CASS
Sentenza 28 aprile 2023
Sentenza 28 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2023, n. 17863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17863 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SC RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 17863 Anno 2023 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 20/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. OR OS ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 maggio 2022, che ha confermato la sentenza emessa il 5 ottobre 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 28 ottobre 2020 in Giugliano in Campania e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) tentato omicidio, ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen., poiché aveva posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di AN ON, avendo esploso quattro colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'autovettura guidata dalla vittima, utilizzando la pistola di cui al capo b, non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontà e, in particolare, in forza del fatto che la vittima si era data precipitosamente alla fuga;
b) detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di commettere il reato di cui sopra, aveva detenuto illegalmente e portato in luogo aperto al pubblico una pistola, calibro 9x21, di marca e modello sconosciuti. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia mancata assunzione di una prova decisiva, perché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di disporre ex officio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., avendo omesso di considerare che, dalla lettura degli atti di cui al fascicolo, appariva chiaro che la parte offesa non aveva riferito tutto quanto era nel suo patrimonio conoscitivo, ma aveva effettuato solo dichiarazioni di comodo. In particolare, dalla lettura delle dichiarazioni rese il 6 gennaio 2021 e oggetto di intercettazioni, ON aveva istruito AN AL in ordine alle dichiarazioni da rilasciare, aveva paventato la possibilità di essere condannato per la presenza delle telecamere e aveva fatto riferimento al possibile autore del tentato omicidio quale soggetto scarcerato (circostanza che avrebbe dovuto far escludere la responsabilità dell'imputato, che all'epoca risultava ristretto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre). La Corte di appello, quindi, anche considerando le peculiarità circa la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo nel reato di tentato omicidio, avrebbe dovuto evidenziare l'assoluta esigenza probatoria e, quindi, disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, così come suggerito nell'atto di appello. 2 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché nell'informativa utilizzata era indicato un orario diverso da quello riportato sulle registrazioni di video-sorveglianza antistanti la gioielleria (dinanzi alla quale era avvenuto il fatto di cui in esame) e il giudice di merito non avrebbe accertato né analizzato tale circostanza, nonostante neanche il proprietario dell'esercizio commerciale - sentito a sommarie informazioni - aveva evidenziato l'esistenza di una discrasia di orario del suo sistema di video- sorveglianza con l'orario reale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Giova evidenziare che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non era assolutamente necessaria, atteso che il compendio probatorio era talmente consistente, che l'omessa indicazione da parte di ON dell'identità dell'autore era del tutto ininfluente sotto il profilo della ricostruzione del fatto. Sul punto, il giudice di secondo grado ha evidenziato che, dalle dichiarazioni rilasciate da ON, si evinceva che i colpi di arma da fuoco erano stati esplosi da un uomo vestito con una tuta di colore nero con logo della "Nike", così come riscontrato dai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della gioielleria e dalle dichiarazioni rese a sommarie informazioni da TO e RR (i quali avevano riferito di aver visto un soggetto vestito di nero scappare dal luogo del fatto). Al momento del suo arresto (avvenuto a breve distanza dai fatti oggetto del presente procedimento), l'imputato indossava indumenti identici a quelli indossati da chi aveva sparato e aveva la disponibilità di un'autovettura identica per modello, colore e particolari caratteristiche (colori degli sportelli e macchia 3 sul cofano anteriore) a quella descritta da TO e RR e a quella risultante dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza del colorificio. D'altronde, lo stesso imputato aveva ammesso che l'autovettura immortalata dalle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo del fatto corrispondeva a quella in uso a lui. La Corte di appello, ritenuti ampiamente soddisfatti i criteri di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ossia la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo ineccepibile ha evidenziato che l'atteggiamento omertoso tenuto da ON in merito all'identità dell'autore della sparatoria non fosse idoneo a minare l'attendibilità dello stesso, posto che, come si evinceva dalla trascrizione della conversazione tra presenti riportata nella sentenza di primo grado, lo stesso aveva celato tale circostanza per occultare la causale di quella che era apparsa come una spedizione punitiva ai suoi danni. Secondo il giudice di merito, pertanto, tale reticenza era del tutto irrilevante rispetto all'individuazione del soggetto che aveva posto in essere la condotta di tentato omicidio, anche considerando che OR era soggetto noto ad ON (come da lui affermato nella predetta conversazione captata). Il motivo di ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento. D'altronde nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in esame. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a OR. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che la mancanza di verifiche più approfondite in merito alle sfasature tra orario indicato nei filmati e orario reale non assumevano alcun rilievo: secondo il giudice di merito, non risultando agli atti elementi per sostenere che in circostanze temporali vicine si fossero verificati due fatti di identica tipologia, le scene riprese da ciascuna telecamera di sorveglianza non potevano che essere parti dello stesso fatto raccontato da Ascioni, Tomei e RR. Sul punto, già il giudice di primo grado aveva evidenziato che, dai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza installate tra diverse attività commerciali, si evincevano gli spostamenti del soggetto vestito di nero e dell'automobile nella disponibilità della persona offesa. Tra i diversi filmati vi erano soltanto delle sfasature tra orari indicati, che erano risultate del tutto irrilevanti, in quanto avevano offerto una sequenza spazio-temporale logica e coerente. 4 Sul punto, si ribadisce il principio di diritto, secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218), circostanza non avvenuta nel caso di specie. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2023
