Sentenza 11 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2002, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' У REPUBBLICA ITALIANA 05 203 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN: LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI Presidente R.G.N. 5300/99 Cron.15834 Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Corrado Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Rel. Consigliere Ud. 13/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Paolo STILE Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente IL SOLE 24 ORE dal Sig. ASS SENTENZA per diritti L. IL CANCAPP 2002 sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA PIERRO SERGIO, elettivamente PIAZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA DELLA CHIESA D'ISASCA FLAMINIA, rappresentato e difeso dall'avvocato RIZZO NUNZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ITALIANA -(COMIT) - S.P.A. in BANCA COMMERCIALE rappresentante pro tempore, persona del legale elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIRGILIO 8, presso lo studio dell'Avvocato CICCOTTI ENRICO, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ICHINO 2001 PIETRO, giusta delega in atti;
4389 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1549/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 17/04/98 R.G.N. 2545/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito l'Avvocato CICCOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 20.11.1990 al Pretore di Napoli, Sergio RR, conveniva in giudizio la Banca Commerciale Italiana chiedendo il riconoscimento della qualifica di funzionario, con le relative conseguenze economiche e previdenziali, per aver svolto, dal novembre 1983 al 1988 mansioni di preposto all'Ufficio informazioni della filiale di Napoli, ricompresa tra le cinque più importanti d'Italia. Deduceva che, in base alla circolare n. 42 dell' 11.2.1964, alla medesima posizione era preposto un funzionario, quale era, da ultimo, nel 1983, il suo predecessore, PE AP. Resisteva la Banca convenuta osservando che il ricorrente non aveva mai svolto mansioni proprie della qualifica invocata e che al predetto AP la qualifica di funzionario era stata riconosciuta “ad personam”. Con sentenza del 11.12.1991 il Pretore adito accoglieva la domanda, ma tale decisione veniva ritualmente impugnata dalla Banca. Costituitosi nuovamente il contraddittorio in secondo grado, il Tribunale di Napoli, con sentenza del 17.4.1998 accoglieva l'appello, rigettando la domanda del RR e compensando per intero le spese di entrambi i gradi. Osservava il Giudice del gravame che sulla base degli organigrammi degli addetti all'Ufficio informazioni presso le filiali più importanti, dal 1964 – la cui acquisizione si era resa opportuna stante la vetustà della citata circolare era risultato che presso la filiale di Napoli dal 1964 al 1979 l'addetto all'ufficio informazioni aveva sempre rivestito la qualifica di capo ufficio, sicchè la qualifica di funzionario riconosciuta al AP doveva ritenersi compiuta “ad personam”. Il Tribunale ne traeva la conclusione che doveva escludersi l'esistenza di una prassi o uso aziendale, su cui fondare la pretesa del RR, non ricorrendo i requisiti dell'abitualità, né della reiterazione, né della generalità della preposizione di un funzionario all'Ufficio informazioni della filiale napoletana, mentre la citata 3 circolare andava intesa nel senso che la qualifica di funzionario spettava solo ai preposti all'Ufficio informazione presso le “filiali a struttura più complessa” non coincidenti con tutte le filiali del gruppo A della BCI (tra cui Napoli), ma solo con quelle (Milano e Roma) nelle quali l'Ufficio informazioni presentava una struttura più complessa anche per numero degli addetti. Avverso la sentenza di appello il RR ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, cui resiste con controricorso la Banca intimata. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo – deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. - 1362 ss. e 2702 c.c. dell'art. 416 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – lamenta il - ricorrente che la sentenza impugnata non ha tenuto conto della circostanza - non contestata dalla Banca in primo grado - che nelle filiali di Roma e Milano, aventi nei rispettivi Uffici informazioni un numero di addetti superiore alle altre tre filiali (Genova, Napoli e Torino) era preposti funzionari con il grado di vice direttore di sede, grado più elevato nella qualifica di funzionario. Secondo il ricorrente la circolare del 1964 riveste natura di contratto collettivo aziendale (cita Cass., 8.3.1994, n. 2223; e 20.1.1993, n. 1995), mentre la sentenza è incorsa in una motivazione assolutamente illogica avendo ritenuto verosimile che la promozione del AP a funzionario fosse stata "ad personam". Col secondo motivo si censura la violazione e falsa applicazione dell' art. 2967 c.c. e degli artt. 244, 346, e 420 c.p.c., nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, osservandosi che, di fronte alla possibile incertezza derivante dalla interpretazione della circolare, il Tribunale F avrebbe dovuto procedere all' interrogatorio delle parti, ed ammettere le prove invano richieste sin dal primo grado. Col terzo motivo - deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 c.c. e 346 c.p.c., oltre all'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – il ricorrente lamenta che il Tribunale non aveva proceduto all'accertamento delle mansioni svolte, le quali comportavano anche un potere di rappresentanza della Banca nei rapporti con i terzi. Il ricorso è infondato e non merita, pertanto, accoglimento. Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che non è dato rinvenire nella motivazione della sentenza impugnata alcuna violazione delle citate norme di ermeneutica di un atto unilaterale quale la circolare del n.42 dell' 11.1.1964 - non assimilabile, peraltro, ad un contratto collettivo aziendale, essendo piuttosto of espressione del potere di organizzazione aziendale spettante al datore di lavoro. Se si parte dalla formulazione testuale di tale atto (secondo cui “. .....nelle filiali a struttura più complessa, presso le quali al servizio Informazioni è preposto un funzionario, potrà essere quest'ultimo a procedere in merito.… …. ……… ………. ….., ma comunque sotto la sorveglianza del funzionario di grado superiore che sovraintende allo Sviluppo) è agevole rilevare come il Giudice del gravame, del tutto correttamente, ha escluso di poterne dedurre l'automatico riconoscimento del ruolo di funzionario per il preposto alla filiale di Napoli, prescindendo dalla dimensione organizzativa di questa, in rapporto alle altre, e con riferimento al periodo in cui operava il RR. Altrettanto correttamente il Tribunale si è preoccupato di esaminare gli organigrammi della Banca sin dal 1964, in base ai quali, sino al 1979, presso la Filiale di Napoli all'Ufficio informazioni era stato sempre addetto un impiegato con qualifica di capo ufficio, il che non solo escludeva il consolidarsi di alcuna diversa prassi a favore del preposto a quell'Ufficio, ma confermava la tesi dell'azienda secondo la quale il 5 riconoscimento della qualifica di funzionario al dipendente PE AP, predecessore del RR nel medesimo posto di lavoro, doveva intendersi compiuto “ad personam”. Tale riconoscimento - secondo il Tribunale - non avvenne per la preposizione del AP all'Ufficio informazioni perché altrimenti la stessa qualifica gli sarebbe stata riconosciuta anche per tutto il periodo precedente in cui egli aveva svolto le stesse mansioni, e sarebbe stata riconosciuta anche a tutti gli altri preposti al medesimo Ufficio negli anni precedenti. Il ragionamento seguito dal Tribunale appare del tutto esente da vizi logici sul piano ermeneutico, né appare in alcun modo irrispettoso dell'art. 2702 c.c. (secondo cui la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da che l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta) dal momento che il documento cui il ricorrente fa Ž riferimento (la circolare citata) non contiene - come si è già sopra evidenziato - alcun riconoscimento della superiore qualifica invocata, né altri elementi decisivi della controversia la cui omissione possa costituire oggetto di censura in questa sede di legittimità. Infondati, se non inammissibili, sono altresì il secondo ed i terzo motivo del ricorso. Da una parte, infatti, si censura l'apprezzamento della circolare, e si censura lo scarso approfondimento istruttorio compiuto dal Giudice di merito, senza, peraltro l'indicazione specifica di punti decisivi, prospettati dalle parti o rilevabile d'ufficio, il che costituisce condizione indispensabile per l'ammissibilità del ricorso in cassazione, ai sensi dell'art. 360 n.5 c.p.c. Dall'altra, si lamenta il mancato accertamento, da parte del Tribunale, di asserite mansioni svolte dal RR, comportanti anche un potere di rappresentanza della Banca verso terzi, il che non costituisce di per sé elemento decisivo per il riconoscimento della qualifica di funzionario. 16 Quest'ultima censura è inconsistente per la sua stessa formulazione, in quanto affida ad un generico “potere di rappresentanza” l'elemento costitutivo della qualifica invocata, laddove il requisito essenziale della qualifica di funzionario – di pretta derivazione contrattuale – è costituito piuttosto (secondo la - - giurisprudenza prevalente: Cass., 14.3.1992, n. 3173; Cass., 24.6.1991, n. 7093; Cass., 28.4.1988, n. 3218 ed altre) dall'esercizio del potere di firma sociale in via generale e continuativa, in rappresentanza dell'azienda e in relazione a mansioni che comportano il compimento di atti di contenuto gestionale pertinenti all'esercizio dell'impresa. Discende da quanto precede il rigetto del ricorso, con attribuzione a carico del ricorrente delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
il ricorso. Pone a carico del ricorrente le spese di questoLa Corte rigetta75 EURO -oltre a lire 3.000.000 per onorari, pari ad Euro 1549, 37.- giudizio pari a fire 22750 Così deciso in Roma, il 13.11.2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Майно ресукіні IL CANCELLIERE 3 3 6 5 1 Depositato in Cancelleria A . I . S T S D N R 11 APR. 2002 , A A T O ' 3 oggi, , L L 7 A L - L S E 8 O E - B D IL CANCELLIEREDECLIERE P 1 I S : 1 I S D N N E Á I E G T S G S B G O A O A E P C D L M O E I , T A T O A I L R D R L T I E S E D I T D G O N E E R S E