Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2013, n. 758
CASS
Sentenza 22 ottobre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini della concessione del beneficio della liberazione anticipata, non è sufficiente la condotta di formale adesione alle regole di comportamento stabilite dall'istituito di pena, perché essa da sola non costituisce sicura dimostrazione dell'adesione effettiva del condannato all'opera di rieducazione.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2013, n. 758
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 758
    Data del deposito : 22 ottobre 2013

    Testo completo