Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 01 36 9 / 03 REPUBBLICA ITALI IN NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI - Presidente R.G.N. 7088/00 Cron.2841 Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 03/06/02 Rel. Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AC AE, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI POMAR, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TRASPORTI A.S.T., in persona del AZIENDA SICILIANA legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE VICO 4, presso lo studio dell'avvocato GIULIANA GALANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO TROTTA, giusta delega in 2002 2589 atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 3034/99 del Tribunale di PALERMO, depositata il 16/10/99 R. G. N. 14 e 15/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/06/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto per infondatezza primi tre motivi e inammissibilità del quarto motivo del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Con ricorso del 19 gennaio 1995 NO CI, dipendente dell'Azienda Siciliana Trasporti, inquadrato nel 5° livello, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Palermo il proprio datore di lavoro per sentirlo condannare ad inquadrarlo nel superiore livello 4°, con le conseguenti statuizioni in ordine alle differenze retributive: ciò, in forza, alternativamente, dell'espletamento delle mansioni di capo officina, proprie di tale superiore livello, svolte in base ad ordine di servizio del 23 gennaio 1991, o dell'esito positivo del concorso per l'accesso al detto livello, bandito dall'azienda con successivo ordine di servizio del 3 agosto 1992, concorso dalla cui graduatoria finale il CI affermava di esser stato illegittimamente escluso per asserita mancanza del titolo di studio richiesto dal bando. Nella resistenza dell'A.S.T il Pretore, escluso che il ricorrente avesse svolto mansioni superiori, e ritenuto invece che avesse provato il possesso del titolo di studio per partecipare al concorso, dichiarava d n A illegittima l'esclusione del CI dalla graduatoria e condannava la convenuta al risarcimento del danno, che liquidava, in via equitativa, in misura pari alla capitalizzazione, al saggio legale di interesse, delle differenze retributive che il CI avrebbe percepito, calcolate dalla data di immissione nel 4° livello degli altri vincitori del concorso. Il CI proponeva appello ed insisteva per l'integrale accoglimento delle sue domande. L'azienda contrastava il gravame e proponeva autonomo appello censurando, perché ultra o extra petita, la capitalizzazione delle differenze retributive disposta dal Pretore. Riuniti i due appelli, il Tribunale di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermata quanto al resto, dichiarava che il risarcimento dei danni in favore del CI doveva esser quantificato in misura pari alla differenza tra il complessivo trattamento economico da lui goduto e quello di cui avrebbe usufruito se fosse stato promosso al 4° livello, dalla data di immissione, in tale livello, degli altri vincitori del concorso sino al 1 aprile 1998, data di cessazione del rapporto per dimissioni, oltre agli interessi legali dal 25 febbraio 1995 al saldo. Nel pervenire a tale decisione il Tribunale ha osservato, per quanto qui rileva, che la tutela accordabile al candidato illegittimamente escluso dalla selezione concorsuale per un livello superiore di inquadramento non può concretizzarsi nell'attribuzione del bene della vita per cui è stato bandito il concorso, ossia della promozione, ma deve essere limitata al risarcimento dei danni, quantificati, nel caso in cui risulti provato il diritto all'inserimento nella graduatoria dei vincitori, in misura pari alla differenza fra il complessivo trattamento economico goduto e quello che l'escluso avrebbe conseguito se fosse stato 2 promosso. Poiché il CI sarebbe, pacificamente, rientrato fra i vincitori, gli dovevano esser riconosciute le differenze retributive secondo il detto criterio, con decorrenza dalla data di immissione degli altri concorrenti nel 4° livello e sino alla data in cui egli si era dimesso. Pur ritenendolo superfluo in relazione al risarcimento riconosciuto e all'avvenuta cessazione del rapporto, il Tribunale esaminava anche il secondo motivo di gravame, osservando che al CI non sarebbe spettato il livello superiore per avere svolto le relative mansioni. Mancavano infatti i presupposti per l'operatività dell'art. 18 allegato A al R.D 8 gennaio 1931, n. 148, dal momento che l'ordine di servizio invocato dal CI non proveniva dal Direttore dell'Azienda ma da quello dell'agenzia di Palermo e non era stata fornita la prova dell'esercizio di fatto delle mansioni superiori perché il CI era decaduto dalla prova testimoniale ammessa dal primo giudice, non avendo citato i testi, mentre le deposizioni raccolte in altri giudizi analoghi contro l'azienda non solo avevano esclusivamente valore indiziario ma, oltre ad esser in contrasto fra loro, smentivano l'assunto dell'appellante. Per la cassazione di questa sentenza il CI ha proposto ricorso formulando quattro motivi L'Azienda Siciliana Trasporti resiste con controricorso. 3 Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso il CI, deducendo anche insufficiente e contraddittoria motivazione, denunzia la violazione dell'art. 2058 c.c. ed addebita al Tribunale di non avere distinto la sua situazione di vincitore del concorso, successivamente escluso, da quella del concorrente che lamenti l'esclusione preventiva dal concorso o lo svolgimento di questo in violazione delle norme che lo disciplinano. Solo in quest'ultimo caso il Tribunale avrebbe potuto far riferimento alla liquidazione del danno per equivalente, mentre nella fattispecie avrebbe dovuto far applicazione dell'art. 2058 c.c. ed attribuirgli il 4° livello, in conformità dell'esito del concorso già espletato e vinto. Il motivo è infondato. Il Tribunale ha accertato in fatto non che il CI avesse vinto il concorso ma che egli sarebbe risultato vincitore se non fosse stato illegittimamente escluso dalla selezione concorsuale, sull'erroneo presupposto della