Sentenza 28 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/10/2002, n. 15167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15167 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2002 |
Testo completo
i CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 1 5 1 6 7 /02 Richiesta copia studio per dirittie SOLE 24 ORE dal Sig. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 28 00R LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE composta dai Signori Magistrati: R.G. 6040/99 Presidente dott. Gaetano FIDUCCIA Rep. 3949 Consigliere rel. dott. Michele LO PIANO Cron. 35414 dott. Bruno DURANTE Consigliere Ud. 25.6.2002 dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere dott. Donato CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ли LL AN OS, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cri- stoforo Colombo n. 440, presso lo studio dell'avv. Francesco Tasso- ni, che la difende, unitamente all'avv. Antonio Ciardulli, giusta dele- ga in atti. ricorrente CANCELLERIA
contro
Lloy Adriatico s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Achille Papa n. 21, presso lo studio dell'avv. Rodolfo Gamberini Mongenet, che la di- fende, unitamente all'avv. Domenico Grisafi, giusta delega in atti. controricorrente 1428/2002 Oggetto: Risarcimento danni nonché
contro
SA NR. intimato avverso la sentenza n. 114/98 della Corte d'appello di Firenze, emes- sa il 25 novembre 1997 e depositata il 7 febbraio 1998 (R.G. 267/93); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25 giugno 2002 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Francesco Tassoni;
udito l'avv. Rodolfo Gamberini Mongenet;
Au udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Raffaele Cenic- cola, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo LL AN OS convenne in giudizio, davanti al Tribu- nale di Firenze, NR SA e la s.p.a. LO Adriatico Assicura- zioni, dei quali chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale. Il Tribunale, accertata la responsabilità del SA nella misu- ra dell'80%, condannò il predetto e la compagnia assicuratrice a ri- sarcire alla LL il danno patrimoniale, il danno biologico ed il danno morale, considerato che dalle lesioni erano residuati postumi incidentiper il 28% sulla capacità di lavoro specifica della LL. La sentenza del Tribunale, impugnata dalla compagnia di assi- curazione, fu riformata dalla Corte d'appello di Firenze, che escluse la sussistenza del danno patrimoniale. 2 f Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha pro- posto ricorso la LL. Ha resistito con controricorso la s.p.a. LO Adriatico, mentre l'altro intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con unico motivo si denuncia: Violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1223, 1226, 2043, 2054, 2056, 2727 c.c. e r.d. 9 ottobre 1922 n. 1043, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.; omessa e insufficiente motivazione. Si deduce che la sentenza impugnata non è adeguatamente e motivata - essendosi limitata a recepire acriticamente le conclusione nu del CTU pur in presenza di precise e concrete contestazioni - laddo- ve esclude che l'accertata invalidità permanente sia idonea ad incide- re sulla capacità di lavoro specifica della LL dedita, da sola, all'attività artigiana di produzione di calzature. Si sostiene che, nella specie, in presenza di lesioni di non modesta entità, doveva essere applicata, in base all'id quod plerumque accidit, la presunzione di incidenza negativa della invalidità sulla capacità di lavoro e di gua- dagno del soggetto leso, in considerazione del fatto che lo stesso, per mantenere lo stesso standard lavorativo, avrebbe dovuto sottoporsi ad uno sforzo più usurante del normale. La censura è infondata. Come è stato ritenuto da questa Corte (Sez. III, 11 agosto 2000, n. 10725) «In caso di illecito lesivo dell'integrità psico-fisica della persona, detta menomazione dà luogo di per sé a danno bio- 3 logico, che come tale va provato e risarcito indipendentemente dal fatto che da esso sia derivata anche una perdita patrimoniale;
per- tanto, la stessa riduzione della capacità lavorativa generica, vista in sé e non per l'effetto di un mancato guadagno, è risarcibile sotto il profilo del danno biologico;
qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della ca- pacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una ridu- zione della capacità di guadagno, detta diminuzione integra un danno patrimoniale;
ne consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall'invalidità permanente la presunzione del Aul danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifi- ca». Aggiunge la stessa sentenza che « La prova di detto danno pa- trimoniale grava, secondo i principi che regolano la ripartizione dell'onere della prova in materia di responsabilità aquiliana, sul soggetto che invoca il risarcimento. Il danneggiato ovviamente nell'ambito delle prove potrà avvalersi anche delle presunzioni semplici, per cui provata la riduzione della capacità di lavoro spe- cifica, se essa è di una certa entità e non rientra tra i postumi per- manenti di piccola entità, (cd. micropermanenti, le quali non sono producenti danno patrimoniale, ma costituenti solo componenti del danno biologico) può presumersi che anche la capacità di guada- gno risulti ridotta nella sua proiezione futura (non necessariamente in modo proporzionale), qualora già svolga un'attività o presumi- bilmente la svolgerà. Trattasi, però, pur sempre di una prova pre- suntiva e non di un automatismo, con la conseguenza che potrà es- sere superata dalla prova che, nonostante la riduzione della capa- cità di lavoro specifico, non vi è stata alcuna riduzione della capa- cità di guadagno e, quindi, che non vi è stato alcun danno patrimo- niale in concreto». Ai principi sopra indicati - i quali costituiscono sintesi di una giurisprudenza ripetutamente affermata di questa Corte - si è attenuta la sentenza impugnata, che si è data carico di una approfondita anali- si degli esiti della consulenza tecnica di ufficio, della quale ha condi- viso le conclusioni, dopo avere analiticamente confutato le opposte conclusioni cui era pervenuta la consulenza tecnica di parte. Non ricorre pertanto né la violazione di norme di diritto né il vizio di motivazione denunciati con il ricorso. A ciò si aggiunga che la Corte di merito ha trovato ulteriore argomento, per condividere le conclusioni cui era pervenuto il con- sulente tecnico di ufficio, nella circostanza, assolutamente ignorata nel ricorso, che, pur essendo all'epoca trascorsi oltre dodici anni dalla data dell'incidente, la LL aveva continuato a svolgere la propria attività artigianale;
se, in tale periodo, vi fosse stata una fles- sione dell'attività o della produttività o del reddito derivante dall'atti- vità svolta, la LL avrebbe potuto agevolmente provarlo;
ma ciò non era stato fatto;
anzi dall'unica testimonianza raccolta nel giudizio di primo grado - a quattro anni dal fatto - era emerso che la Stor- nello aveva ripreso la propria normale attività. Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere respinto. 5 Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e di- 1095 129,11 chiara compensate tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. 456T 20,20,55 Così deciso, nella camera di consiglio della terza sezione civile della 149,77 Corte di Cassazione, il giorno 25 giugno 2002. Il Presidente Garban F Il Consigliere est. Accopen IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA NO Battista 28 OTT. 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi NZ Battista AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 0 SET. 2003 .
4.. al n.32462 149,77versate €. (euro CENTOQUARANTANOVE/77 (....) p. Il Dirigente Area Servic (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO #Responsabile Servizio Atti Giudiziari (Dr. M. RACCICHAN30 6