Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15165 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
E N O I I ! 1 5 1 6 5 / 0 3 E Z T N T A I O R R I A . P D I L I R F N RE PUB B I A A U A É Q T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO- T E T N E A I E G LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R oggetto S G E E O T S A 1* sezione civile sentenze Corte europea M composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: diritti dell'uomo e Presidente giurisprudenza interna. dr. Rosario De Musis dr. Giammarco Cappuccio Consigliere R.G. N. 22229/02 Consigliere dr. Salvatore Salvago 30821 dr. Aldo Ceccherini Consigliere Cron. 4013 Consigliere rel. Rep. dr. Fabrizio Forte Ud. 27.03.2003 ha pronunciato la seguente: S ENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22229 del Ruolo Generale - degli affari civili dell'anno 2002, proposto: DA IE IG, elettivamente domiciliato in Roma, V.le Mazzini n. 132, presso l'avv. Stefanía Jasonna, con l' Giovanni Romano, che lo rappresenta e difende,avv. per procura a margine del ricorso. H RICORRENTE
CONTRO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del S Presidente del Consiglio. INTIMATA - avverso il decreto della Corte d'appello di Roma, Sez. 8 9 7 3 0 0 2 י 2 equa riparazione, del 28 gennaio 4 marzo 2002. - Udita, all'udienza del 27 marzo 2003, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M., dr. Umberto De Augustinis, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo UI VO proponeva ricorso alla Corte d'appello di Roma, successivamente a quello analogo presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo (da ora CEDU) nel 1995, ex artt. 3 e 6 della L. 24 marzo 2001 n. 89, de- ducendo che con ricorso al TAR della Campania del 1° - 9 settembre 1993, quale familiare del portatore di handicap MI VO non autosufficiente e rimasto a casa, aveva chiesto d'accertare il suo diritto, per gli anni dal 1985 al 1987, a ricevere il 25% della ret- ta di ricovero in Istituto di detto congiunto ai sensi - dell'art. 26 L.reg. della Campania 15 marzo 1984 n.11. F Il processo s'era protratto fino al 22 giugno 2000, con il deposito della sentenza del Consiglio di Stato, che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per il pagamento del dovuto, a seguito di transazione tra le parti, pur avendo egli sollecitato la decisione con istanze per l'udienza di discussione e di prelievo. La durata del processo era stata irragionevole, in re- lazione ai tre parametri di valutazione di cui alla L. - 3 89/01, del comportamento delle parti, di quello dell' autorità giudiziaria o di altre autorità e della com- plessità della causa, considerata la semplicità della controversia, da risolvere in non più di tre anni. Era domandata la condanna della Presidenza del Consi- glio dei Ministri a pagare l'equo indennizzo per danno non patrimoniale, costituito dal pregiudizio derivato dall'incertezza e dall'ansia sull'esito del giudizio;
questo danno, secondo la CEDU, era determinabile in £. 2.000.000, 1.000.000 e 500.000, per ogni anno ecceden- te la durata ragionevole rispettivamente in primo gra- do, in appello e in Cassazione o in sede di rinvio. La convenuta doveva essere condannata al pagamento di £. 5.000.000, in misura uguale a quella alla quale la CEDU aveva condannato la Repubblica Italiana nel caso identico NN-Italia, con sentenza 5 ottobre 2000. La Presidenza del Consiglio dei Ministri domandava al- la Corte d'appello di rigettare il ricorso o di deter- minare equitativamente l'indennizzo. La Corte di appello di Roma, negato che, ai fini del computo della durata ragionevole del giudizio potesse considerarsi il tempo precedente l'inizio di esso, in;
quanto il ricorrente aveva affermato in domanda di a- vere dovuto attendere quattordici anni per la soddi- - 7 4 sfazione del suo diritto, ha rigettato la domanda ri- tenendo ragionevole il tempo del processo. Il decreto, negata rilevanza per la durata al periodo in cui il giudizio s'era svolto dinanzi al Pretore di Benevento privo di giurisdizione, considerava il caso complesso per le questioni di diritto che poneva, sia per il numero delle parti conseguente alla riunione di varie cause, che per gli accertamenti necessari in or- dine alla legittimazione ad agire. La Corte d'appello ha quindi ritenuto ragionevole la durata del primo grado, per la complessità del caso, rilevando come la successiva fase si sia chiusa in breve anche per l'avvenuta transazione tra le parti. Per la cassazione di detto decreto ha proposto ricorso con quattro motivi il VO e non ha svolto attività di difesa la Presidenza del Consiglio dei Ministri. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I primi tre motivi di ricorso vanno esaminati con- giuntamente, perché attengono tutti ai rapporti tra il decreto impugnato e la citata sentenza 5 ottobre 2000 della CEDU, che ha riconosciuto danni morali liquidati in £. 