Sentenza 9 aprile 2001
Massime • 1
Il regolamento del Consiglio CEE 14 Giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, a quelli autonomi ed ai loro familiari che si spostano all'interno della comunità, nel testo modificato dal regolamento del Consiglio CEE 30 Aprile 1992, n.1247, riconosce a detti soggetti il diritto all'attribuzione anche di talune prestazioni peculiari, a carattere non contributivo, indicate nell'allegato II bis, previste in alcuni Stati (nella specie, la pensione sociale, erogata dallo Stato italiano ai sensi della legge 30 Aprile 1969, n. 153), a condizione che si tratti di persone definibili come "lavoratori" ai sensi dell'art. 1, lett. a), dello stesso regolamento, e, cioè, di soggetti coperti, in uno degli Stati membri della Comunità, da assicurazione (obbligatoria, o anche facoltativa o volontaria) presso un regime organizzato in favore dei lavoratori subordinati od autonomi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2001, n. 5240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5240 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ETTORE MERCURIO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI AMOROSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CH TR, OL GN, AR AN, CA IR, elettivamente domiciliati in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell'avvocato BEVILACQUA CLAUDIO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MEOLI MARCELLO AMBROGIO, RENNA STEFANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 4039/98 del Tribunale di MILANO, depositata il 17/04/98 R.G.N. 208/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DI LULLO;
udito l'Avvocato BEVILACQUA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
L'INPS impugnava davanti al Tribunale di Milano la sentenza n. 449/97 del Pretore della stessa sede, che l'aveva condannato a corrispondere a RA CH, IG AN, NA RC e RE LL, religiose di nazionalità spagnola residenti in Italia, la pensione sociale di cui all'art. 26 della legge n. 153 del 1969. L'ente sosteneva che condizione per l'applicazione del beneficio ai cittadini di uno Stato membro della CEE, era che si trattasse di persone coperte da assicurazione obbligatoria, facoltativa o volontaria, secondo la definizione che ne dà l'art. 1 del regolamento CEE n. 1408 del 1971.
Con sentenza in data 17 aprile 1998 il Tribunale ha rigettato il gravame osservando che il regolamento del 1971 era stato modificato dal regolamento n. 1247 del 1992 - il quale ha ricompreso nell'ambito di applicazione del primo le prestazioni speciali a carattere non contributivo che esistono in alcuni Stati (tra esse, per lo Stato Italiano, la pensione sociale ai cittadini senza risorse) - e che, per dare un senso alla innovazione, la quale si concreta nell'attribuzione di un beneficio che è legato allo stato di bisogno e prescinde dalla contribuzione - il termine "lavoratori", utilizzato dallo stesso regolamento per definire "ratione personae" l'ambito della propria applicazione, va inteso nella sua accezione più ampia, così da includervi chiunque abbia prestato attività subordinata o autonoma in favore di altri, indipendentemente dalla circostanza che riceva o meno la retribuzione o che in base alla legislazione dello Stato membro in cui lavora sia soggetto all'assicurazione obbligatoria. E poiché le appellate, avendo fatto voto di povertà, avevano prestato gratuitamente la loro attività di assistenza ai malati per numerosi anni, le stesse, ha concluso il Tribunale, avevano diritto, al pari delle religiose cittadine italiane, a godere della pensione sociale, nel concorso, ovviamente dei requisiti di età e di reddito prescritti dalla legge nazionale n. 153 del 1969. L'INPS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo. Le intimate resistono con controricorso e memoria. Motivi della decisione
L'INPS con l'unico motivo deduce violazione dell'art. 26 legge n. 153/69, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., ed osserva che la definizione di "lavoratori" accolta nella sentenza impugnata non è conforme a quella fatta propria dal regolamento CEE n. 1408 del 1971, non modificato sul punto dal regolamento n. 1247 del 1992, lo stesso delimitando il proprio "campo di applicazione quanto alle persone" ai soggetti coperti da assicurazione obbligatoria, facoltativa o volontaria (combinato disposto degli artt. 1, lett. a, e 2). Per tale ragione, prosegue il ricorrente, ai fini dell'attribuzione della richiesta pensione, non è sufficiente, come erroneamente ritenuto dal Tribunale, il riferimento operato dal regolamento alle prestazioni non contributive erogate dallo Stato italiano, essendo il cittadino di uno Stato membro tutelato solo e in quanto sia titolare di un rapporto di lavoro (autonomo o subordinato) coperto da assicurazione.
Il ricorso è fondato.
La normativa comunitaria, della cui interpretazione si controverte, è rappresentata dal regolamento del Consiglio CEE 14 giugno 1971 n. 1408 "relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità" nel testo modificato dal regolamento del Consiglio CEE 30 aprile 1992 n. 1247, il quale, per quanto qui interessa, aggiungendo all'art. 4 il paragrafo 2 bis, ha esteso il campo di applicazione "ratione materiae" del detto regolamento alle prestazioni speciali a carattere non contributivo che esistono in alcuni Stati e stabilito quindi, nell'articolo 10 bis, al paragrafo 1, che di queste prestazioni speciali, purché menzionate nell'allegato II bis, beneficiano i soggetti rientranti nel campo di applicazione "ratione personae" dello stesso regolamento, che risiedano nel territorio dello Stato membro ed in base alla legislazione di tale Stato.
