Sentenza 17 gennaio 2012
Massime • 1
La sanzione amministrativa prevista dagli artt. 9 e 10 della legge 7 marzo 2001, n. 78 per l'omessa comunicazione al sindaco del possesso di cimeli della prima guerra mondiale non si applica alle armi, la cui detenzione continua ad essere penalmente sanzionata dalle norme del cod. pen. o dalle leggi speciali in materia. (Nella specie, si è ritenuta sussistente la contravvenzione dell'art. 697 cod. pen. nel caso di detenzione di una baionetta mod. 84/98 Mauser 98K, in uso alla Wehrmacht).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2012, n. 7094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7094 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 17/01/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 50
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 30269/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA ID N. IL 27/08/1956;
avverso la sentenza n. 1484/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 13/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
Con sentenza 13/4/11 la Corte d'Appello di Trieste confermava la sentenza 18/6/10 del Tribunale di Gorizia che condannava CH ID (ex art. 697 c.p.) alla pena di giorni 30 di arresto, convertita in quella di 1.140 di ammenda, per il reato (acc. In Gorizia il 12.2.07) di illecita detenzione di una baionetta mod. 84/98 AU 8K (in dotazione alla Wehrmacht).
Ricorreva per Cassazione la difesa, deducendo: 1) violazione di legge, per la mancata applicazione della normativa speciale, allora vigente, di cui alla L. n. 7 marzo 2001, n. 78 sulla tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale, la baionetta in questione facendo parte di una collezione di cimeli (il solo di essi considerato arma), conservata in una bacheca, nonché per la mancata indagine sulla pericolosità in concreto della baionetta stessa (in assenza del corrispondente fucile); 2) vizio di motivazione, non essendo state spiegate le ragioni per cui era stata ritenuta la detta pericolosità.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG concludeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Nessuno compariva per il ricorrente.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Il richiamo difensivo alla L. n. 78 del 2001 non è coerente, riguardando essa la tutela del patrimonio storico della prima guerra mondiale e, nello specifico, facendo obbligo (la cui violazione è configurata come illecito amministrativo) a coloro che detengono di essa reperti o cimeli di darne comunicazione al sindaco. Non si fa riferimento alle armi (quale di per sè è una baionetta, anche senza il supporto del fucile), di talché si tratterebbe al più di un concorso formale di norme. Per la stessa ragione per cui una baionetta è per sua natura un'arma, non era necessaria alcuna specifica motivazione circa la sua attitudine lesiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente (art. 616 c.p.p.) al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2012