5.000.000, in un caso identico a quello per il 3 quale il ricorrente ha chiesto l'equa riparazione, de- ducendosi con essi anche omessa e insufficiente moti- 1 5 vazione ex art. 360, n. 3 e 5, c.p.c. In particolare, si deduce nei primi due motivi di ri- corso violazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c. e 2 della L. 24 marzo 2001 n. 89, in rapporto, in primo luogo, agli artt. 6, par. 1, 13, 19 e 53 e, in secon- do luogo, ai soli artt. 6, par. 1, e 53, della Conven- zione dei diritti dell'uomo firmata a Roma il 4 novem- bre 1950 e ratificata con L. 4 agosto 1955 n. 848. Anzitutto secondo il ricorrente, la tutela in Italia per danni da irragionevole durata dei processi ex art. 2 L. 89/01, è rimedio sussidiario e interno, rispetto a quello sovranazionale dell'azione dinanzi alla CEDU;
i giudici italiani devono quindi interpretare le norme della Convenzione in ordine alle violazioni di diritti da essa garantiti, con i criteri ermeneutici di cui fa uso la CEDU, soprattutto quando si tratta dei diritti riconosciuti pure dall'art. 111 Cost., come quello al- la durata ragionevole dei processi. Il primo motivo di ricorso denuncia quindi l'omesso a- deguamento della Corte territoriale ai principi affer- mati dalla CEDU, non avendo il decreto impugnato con- siderato la sopra richiamata sentenza di questa, che, per un giudizio con medesimo oggetto davanti al Tar Campania, di identica durata di quello a base della domanda del ricorrente, ha riconosciuto la durata ir- - 6 ragionevole del processo. Con il secondo motivo si deduce che la Corte d'appello non ha esaminato la sentenza CEDU di cui sopra, avente rilievo ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., per l'identi- tà delle situazioni di fatto a base della tutela chie- sta nei due distinti casi. Il terzo motivo di ricorso censura la Corte d'appello, per violazione degli artt. 2, L. 89/01, e 112, 115 e 116, c.p.c., perché l'omesso esame del documento esi- bito, costituito dalla citata sentenza della CEDU, a- vrebbe violato i principi in materia di disponibilità e valutazione delle prove, di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando extrapetizione del decreto impugna- to per avere allargato l'accertamento sulla durata del processo alla fase dinanzi al Pretore di Benevento ca- rente di giurisdizione, per la quale non v'era stata domanda dal ricorrente.
2. I primi tre motivi di ricorso sono infondati. Questa Corte ha affermato: "Le sentenze della CEDU, in tema di interpretazione dell'art. 6, par.1, della Con- venzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali non hanno efficacia diret- tamente vincolante per il giudice italiano;
nondimeno i criteri in esse elaborati per la valutazione della ragionevole durata del processo vanno tenuti presenti 7 ai fini dell'interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, in forza del rinvio operato dall'art. 2, comma primo, di detta legge all'art. 6, par. 1, della Con- venzione" (Cass. 8 agosto 2002 n. 11987 e 7 febbraio 2003 n. 1822). Il giudizio della CEDU resta giudizio del caso singolo e di merito in quanto, se è accertato "che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e, se il diritto interno. . non permette che in modo in- completo di riparare le consequenze di tale violazio- ne" la Corte di Strasburgo "accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa" (art. 41 Conv.). ! La CEDU ha nel tempo elaborato criteri interpretativi della Convenzione, dai quali sono emersi principi ge- nerali, che il giudice interno deve tenere presenti, ad evitare differenze di tutela tra i cittadini dei vari Stati contraenti, in caso di violazione dei diritti garantiti dalle norme sovranazionali. La legge 89/01 tende a dare tutela interna, in caso di lesione del diritto alla ragionevole durata del pro- cesso dell'art. 6 della Convenzione e per accertare la violazione di questa norma rinvia ai parametri elabo- rati dalla CEDU (art. 2, comma 2): ad essi deve rifar- si il giudice italiano nella decisione del singolo ca- so con apprezzamento di merito censurabile in sede di 8 legittimità solo per vizi motivazionali (Cass. 3 gen- naio 2003 n. 3). Nel caso il ricorso, pur denunciando un'interpretazio- ne della Convenzione nel decreto impugnato difforme da quella della CEDU, non chiarisce i punti sui quali la Corte di merito si è allontanata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha, per un processo con identico oggetto, dinanzi alla medesima autorità giudiziaria, durato lo stesso tempo di quello ritenuto irragionevole dalla CEDU nel caso NN, affermato invece che il tempo del procedimento sarebbe stato ragionevole, disapplicando quindi gli stessi cri- teri interpretativi del giudice sovranazionale. La Corte d'appello, individuato in poco più di tre an- ni la durata computabile in relazione al comportamento del ricorrente del processo dinanzi al TAR, lo ha qua- lificato di particolare complessità "sia per il numero delle