mancanza del titolo di studio richiesto. Il Tribunale si è quindi correttamente uniformato al principio per cui nelle procedure di concorso, nel rapporto di diritto privato, ove sia stata raggiunta la prova della sussistenza del nesso eziologico tra la violazione delle regole di correttezza nello svolgimento delle procedure concorsuali e nell'esercizio del potere valutativo del datore di lavoro 4 (alla stregua dei criteri dallo stesso predeterminati) ed il riconoscimento della promozione richiesta, che sarebbe stata conseguita in mancanza di tale violazione, il datore di lavoro e' tenuto a risarcire al dipendente cui e' negata la promozione spettantegli, i danni arrecatigli, da quantificarsi nella differenza tra il complessivo trattamento economico goduto dal lavoratore e quello di cui avrebbe usufruito se avesse ottenuto la promozione, oltre al risarcimento - ove ne sussista la prova - di ogni altro pregiudizio riflettentesi sulla persona del dipendente come conseguenza del mancato riconoscimento della promozione.(v. Cass. 9 novembre 1997, n. 11522; Cass. 11 ottobre 1998, n. 11340). Con il secondo motivo, denunziando anche omessa e insufficiente motivazione, il CI lamenta la violazione dell'art. 18 dell'all. A al R.D 8 gennaio 1931, n. 148, e si duole che il Tribunale nel negargli il diritto all'inquadramento in conseguenza delle mansioni superiori espletate non abbia sufficientemente motivato circa l'efficacia di prova da riconoscere alle deposizioni testimoniali assunte in cause analoghe. In particolare, essendovi stato un unico ordine di servizio per cinque dipendenti con indicazione che tutti si sarebbero alternati nei turni di servizio, quel che in proposito era risultato nella causa promossa dai signori Giammanco e Di Salvo non poteva non esser valutato sia pure indiziariamente in favore anche del CI. 5 Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 116, 157 c.3, e 416 c.p.c., nonché omessa pronunzia su un punto decisivo della causa, lamenta che il Tribunale lo abbia erroneamente considerato decaduto dalla prova relativa alle mansioni espletate. I due motivi possono esser esaminati congiuntamente data la loro connessione. Il primo di essi è inammissibile Nell'escludere che il CI potesse rivendicare la qualifica superiore per averne esercitato le mansioni il Tribunale ha innanzitutto constatato come nella specie mancassero i presupposti per l'operatività dell'art. 18 dell'allegato A al R.D 8 gennaio 1931, n. 148, in quanto l'ordine di servizio cui il CI faceva riferimento non proveniva dal direttore dell'azienda. Questa concorrente ragione non è stata in alcun modo censurata dal ricorrente. Ma quando la sentenza del giudice di merito si fondi su piu' ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l'omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una soltanto di tali ragioni determina l'inammissibilita', per difetto di interesse, anche del gravame proposta avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del 6 ricorso non inciderebbe sulla "ratio decidendi" non censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe, pur sempre, fondata su di essa (v. per tutte, fra le molte Cass. 18 aprile 1998 n. 3951;Cass 9 settembre 1997 n. 8798). D'altra parte, è indubbio che l'argomento utilizzato dal Tribunale possa adeguatamente fondarne la decisione, dato che nel rapporto di lavoro degli addetti ai pubblici servizi di trasporto e' inidoneo a far maturare il diritto alla promozione l'ordine di servizio di assegnazione a mansioni superiori emanato da un organo direttivo diverso dal direttore dell'azienda, a meno che non sia acquisita la و prova che l'ordine in questione sia stato emesso, in forma certa e گرد documentata, da un organo competente responsabile dell'organizzazione aziendale, che abbia agito per delega 0 autorizzazione del direttore, il solo competente ad emettere il predetto ordine, secondo la disciplina dell'art. 18 del R. D. n. 148 del 1931, all. A, delega, peraltro non dimostrabile sulla base di una prassi aziendale di adozione di ordini di servizio di conferimento di mansioni superiori da parte di organi aziendali diversi dal direttore, pur di grado elevato (v., per tutte, Cass. 20 marzo 1999, n. 2621, ). Il secondo dei due motivi in esame è assorbito, date le ragioni della inammissibilità del primo di essi. 7 Con il quarto ed ultimo motivo, denunziando anche vizio di motivazione, il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1223 c.c. Egli assume che avendogli negato l'attribuzione del livello richiesto, vale a dire il risarcimento in forma specifica, il giudice d'appello nel liquidare il danno non poteva fermarsi alla sola considerazione delle differenze retributive sino alla data della cessazione del rapporto, dovendo invece ristorare anche il danno derivante dall'inferiore trattamento pensionistico conseguito rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto se tempestivamente inquadrato nel livello spettategli. Il motivo è fondato. Posto che ogni pregiudizio che incida sul lavoratore in conseguenza del mancato riconoscimento di una promozione cui egli abbia diritto deve essere risarcito, il giudice d'appello avrebbe dovuto prendere in considerazione anche il profilo pensionistico del danno subito dal CI, collocato a riposo con un trattamento inferiore a quello cui avrebbe avuto diritto. Limitatamente al motivo in esame il ricorso va quindi accolto con rinvio della causa al giudice di merito, il quale provvederà ad una nuova liquidazione del danno in favore del CI, tenendo conto delle differenze fra la pensione conseguita e quella cui avrebbe avuto diritto ove inquadrato nel 4° livello contrattuale tempestivamente, ossia dalla data di inquadramento degli altri vincitori della selezione. 8 Al giudice di rinvio va rimessa anche la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M
Accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Catania che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma 3 giugno 2002 I Presidente J/2 no Cichelli Il cons.est. Stefano Ciciretti Filippo Curcuruto CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 29 ER. 2003 ILONCELLIERE 8 0 3 REG 9