Il quarto "considerandum" del regolamento 1247/92 spiega la "ratio" della innovazione (sollecitata da numerose sentenze della Corte di Giustizia): in alcune legislazioni vi sono prestazioni che ricadrebbero nel settore dell'assistenza sociale nella misura in cui il bisogno costituisce un criterio essenziale di applicazione e non si considerano per la loro erogazione i periodi di attività professionale o contributiva, mentre, per altre caratteristiche, le stesse sono riconducibili ai regimi di sicurezza sociale, in quanto manca ogni discrezionalità nel modo in cui sono erogate e conferiscono ai beneficiari una posizione giuridicamente definita. È dunque per assicurare una più completa tutela dei migranti che il legislatore comunitario è intervenuto riconoscendo loro il diritto all'attribuzione (anche) di queste prestazioni peculiari al limite tra assistenza e previdenza, che esistono in alcuni Stati. In base all'elencazione con tenuta nell'allegato II bis di cui si è detto, il regolamento è applicabile a numerose prestazioni non contributive erogate dallo Stato italiano e, tra esse, alla pensione sociale ai cittadini senza risorse, prevista dalla legge 30 aprile 1969 n. 153. Chiarissimo risulta, tuttavia, sia dal tenore letterale dell'articolo 10 bis appena citato, sia dal contenuto dei "considerandum" del regolamento n. 1247/92, che danno ragione della disposizione anzidetta, che beneficiarie delle prestazioni a carattere non contributivo sono (solamente) le persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71. Queste persone sono specificamente indicate nell'art. 2 del regolamento di sicurezza sociale n. 1408/71, il quale menziona, in particolare, i lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché i loro familiari e i loro superstiti.
A sua volta, la nozione di "lavoratori" non è altrimenti ricostruibile se non attraverso i dati forniti dallo stesso regolamento, posto che il legislatore comunitario ha direttamente indicato cosa debba intendersi con quel termine, in proposito non rinviando alle caratteristiche ed ai requisiti dell'attività svolta, ma espressamente chiarendo - nell'art. 1 sub a) del regolamento n. 1408/71 - che esso designa la persona "coperta da assicurazione" (obbligatoria, o anche facoltativa od anche volontaria) nei vari Stati membri presso un regime applicabile ai lavoratori subordinati od autonomi.
Tale definizione non è stata modificata dal regolamento n. 1247/92, che non apporta nessuna innovazione all'art. 1 lett. a), come pure, più in generale, all'art. 2, il quale identifica. come già detto, i soggetti destinatari del regolamento di sicurezza sociale. Ne è pensabile, come ritiene la sentenza impugnata, che si tratti di una omissione dovuta a un difetto di coordinamento tra i due provvedimenti comunitari, ove si consideri l'esplicito riferimento fatto nel preambolo del regolamento n. 1247/92 "alle persone che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71" quali beneficiarie delle prestazioni a carattere non contributivo previste dalle varie legislazioni nazionali che vengono per la prima volta incluse - in base alle dichiarazioni dei vari Stati membri - tra quelle erogabili ai migranti.
Del resto, l'uso del termine "lavoratore subordinato" o "lavoratore autonomo" per designare la persona coperta da assicurazione, è stato conservato in tutti i successivi regolamenti adottati, anche in epoca recente (vedi, ad esempio, i regolamenti n. 118/97, n. 1606/98, n. 307/99), in materia di sicurezza sociale, nonostante le numerose modifiche ed innovazioni che gli stessi hanno apportato al testo normativo fondamentale, rappresentato dal regolamento n. 1408/71. La peculiarità di una siffatta previsione si spiega considerando che il regolamento tutela la sicurezza sociale delle persone che si spostano tra gli Stati membri ed il bisogno di protezione scatta ogniqualvolta vi sia necessità di coordinare. norme di sicurezza sociale relative ai vari ordinamenti, di talché, se non c'è iscrizione alle assicurazioni degli Stati membri, non vi è neppure ragione di emanare norme di coordinamento.
Ciò che conta dunque per la applicazione del regolamento e, conseguentemente, per la erogabilità ai cittadini di uno Stato membro residenti in Italia delle prestazioni non contributive previste dalla nostra legislazione nazionale per i cittadini italiani (ovviamente se incluse nell'allegato II bis), è che si tratti di persone definibili come "lavoratori" (autonomi o subordinati) nei sensi appena precisati, di persone cioè iscritte (obbligatoriamente o volontariamente) ad un regime assicurativo organizzato in favore dei lavoratori subordinati od autonomi.
Ed essendo pacifica in causa la insussistenza di tale requisito, la sentenza del Tribunale, che ha ritenuto di poterne prescindere, deve essere cassata.
Poiché non ricorre la necessità di ulteriori accertamenti di fatto oltre quelli già compiuti, la Corte è legittimata a provvedere direttamente nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., e così al rigetto della domanda delle attuali resistenti.
Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, trovando applicazione l'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda delle attuali resistenti. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2001