udita la relazione svolta dal Presidente DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 17863 Anno 2023 Presidente: FIORDALISI DOMENICO Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 20/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. OR OS ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 maggio 2022, che ha confermato la sentenza emessa il 5 ottobre 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni sette e mesi quattro di reclusione, in ordine ai seguenti reati, commessi il 28 ottobre 2020 in Giugliano in Campania e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: a) tentato omicidio, ai sensi degli artt. 56 e 575 cod. pen., poiché aveva posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di AN ON, avendo esploso quattro colpi di arma da fuoco all'indirizzo dell'autovettura guidata dalla vittima, utilizzando la pistola di cui al capo b, non riuscendo nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontà e, in particolare, in forza del fatto che la vittima si era data precipitosamente alla fuga;
b) detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, ai sensi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, perché, al fine di commettere il reato di cui sopra, aveva detenuto illegalmente e portato in luogo aperto al pubblico una pistola, calibro 9x21, di marca e modello sconosciuti. 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia mancata assunzione di una prova decisiva, perché il giudice di secondo grado avrebbe omesso di disporre ex officio la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., avendo omesso di considerare che, dalla lettura degli atti di cui al fascicolo, appariva chiaro che la parte offesa non aveva riferito tutto quanto era nel suo patrimonio conoscitivo, ma aveva effettuato solo dichiarazioni di comodo. In particolare, dalla lettura delle dichiarazioni rese il 6 gennaio 2021 e oggetto di intercettazioni, ON aveva istruito AN AL in ordine alle dichiarazioni da rilasciare, aveva paventato la possibilità di essere condannato per la presenza delle telecamere e aveva fatto riferimento al possibile autore del tentato omicidio quale soggetto scarcerato (circostanza che avrebbe dovuto far escludere la responsabilità dell'imputato, che all'epoca risultava ristretto agli arresti domiciliari presso l'abitazione della madre). La Corte di appello, quindi, anche considerando le peculiarità circa la prova dell'esistenza dell'elemento soggettivo nel reato di tentato omicidio, avrebbe dovuto evidenziare l'assoluta esigenza probatoria e, quindi, disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, così come suggerito nell'atto di appello. 2 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché nell'informativa utilizzata era indicato un orario diverso da quello riportato sulle registrazioni di video-sorveglianza antistanti la gioielleria (dinanzi alla quale era avvenuto il fatto di cui in esame) e il giudice di merito non avrebbe accertato né analizzato tale circostanza, nonostante neanche il proprietario dell'esercizio commerciale - sentito a sommarie informazioni - aveva evidenziato l'esistenza di una discrasia di orario del suo sistema di video- sorveglianza con l'orario reale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Giova evidenziare che, nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale ed alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria;
tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620). Nel caso di specie, il ricorrente non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale non era assolutamente necessaria, atteso che il compendio probatorio era talmente consistente, che l'omessa indicazione da parte di ON dell'identità dell'autore era del tutto ininfluente sotto il profilo della ricostruzione del fatto. Sul punto, il giudice di secondo grado ha evidenziato che, dalle dichiarazioni rilasciate da ON, si evinceva che i colpi di arma da fuoco erano stati esplosi da un uomo vestito con una tuta di colore nero con logo della "Nike", così come riscontrato dai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza della gioielleria e dalle dichiarazioni rese a sommarie informazioni da TO e RR (i quali avevano riferito di aver visto un soggetto vestito di nero scappare dal luogo del fatto). Al momento del suo arresto (avvenuto a breve distanza dai fatti oggetto del presente procedimento), l'imputato indossava indumenti identici a quelli indossati da chi aveva sparato e aveva la disponibilità di un'autovettura identica per modello, colore e particolari caratteristiche (colori degli sportelli e macchia 3 sul cofano anteriore) a quella descritta da TO e RR e a quella risultante dalle registrazioni delle telecamere di sorveglianza del colorificio. D'altronde, lo stesso imputato aveva ammesso che l'autovettura immortalata dalle telecamere di sorveglianza presenti sul luogo del fatto corrispondeva a quella in uso a lui. La Corte di appello, ritenuti ampiamente soddisfatti i criteri di giudizio di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ossia la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo ineccepibile ha evidenziato che l'atteggiamento omertoso tenuto da ON in merito all'identità dell'autore della sparatoria non fosse idoneo a minare l'attendibilità dello stesso, posto che, come si evinceva dalla trascrizione della conversazione tra presenti riportata nella sentenza di primo grado, lo stesso aveva celato tale circostanza per occultare la causale di quella che era apparsa come una spedizione punitiva ai suoi danni. Secondo il giudice di merito, pertanto, tale reticenza era del tutto irrilevante rispetto all'individuazione del soggetto che aveva posto in essere la condotta di tentato omicidio, anche considerando che OR era soggetto noto ad ON (come da lui affermato nella predetta conversazione captata). Il motivo di ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento. D'altronde nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata in relazione ai reati in esame. I giudici della cognizione hanno esplicitato, con motivazione puntuale e adeguata, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a OR. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che la mancanza di verifiche più approfondite in merito alle sfasature tra orario indicato nei filmati e orario reale non assumevano alcun rilievo: secondo il giudice di merito, non risultando agli atti elementi per sostenere che in circostanze temporali vicine si fossero verificati due fatti di identica tipologia, le scene riprese da ciascuna telecamera di sorveglianza non potevano che essere parti dello stesso fatto raccontato da Ascioni, Tomei e RR. Sul punto, già il giudice di primo grado aveva evidenziato che, dai filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza installate tra diverse attività commerciali, si evincevano gli spostamenti del soggetto vestito di nero e dell'automobile nella disponibilità della persona offesa. Tra i diversi filmati vi erano soltanto delle sfasature tra orari indicati, che erano risultate del tutto irrilevanti, in quanto avevano offerto una sequenza spazio-temporale logica e coerente. 4 Sul punto, si ribadisce il principio di diritto, secondo cui, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218), circostanza non avvenuta nel caso di specie. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/01/2023