indizi e di trarne la dovuta presunzione;
abbia, inol- tre, omesso di giustificare la pur espressamente ritenu- ta irrilevanza dei dei detti elementi di giudizio. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziando omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto de- cisivo della controversia - si dolgono che la corte ter- ritoriale abbia erroneamente ritenuto che la sottoscri- zione delle tavole progettuali da parte del costruttore non abbia valore probatorio ai fini dell'individuazione. del committente l'incarico professionale ponendo a base della pronunzia in tal senso un precedente giurispruden- ziale (Cass.
5.9.84 n. 4767) non solo rimasto del tutto isolato ma anche espressivo d'un principio del tutto di- abbia, verso da quello ravvisatovi dalla corte stessa;
inoltre, omesso di considerare la decisiva circostanza della volontaria sottoscrizione apposta da controparte che, proprio per la ratio della menzionata sentenza, a tanto non era tenuta quale costruttore;
abbia, ancora, sulla base della sottoscrizione delle tavole progettua- li, immotivatamente riconosciuto la qualità di commit- MU C/ DI IA RG 15243/00 -4- tente della progettazione al solo proprietario del suolo e non anche al costruttore. I riportati motivi, che, per essere evidentemente tra loro connessi e per organicità di trattazione, pos- sono essere congiuntamente esaminati, non meritano acco- glimento. Il controllo di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito demandato alla Corte Suprema di cassa- zione non è configurato, nell'ordinamento vigente, come un terzo grado del giudizio nel quale possano essere ul- teriormente valutate le istanze e le argomentazioni svi- luppate dalle parti ovvero le emergenze istruttorie ac- quisite nella precedente fase, bensì è preordinato all' annullamento di quelle, tra le dette pronunzie, nelle quali siano ravvisabili specifici vizi di violazione delle norme sulla giurisdizione o la competenza, e/o di violazione delle leggi sostanziali ○ processuali, e/o d'omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione che le parti espressamente denunzino, con puntuale rife- rimento ad una o più delle ipotesi previste dall'art. 360/I nn.
1-5 CPC, nelle forme e con i contenuti pre- scritti dall'art. 366/I n. 4 CPC, forme e contenuti che non consentono, a pena d'inammissibilità dalla norma stessa comminata, la prospettazione d'una sequela di cen- sure qualora ciascuna di esse non sia precisamente rap- MU c/ DI IA RG 15243/00 -5- portata ad uno dei vizi denunziati e non sia specifica- mente argomentata in relazione ad esso. Ond'è che il vizio della sentenza previsto dall' art. 360 n. 3 CPC dev'esser dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma soprattutto mediante specifiche argomentazioni intel- ligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenu- te nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme invocate quali regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giuri- sprudenza di legittimità e/o dalla prevalente dottrina, diversamente non ponendosi la Corte regolatrice in condi- zione d'adempiere al suo istituzionale compito di veri- ficare il fondamento della lamentata violazione;
quindi, ai fini dell'ammissibilità del motivo di ricorso dedotto ai sensi della disposizione in esame, risulta inidonea- mente formulata la critica delle soluzioni in diritto se- guite, anche implicitamente, dal giudice del merito nel decidere le questioni giuridiche poste dalla controver- sia, operata dal ricorrente non mediante puntuali conte- stazioni delle soluzioni stesse nell'ambito d'una valuta- zione comparativa con le diverse soluzioni prospettate in ricorso, bensi mediante la mera contrapposizione di que- ste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della MU C/ DI IA RG 15243/00 -6- sentenza impugnata. Nella specie, in vero, all'enunciazione iniziale della violazione degli artt. 2727 e 2729 CC non fà, poi, seguito una trattazione puntuale nella quale, per ciascu- na di esse, vengano sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto degli artt. 360 n. 3 e 366 n. 4 CPC perché al motivo di ricorso, pro- posto ai sensi dell'uno, possa essere riconosciuto il re- quisito della specificità, imposto dall'altro, che ne consente la valutazione ad opera di questa Corte;
