Sentenza 7 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2003, n. 10681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10681 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Comp 1.06 8 17 0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ...... LA CORTE SUPREMA DI CASS ONEOB Oggetto Estirriond Composta da li Il mi Sigg.ri Magistrati: Imfupmesions Presidente Dott. Gaetano NICASTRO R.G.N. 17059/01 Cron. 23856VITTORIA Rel. Consigliere Dott. Paolo - Rep. 2803 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere - Consigliere Ud. 20/03/03 Dott. Ennio MALZONE Dott. Antonio SEGRETO Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: D'GE NN, AV MA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUNIGIANA 6, presso lo studio dell'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del rappresentante, elettivamente domiciliato in legale ་ ་ ་ ་ ་ presso lo studio dell'avvocatoVIA LIMA 15, ROMA PORCACCHIA, difeso dall'avvocato MARIOGIANGUIDO 2003 PENTIMALLI, giusta delega in atti;
controricorrente 727 -1- avverso la sentenza n. 304/00 della Corte d'Appello di MESSINA, sezione promiscua, emessa 1'1/6/2000, depositata il 22/06/00; RG. 11/2000; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/03/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
............ lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ELISABETTA CESQUI che ha chiesto, ---> respinga il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. -2- La Corte Premesso in fatto. 1. - haLa corte d'appello di Messina, con sentenza del 22.6.2000, dichiarato inammissibile l'appello proposto il 5.1.2000 dai signori AN D'GE ed MA RO contro il Consorzio per le autostrade siciliane. La corte ha affermato che l'ordinanza pronunciata 1'8.1.1999 dal pretore di Messina in qualità di giudice dell'esecuzione, che era stata impugnata, non aveva natura di sentenza e non poteva essere appellata. 2. - AN D'GE ed MA RO hanno chiesto la cassazione della sentenza. Il Consorzio per le autostrade siciliane ha resistito con controricorso.
3. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia esaminato in camera di consiglio e sia rigettato, perché i motivi per cui è stato proposto sono manifestamente infondati. Ritenuto in diritto. - Il ricorso ha riguardo alla seguente situazione processuale, 1. quale si desume dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti. Gli attuali ricorrenti iniziavano davanti al pretore di 1.1. Messina e contro il Consorzio un processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi. Il Consorzio proponeva opposizione all'esecuzione ed il pretore, disposta la sospensione del processo esecutivo con ordinanza 2.6.1997, rimetteva la causa di opposizione al tribunale 3 quale giudice competente per il merito, assegnando un termine per la riassunzione. Successivamente, il pretore, provvedendo su una istanza presentata il 19.6.1997 dai creditori, che avevano chiesto di poter ritirare il titolo esecutivo, con ordinanza 27.6.1997 dichiarava l'estinzione del processo esecutivo. Gli stessi creditori, con una successiva istanza del 7.1.1998, dopo aver premesso che il procedimento era stato dichiarato estinto per un errore materiale, chiedevano che l'ordinanza udienza per 27.6.1997 venisse revocata e fosse fissata una nuova la comparizione delle parti. le parti,Il pretore, su tale istanza, dopo avere sentito l'ordinanza 8.1.1999, sottoposta all'appello, con cui adottava dichiarava il non luogo a provvedere perché il processo esecutivo era già stato dichiarato estinto. La corte d'appello ha affermato che, prima dell'inizio 2. - dell'efficacia delle norme sul giudice unico di primo grado, in base al terzo comma dell'art. 630 cod. proc. civ., quando il pretore dichiarava l'estinzione del processo esecutivo, contro il relativo provvedimento era dato reclamo allo stesso pretore, la decisione sul reclamo era pronunciata con sentenza e contro la sentenza poteva essere proposto appello. La corte ha però considerato che, mentre il processo esecutivo era stato dichiarato estinto con ordinanza 27.6.1997, l'istanza 8.1.1998 presentata dai creditori per ottenere che il processo proseguisse aveva assunto il contenuto di una istanza di revoca 4 della precedente ordinanza, non del reclamo, che come tale sarebbe stato fuori termine, sicché l'ordinanza 8.1.1999 adottata sull' istanza non avrebbe potuto essere considerata alla stregua della sentenza appellabile prevista dal terzo comma dell'art. 630. 3. - La questione che la sentenza impugnata ha risolto concerne dunque la qualificazione del provvedimento impugnato, se sentenza su reclamo avverso ordinanza di estinzione o ordinanza con cui si rigetta una istanza di revoca di precedente ordinanza di estinzione.
