Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
Il custode di un complesso immobiliare sottoposto a sequestro preventivo per reati ambientali è "garante" dell'obbligo di conservazione del bene e di assicurare nel tempo l'identità dello stesso ed in tale sua qualità ha il dovere di richiedere alla A.G. l 'autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie alla conservazione nonché quello di rimuovere le situazioni di pericolo derivanti dal progressivo deterioramento dell'immobile. Risponde pertanto di omicidio colposo il custode quando dalla violazione dell'obbligo di garanzia sia derivata una situazione di deterioramento dell'immobile da porsi in rapporto di causalità diretta con l'evento mortale. (Principio affermato in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto, sia pure ai soli effetti civili, la responsabilità del Sindaco di un comune, che, in tale sua qualità, nominato custode di un compendio immobiliare sottoposto a sequestro preventivo, non aveva osservato l'obbligo di conservazione del bene e di rimozione dei pericoli derivanti dal suo deterioramento, provocando, con il suo comportamento omissivo, la morte di un minore che, penetrato nel complesso, mentre giocava sui bordi della piscina riempitasi d'acqua piovana anche per l'inerzia del custode, vi scivolava dentro annegandovi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2004, n. 36728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36728 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 06/04/2004
Dott. TUCCIO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 505
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHILIBERTI Alfonso - Consigliere - N. 033583/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
P.C.R. SA LM GUGLILM;
contro
1) D'AV OL N. IL 18/12/1940;
avverso SENTENZA del 18/01/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 28/6/2000 il giudice monocratico del Tribunale di Frosinone, sezione distaccata di Anagni, condannava, concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque di reclusione D'AV LO ritenuto corresponsabile, nella misura del 50%, della morte del piccolo TO DE avvenuta in Trevi il 16.4.1996 (omicidio colposo).
Lo condannava, altresì, in detta misura al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede e con assegnazione alla predetta di una somma a titolo di provvisionale.
Dichiarava non doversi procedere nei confronti dello imputato in ordine al reato di cui all'art. 677 c.p. perché estinto per prescrizione (omessa esecuzione dei lavori necessari per rimuovere il pericolo derivante dal deterioramento degli immobili sottoposti a sequestro.
Si addebitava al D'AV, sindaco del Comune di Trevi e in tale qualità nominato custode giudiziario del complesso immobiliare "palestra polivalente", sottoposto a sequestro preventivo con decreto del GIP per impatto ambientale, di avere violato l'obbligo di conservare ed assicurare nel tempo l'identita? dello stesso, richiamato anche dai "sigilli e cartelli indicanti stato restrizione apposti all'atto del sequestro, e di avere omesso di richiedere all'A.G. l'autorizzazione all'esecuzione delle opere che con il decorso del tempo si rendevano necessarie alla conservazione di cui sopra, oltre che alla doverosa rimozione dei pericoli che nascevano dal progressivo deterioramento dell'immobile, a causa anche dei fattori ambientali.
Condotte omissive queste che avevano concorso a determinare l'evento. E ciò alla stregua della ricostruzione fatta in sede di merito di tale evento.
Il piccolo TO accedeva nel complesso e, mentre giocava sui bordi della piscina (futura), riempitasi d'acqua piovana anche per l'inerzia del custode, vi scivolava dentro annegandovi. Detta ricostruzione, fatta sulla base degli espletati accertamenti e delle acquisite testimonianze, non era per altro in alcun modo contestata.
Per riassumere, riteneva il Tribunale di dover ravvisare profili di colpa nella condotta del custode giudiziario e precisamente:
a) avrebbe dovuto questi adottare ogni iniziativa utile ad assicurare l'integrità del cancello d'ingresso dell'area sottoposta a sequestro;
b) avrebbe dovuto attivarsi per segnalare e rimuovere l'accumulo dell'acqua (e fango) nella piscina da trasgressione di tali doveri aveva reso possibile in verificarsi del suddescritto evento, nella misura sia pure del 50%. A seguito di appello del D'AV e della parte civile che contestava il ritenuto concorso di colpa (in ragione della metà) la Corte di Roma riformava la suddetta decisione e assolveva l'imputato per non avere commesso il fatto. Ciò in quanto riteneva che la nomina del D'AV a custode giudiziario riguardava in via esclusiva la palestra polivate e non già la piscina, richiamando il testo letterale del decreto di sequestro e non sussistendo alcun vincolo pertinenziale tra i due manufatti o rapporti di sussidiarietà.
Avverso la sentenza assolutoria propone ricorso per Cassazione TO EL MI, genitore della vittima.
Deduce, anzitutto, che la piscina, costituita in cemento "cieca" - senza alcun sistema di carico e scarico delle acque, era posta a pochissimi metri dal fabbricato principale (palestra) e all'interno del cantiere nella identica area espropriata dal Comune di Trevi, ed anch'essa in corso di realizzazione ad opera della stessa impresa appaltatrice.