i ri- correnti non hanno, infatti, sviluppato nell'esposizione argomento alcuno in diritto, inteso nel senso sopra pre- cisato, per contestare, con specifico riferimento a cia- scuna delle norme assuntivamente violate singolarmente considerata, in relazione a quale determinato convinci- mento espresso o implicito del giudice del merito possa essere ravvisata un'altrettanto determinata applicazione erronea o falsa di quella singola norma, ma si sono limi- tati a richiamare principi pacifici in materia di presun- zioni che nulla hanno a che vedere con la concreta appli- cazione di quei principi al caso in esame, dacché la scelta dei fatti noti che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico per il quale si deduce I'esistenza del fatto ignoto dal coordinamento dei fatti MU c/ DI IA RG 15243/00 -7- noti ritenuti all'uopo idonei costituiscono valutazioni in fatto e non in diritto. Ond'è che il primo motivo, sotto l'esaminato profi- lo, è da considerare inammissibile per assoluto difetto della necessaria specificità, il che, d'altronde, non stupisce più di tanto ove si consideri come nella sostan- za, e non poteva essere diversamente, entrambi i motivi risultino intesi a dimostrare non i dichiarati errori di diritto ma i pretesi vizi di motivazione, i quali, tutta- via, a loro volta, né vengono idoneamente prospettati né, comunque, sono riscontrabili nell'impugnata sentenza. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale alla sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione ex art. 360 n. 5 CPC dev'essere, infatti, in- teso a far valere, a pena d'inammissibilità ex art. 366 n. 4 CPC in difetto di loro specifica indicazione, caren- ze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell' attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razio- nale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi;
non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non vi si può proporre un MU c/ DI IA RG 15243/00 -8- preteso migliore e più appagante coordinamento dei molte- plici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudi- zio, interni all'ambito della discrezionalità di valuta- zione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convinci- mento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe - com'è, appunto, per quello del quale trattasi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità. Né, com'è del pari da tralaticio insegnamento di questa Corte, può imputarsi al detto giudice d'aver omes- se l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacché né l'una né l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza d'adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie da un esa- me logico e coerente non di tutte le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie ma di quelle tra esse che siano state ritenute di per sé sole idonee e suffi- cienti a giustificarlo;
in altri termini, perché sia ri- MU c/ DI IA RG 15243/00 -9- spettata la prescrizione desumibile dal combinato dispo- sto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 CPC, non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di forni- re una motivazione logica ed adeguata dell'adottata deci- sione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse. Fermo che, come già rilevato, il motivo non è inte- so a censurare la ratio decidendi ma a prospettare, in viola- zione dei sopra richiamati principi, una diversa inter- pretazione degli accertamenti in fatto, estranea alle va- lutazioni rimesse al giudice della legittimità ed è, per ciò stesso, inammissibile, può, comunque, anche eviden- ziarsi che la motivazione fornita dalla corte territoria- le all'assunta decisione risulta logica ed adeguata, ba- sata com'è su considerazioni esaurienti in ordine all'oggettivo valore probatorio attribuibile a quelli, tra i vari elementi di giudizio desumibili dagli atti, ritenuti idonei e sufficienti a giustificare la decisione e questa risultando coerente e consequenziale alla razio- nale valutazione di essi;
