CASS
Sentenza 22 giugno 2023
Sentenza 22 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2023, n. 27341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27341 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CU IN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del PG, Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza del 6 dicembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di AS ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale avanzata da CU EN, condannato all'ergastolo e già ammesso al regime di semilibertà. Il Tribunale ha osservato che una precedente identica istanza era già stata respinta con ordinanza del 15 ottobre 2019, e che, rispetto alla situazione constatata in tale data, permaneva l'assenza di risarcimento del danno nei confronti delle vittime dei reati commessi, la cui esistenza non era stata neanche prospettata nell'istanza; l'istante non si era, inoltre, interessato o prodigato in favore delle vittime neanche soltanto su un piano morale. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27341 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 14/04/2023 2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di EN CU, deducendo violazione di legge. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di accertare d'ufficio la reale impossibilità del ricorrente di fare fronte alle obbligazioni civili derivanti dal reato;
avrebbe anche omesso di accertare se esistevano o meno i tangibili segni di rispetto ed attenzione nei confronti delle persone offese ed ignorato che CU aveva scritto diverse lettere con cui chiedeva perdono ai familiari delle vittime, dichiarandosi anche disposto a condotte riparatorie, lettere rimaste inevase. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Marco Dall'Olio, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Nel ricorso si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di accertare d'ufficio la reale impossibilità del ricorrente di fare fronte alle obbligazioni civili derivanti dal reato, ma l'argomento è contrario alla lettera della norma dell'art. 176, comma 4, cod. proc. pen., che dispone che "la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle"; la norma non prevede, quindi, un accertamento ma d'ufficio, ma pone un onere a carico del condannato di dimostrare le ragioni dell'impossibilità di adempiere. Nel ricorso si deduce ancora che comunque il condannato avrebbe provveduto a prodigarsi in favore delle vittime non sul piano economico, ma sul piano morale, scrivendo delle lettere ai familiari delle vittime, circostanza che non sarebbe stata valutata nella motivazione della ordinanza impugnata. L'argomento non è fondato, perché nell'istanza depositata al Tribunale di sorveglianza di AS il ricorrente non faceva cenno all'esistenza di gesti di vicinanza morale alle vittime del reato, quali l'aver scritto lettere ai loro familiari in cui chiedeva perdono per il reato, talchè non è corretto dedurre l'illogicità della motivazione della ordinanza impugnata dalla mancata valutazione di una circostanza che, in realtà, non era stata devoluta all'attenzione del Tribunale e che lo stesso poteva anche non conoscere (e questo anche al di là dell'aver dato prova della esistenza o meno di tali lettere, che allo stato è autoriferita). In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023.
lette le conclusioni del PG, Marco Dall'Olio, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza del 6 dicembre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di AS ha rigettato l'istanza di liberazione condizionale avanzata da CU EN, condannato all'ergastolo e già ammesso al regime di semilibertà. Il Tribunale ha osservato che una precedente identica istanza era già stata respinta con ordinanza del 15 ottobre 2019, e che, rispetto alla situazione constatata in tale data, permaneva l'assenza di risarcimento del danno nei confronti delle vittime dei reati commessi, la cui esistenza non era stata neanche prospettata nell'istanza; l'istante non si era, inoltre, interessato o prodigato in favore delle vittime neanche soltanto su un piano morale. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27341 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 14/04/2023 2. Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di EN CU, deducendo violazione di legge. Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe omesso di accertare d'ufficio la reale impossibilità del ricorrente di fare fronte alle obbligazioni civili derivanti dal reato;
avrebbe anche omesso di accertare se esistevano o meno i tangibili segni di rispetto ed attenzione nei confronti delle persone offese ed ignorato che CU aveva scritto diverse lettere con cui chiedeva perdono ai familiari delle vittime, dichiarandosi anche disposto a condotte riparatorie, lettere rimaste inevase. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Marco Dall'Olio, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Nel ricorso si deduce che il Tribunale avrebbe omesso di accertare d'ufficio la reale impossibilità del ricorrente di fare fronte alle obbligazioni civili derivanti dal reato, ma l'argomento è contrario alla lettera della norma dell'art. 176, comma 4, cod. proc. pen., che dispone che "la concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle"; la norma non prevede, quindi, un accertamento ma d'ufficio, ma pone un onere a carico del condannato di dimostrare le ragioni dell'impossibilità di adempiere. Nel ricorso si deduce ancora che comunque il condannato avrebbe provveduto a prodigarsi in favore delle vittime non sul piano economico, ma sul piano morale, scrivendo delle lettere ai familiari delle vittime, circostanza che non sarebbe stata valutata nella motivazione della ordinanza impugnata. L'argomento non è fondato, perché nell'istanza depositata al Tribunale di sorveglianza di AS il ricorrente non faceva cenno all'esistenza di gesti di vicinanza morale alle vittime del reato, quali l'aver scritto lettere ai loro familiari in cui chiedeva perdono per il reato, talchè non è corretto dedurre l'illogicità della motivazione della ordinanza impugnata dalla mancata valutazione di una circostanza che, in realtà, non era stata devoluta all'attenzione del Tribunale e che lo stesso poteva anche non conoscere (e questo anche al di là dell'aver dato prova della esistenza o meno di tali lettere, che allo stato è autoriferita). In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2023.