4. Il ricorso contiene due motivi. Vi si denunciano vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360 nn. 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 308, 627, 629 e 630 dello stesso codice). In sintesi, gli argomenti rilevanti ai fini della decisione sono i seguenti. L'ordinanza 8.1.1999 era stata basata su un duplice presupposto: che fossero stati gli attuali ricorrenti a chiedere l'estinzione del processo esecutivo con la loro istanza del 19.6.1997; - che l'ordinanza fosse divenuta definitiva per non essere stata reclamata. Ma, da un lato, nell'istanza essi si erano limitati a chiedere ritiro del titolo esecutivo;
dall'altro l'ordinanza non era il stata comunicata e perciò contro di essa non avrebbe potuto essere proposto reclamo. 5 E, siccome l'ordinanza 8.1.1999 non avrebbe potuto essere impugnata in altro modo, doveva essere consentito l'appello per poterne ottenere l'annullamento.
5. I motivi sono manifestamente infondati. La sentenza della corte d'appello si basa su un principio di diritto che questa Corte ha più volte enunciato (Cass. 8 novembre 1974 Il. 3455; Sez. Un. 21 dicembre 1990 n. 12139; Cass. 9 marzo 1991 n. 2508). ilQuando è dichiarata l'estinzione del processo esecutivo, rimedio dato contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione è il reclamo previsto dal terzo comma dell'art. 630 cod. proc. civ., la decisione sul reclamo è pronunciata con sentenza, la sentenza può essere impugnata con appello. Questa disciplina si applicava anche nei processi di sul esecuzione che, prima dell'inizio della efficacia delle norme tribunale come giudice unico di primo grado, si svolgevano davanti al pretore. Nei motivi non si svolge alcuna critica del punto della decisione per cui l'istanza 7.1.1998 non aveva avuto il contenuto del reclamo, ma quello di una istanza di revoca. La circostanza che l'estinzione del processo esecutivo fosse dichiarata in mancanza di eccezione avrebbe potuto dare stata adito al reclamo;
quella che l'ordinanza di estinzione non fosse stata conosciuta in precedenza, non impediva di proporre reclamo una volta acquisita tale conoscenza, perché il termine per proporre reclamo non inizia a decorrere se non dalla comunicazione 6 pronunziata fuori dell'ordinanza di estinzione, quando dell'udienza. Quindi, i creditori avrebbero dovuto rivolgere al pretore un reclamo contro l'ordinanza di estinzione, spiegando le ragioni della sua ammissibilità quanto alla osservanza del termine e l'estinzione era stata pronunziata,indicando i motivi per cui secondo la loro tesi, in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 630, primo e secondo comma, cod. proc. civ. 6. - Il ricorso è rigettato. 7. - I ricorrenti, in solido tra loro, sono condannati a rimborsare al Consorzio le spese del giudizio. Sugli onorari, liquidati in tremila Euro va calcolato, nella misura del 10%, e ad essi aggiunto il rimborso forfettario delle spese generali (art. 15 della tariffa).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese del giudizio, che liquida in cento Euro, per le spese del giudizio di cassazione, e in tremila Euro, per onorari di difesa, aumentati del 10% per il rimborso forfettario delle spese processuali e degli accessori di legge, Così deciso il giorno 20 marzo 2003, in Roma, nella camera di civile della Corte suprema di consiglio della terza sezione cassazione. Il relatore, ed estensore Il Presidente. ветно владе RE C1 tysta DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7 Oggi 7 LUG 2003 IL CANCELIERE C1 Innocenzo Battista