un giudizio, dunque, operato nell'ambito dei poteri discrezionali del giudice del me- rito ed a fronte del quale, in quanto obiettivamente im- mune dalle censure ipotizzabili in forza dell'art. 360 n. MU c/ DI IA RG 15243/00 -10- 5 CPC, la diversa opinione soggettiva di parte ricorrente è inidonea a determinare le conseguenze previste dalla norma stessa. La corte territoriale ha, infatti, puntualmente di- sattesa, procedendo all'esame specifico di ciascun d'es- si, l'idoneità dei singoli elementi di giudizio addotti dagli odierni ricorrenti al fine di formare una prova idonea della costituzione del preteso rapporto di pre- stazione d'opera intellettuale e, per quanto attiene, in particolare, alla sottoscrizione d'una delle tavole pro- gettuali, elemento attorno al quale ruota gran parte del recorso in esame, ha portato a sostegno della ritenuta inconferenza dell'elemento stesso, oltre al riferimento ad un precedente giurisprudenziale specifico, ben sette argomenti contrari. I ricorrenti si dilungano nel sostenere la non per- tinenza del citato precedente ed, anzi, la possibilità di trarne principi in favore della loro tesi e Magliano, dacché vi si rinvengono due autonome ed indipendenti ra- gioni della decisione, delle quali l'una non s'attaglia, è vero, al caso in esame, ma non per questo impedisce il richiamo dell'altra che, per contro, indiscutibilmente è pertinente laddove si afferma che la presentazione della tavola progettuale all'autorità comunale non ha caratte- re di strumento e non è, quindi, di per se stessa, mezzo MU c/ DI IA RG 15243/00 -11- idoneo per la consacrazione dell'incontro dei consensi sull'affidamento dell'incarico professionale e sulla assunzione dell'obbligazione di correspon-correlativa sione del compenso;
ma, a parte ciò, nessuna adeguata- mente argomentata censura muovono avverso le altre sette specifiche e giustificate ragioni per le quali la corte territoriale ha ritenuto inconferente la circostanza. D'altra parte, va richiamato il ripetuto insegna- mento di questa Corte per cui, ove una sentenza od un ca- po di essa si fondino su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerli, è necessario non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua inte- rezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo dell'impugnazione, la quale è intesa alla cassazione della sentenza, in toto od in un suo singo- lo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano;
onde è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il ricorso avverso la sentenza, oppure il motivo d'impugnazione avverso il sin- golo capo di essa, debbano essere respinti nella loro in- terezza, le censure nell'uno o nell'altro contenute av- verso le ulteriori ragioni poste a base della sentenza o MU c/ DI IA RG 15243/00 -12- del capo di essa impugnati divenendo inammissibili per difetto di interesse. Nella specie, come si è visto, i ricorrenti non so- lo non contestano puntualmente ed adeguatamente tutte le ragioni per le quali la corte territoriale ha ritenuto inconferente la sottoscrizione della tavola progettuale, ma neppure contestano, nei modi prescritti dall'art. 366 n4 CPC, le ragioni per le quali la stessa corte ha rite- nuto di non poter attribuire valore di significativi ele- menti di giudizio, ai fini della richiestale affermazione dell'avvenuto affidamento dell'incarico professionale in discussione, alle altre circostanze prospettatele a suf- fragio della tesi svolta in tal senso. Ed allora, tornando all'argomento iniziale, non si vede in qual modo la corte territoriale, dopo aver moti- vatamente escluso che da ciascuno degli esaminati elemen- ti di giudizio potessero trarsi convincenti argomenti in favore della tesi dell'avvenuto conferimento dell'incari- co, dovesse poi, dal solo fatto dell'esame cumulativo di tali elementi inconferenti, trarre, invece, il convinci- mento che l'incarico fosse stato in effetti conferito. La prova formata attraverso una pluralità di pre- sunzioni richiede, infatti, che queste siano gavi, id est che al fatto noto sia ricollegabile con ragionevole cer- tezza quello ignoto, e che siano concordanti, id est che i MuscI c/ DI IA RG 15243/00 -13- fatti noti univocamente convergano nella dimostrazione del fatto ignoto, requisiti evidentemente non ricorrenti nel momento stesso in cui motivatamente si nega che i fatti noti possano in alcun modenche solo o far supporre quello ignoto. Nessuna delle esaminate censure meritando accogli- mento, il ricorso va, dunque, respinto. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna i ricorrenti in so- lido alle spese che liquida in € 230/00 per esborsi ed € 2000/00 per onorari, can accessons derleffe, Così deciso in Camera di Consiglio il 18.02.2003. Il President Il Cons est. Hetting IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITION/CLXSILLERIA FRO 6 AGO, 2003 IL CAN ZELLEREQUI