Il tutto abusivamente è cioè in violazione delle norme urbanistiche vigenti per la zona ed in assenza delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche (art. 7, L. n. 1497/39). Il che risultava ampiamente dalla documentazione probatoria acquisite nel corso del giudizio di primo grado (documentazione fotografica e videopornografica, nonché amministrativa).
Di guisa che la piscina era solamente una delle strutture della "palestra polivalente" (che altrimenti non avrebbe avuto ragione di chiamarsi in tal modo) e assoggettata anch'essa al provvedimento di sequestro, tant'è che l'esecutore materiale della restrizione (maresciallo dei C.C. Antonio Muro) provvide a recintare con rete metallica l'intera area del cantiere dal lato più agevole per quanto riguardava l'accesso e ad apporre sigilli in piombo sul cancello d'ingresso al cantiere nonché cartello indicante lo stato di restrizione dei luoghi.
La parte civile, in secondo luogo, contesta il ritenuto apporto causale di omessa vigilanza del minore, deducendo che fosse del tutto sfornita di fondamento l'argomentazione del giudice monocratico del Tribunale di Frosinone che "a causare l'infortunio avesse concorso anche l'imprudente condotta del TO - padre del bambino - il quale, pur essendo stato da DE della sua intenzione di andare a vedere i girini e pur conoscendo lo stato di degrado dei luoghi, non aveva ritenuto di impedire al figlio di allontanarsi dal campo sportivo e dove lui in quel momento stava lavorando.
Nè, aggiunge la parte civile, alcuna imprudenza poteva ravvisarsi nel comportamento del bambino, il quale, non sussistendo alcuna chiusura, si era introdotto nell'area sottoposta a sequestro ritenendo di potervi entrare come altri suoi coetanei facevano abitualmente ed era finito nella vasca piscina non potendone scorgere i bordi, coperti di acqua melmosa e posti a livello del terreno circostante.
Le surriferite argomentazioni contenute nel ricorso e prospettate dalla parte civile hanno, ad avviso di questa Corte, ovviamente solo agli effetti civili, concreta rilevanza ed inducono a non escludere la responsabilità - civile - del D'AV in relazione alla morte del piccolo DE, finito nella vasca piscina coperta di acqua melmosa ed annegatovi.
Invero, non convince e non può ritenersi dimostrata e comunque esaustiva l'argomentazione posta a base del convincimento del giudice di appello, secondo cui, non essendo specificatamente indicata nel decreto di sequestro preventivo la vasca piscina, questa non fosse stata oggetto del menzionato provvedimento cautelare e rispetto a questa il D'AV, sindaco di Trevi e nominato custode giudiziale, non avesse di conseguenza assunto una posizione di garanzia, connessa ai doveri e agli obblighi della funzione di custode ed attinente alla omessa conservazione del bene e alla mancata rimozione dei pericoli derivanti dal suo deterioramento.
Come prospettato dal ricorrente e come per altro evidenziato nella sentenza di condanna di primo grado richiamata nel ricorso, il dedotto argomento letterale non costituisce valida motivazione ne' sul piano delle acquisite risultanze ne' su quello strettamente logico.
Sul piano delle acquisite risultanze hanno inoppugnabile rilievo circostanze di fatto messe in evidenza in sede di merito e che rendono assolutamente inconferente l'argomento letterale posto a base della decisione assolutoria della Corte territoriale. Invero, contrastano con la tesi dell'asserita autonomia dell'invaso vasca piscina rispetto al complesso "palestra polivalente le seguenti circostanze e precisamente:
a) il fatto che i due manufatti fossero adiacenti, a pochi metri di distanza l'uno dall'altro;
b) il fatto che fossero posti nella stessa area e più
specificatamente all'interno del cantiere in relazione al quale, per la sua totale estensione in esecuzione del decreto di sequestro furono apposti i sigilli, a cominciare dall'unico e comune cancello di ingresso dell'intera area.
Vale di poi, sul piano strettamente logico l'argomento che l'uno e l'altro manufatto dati dal Comune committente in appalto alla stessa impresa, per essere posti nella stessa zona, non potevano che entrambi essere ritenuti in violazione di vincoli urbanistici e paesaggistici.
Di guisa che assolutamente anomalo e singolare sarebbe stato un provvedimento di sequestro che avesse riguardato uno soltanto dei manufatti in questione.
In siffatto contesto il convincimento diverso della Corte territoriale, basato sulla lettera del decreto di sequestro, è palesemente incongruo e comunque va pur sempre evidenziato che la realizzazione di una palestra "polivalente", come evidenziato dal primo giudice, non può che riguardare anche una piscina. Gli obblighi di custodia del D'AV si estendevano, quindi, anche a tale manufatto e la decisione della Corte di Appello, agli effetti civili, va annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, il quale dovrà rivalutare se e in quale misura l'evento mortale è riconducibile all'attività del custode.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2004