parti (sono stati riuniti vari giudizi), sia per gli accertamenti necessari in relazione alla legitti- mazione" (così testualmente il decreto impugnato). Il giudice del merito ha tenuto presente il parametro di valutazione della ragionevolezza della durata co- stituito dalla complessità del caso, pervenendo a con- clusioni diverse sul punto dalla CEDU in rapporto alla 9 esistenza in fatto della riunione di più cause che si ignora se vi sia stata anche per la causa del Mennit- to, e per la questione della legittimazione ad agire e del diritto a ricevere il contributo connesso all' accertamento della circostanza di fatto della convi- venza dell'attore con il portatore di handicap. Non risultano esservi quindi vizi motivazionali sul punto della valutazione della durata del giudizio, ri- tenuta ragionevole per il primo grado in modo logico e senza violazione di norme giuridiche;
la Corte d'ap- pello si è ispirata ai parametri della giurisprudenza della CEDU mutuati nell'art. 2 L. 89/01. : La soluzione adottata dalla Corte di Strasburgo, con riferimento a altra parte lesa, cioè al NN, sia pure per la durata di un processo identico a quello a base della domanda del VO, non può ovviamente va- lere come giudicato sostanziale e/o formale, diretto e/o riflesso, nei riguardi di un terzo, quale il ri- corrente di questo processo, che é connesso oggetti- vamente a quello svoltosi in sede europea: non ricor- rono quindi neppure i presupposti per un'efficacia ri- flessa del giudicato rispetto a terzi, data l'autono- mia del diritto all'equa riparazione del VO ri- spetto a quello del NN (sugli effetti indiretti del giudicato, Cass. 16 aprile 1999 n. 3797 e 6 agosto 10 - 1997 n. 7271). Nessuna violazione vi è degli artt. 2909 c.c. e 324 c. ↓ p.c. e il terzo motivo di ricorso è da rigettare, non avendo rilievo, ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., il precedente della CEDU più volte citato. In ordine alla dedotta extrapetizione per avere il de- creto escluso la parte del giudizio svoltasi dinanzi al Pretore di Benevento senza domanda del VO, la Corte di merito ha interpretato l'atto introduttivo, il quale deduceva un'attesa di quattordici anni per il soddisfacimento delle pretese dell'attore, e ha attri- buito alla condotta di quest'ultimo il tempo del pro- cesso svoltosi dinanzi all'A.G.O. carente di giurisdi- zione nella materia. I primi tre motivi di ricorso sono quindi infondati.
3. L'ultimo motivo del ricorso riguarda l'effettività della tutela accordata dall'ordinamento italiano, per la violazione dell'art. 6 della Convenzione, lamentan- dosi la violazione dal decreto impugnato dell'art. 13 di detta Convenzione, della quale la legge n. 89/2001 vorrebbe essere attuazione. Secondo il ricorrente l'interpretazione della Corte d' appello delle norme sovranazionali rende apparente e non effettiva la tutela interna delle ragioni del cit- tadino a fronte di violazioni di esse dallo Stato. 11- 4. E' da rigettare anche l'ultimo motivo del ricorso. Il decreto esattamente rigetta la domanda perché nel caso "non appaiono superati i limiti ragionevoli di durata del processo atteso che lo stesso è stato de- definito dal T.A.R. della Campania in poco più di tre anni e la successiva fase si é, poi, chiusa in brevis- simo tempo, attesa anche l'intervenuta transazione". Detta statuizione consegue alla valutazione della com- plessità del caso dedotta dalle questioni di diritto conseguenti al numero di parti derivante dalla riunio- ne di vari giudizi e dagli accertamenti necessari sul- la legittimazione ad agire, ed è quindi da ritenere a- deguatamente motivata sul piano logico e non in con- trasto con norme o principi di diritto. Non vi è stato nessun diniego di giustizia e apparente applicazione della Convenzione europea dal decreto im- pugnato, che ha negato l'equa riparazione per non es- ff servi stata durata irragionevole del processo, non ri- sultando dal ricorso specifiche ragioni che evidenzino l'illogicità o illegittimità dei motivi di rigetto di quanto domandato dal VO. Non vi é una motivazione "apparente" del decreto impu- gnato, del quale emerge chiara la ratio decidendi, in rapporto alla rilevata inesistenza della durata ecce- dente la soglia di ragionevolezza del processo né sus- 12 - siste violazione dell'art. 13 della Convenzione citata da parte della Corte territoriale, per aver trasforma- ! to il rimedio offerto contro l'irragionevole durata dei giudizi in meramente apparente. Il quarto motivo di ricorso è quindi infondato. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e nulla deve disporsi in ordine alle spese di questa fase, che restano a carico del ricorrente, non es- sendosi difesa l'intimata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2003. Il presidente uns - Consigliere or CANCELLIERE Andrea Bispor CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima S tone Civile Depositate in Conceteria N 40040 011 IL CANCELLIERE