Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2025, n. 37345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37345 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
37345-25
NT Di AS ZI GI -relatrice- LA AL MA Beatrice GR MA NA MO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso presentato da
Presidente-
Sent. n.
SENTENZA
1066
CC - 09/07/2025 R.G.N. 15327/2025
а
In caso di diffusione del prasto provvedimento melise le generalle altri dell identificath noma dell'art. 5 Uge 190/09 in quent depasto duffle richsata peri
RO CC, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/04/2025 del Tribunale della Libertà di Caltanissettav
IL FUNZIONARIO UDZIA) AN AK
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla consigliera ZI GI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, rassegnate ex art. 23, comma 8, del decreto-legge n. 137 del 2020, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15 aprile 2025 il Tribunale della Libertà di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di riesame proposta da RO CC avverso l'ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città, di applicazione all'odierno ricorrente della misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 609-quinquies cod.pen., contestato il
5 gennaio 2022 (capo a), e 81, 600-ter, comma 1, cod.pen., contestato il 23, 27 e 28 dicembre 2022 (capo b).
2. RO ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato ad un unico motivo con cui denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod.proc.pen., inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in riferimento all'art. 275, comma 3, e all'art. 274 lett.c) cod.proc.pen., omessa ed illogica motivazione in ordine alla esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa in relazione al reato di cui al capo b) di imputazione. Assume la difesa che il Tribunale ha affermato l'operatività, quando si proceda per il delitto di cui all'art. 600-ter cod.pen., della doppia presunzione relativa in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari ed alla idoneità della sola misura custodiale ai fini del loro contenimento, sicché unico onere motivazionale a carico del Giudice per le indagini preliminari e del Tribunale del Riesame sarebbe quello di verificare l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa nell'ipotesi in cui fra la commissione del reato e l'epoca di applicazione della misura sia decorso del tempo, necessità, nella specie, sussistente posto che il reato di che trattasi è contestato nelle date del 20, 27 e 28 dicembre 2023, circa due anni e quattro mesi prima dell'applicazione della misura. Contesta pertanto l'iter motivazionale del Tribunale sostenendo la necessità, per i giudici, di verificare, puntualmente, anche la sussistenza dell'esigenza cautelare in termini di attualità e concretezza, tanto non potendosi ritenere, per difetto di specificità, con riferimento al solo invio, da parte dell'indagato alla parte offesa, di una sim card telefonica a lui personalmente intestata, condotta ritenuta prodromica alla reiterazione delle condotte di materiale pedopornografico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. Si rileva, innanzi tutto, che il motivo è inammissibile per genericità «estrinseca», che le Sezioni Unite della Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822-01; conformi, ex multis, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, [...], Rv. 277811-01; Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, [...], Rv. 275841 - 01) hanno ritenuto al cospetto di motivi di impugnazione (sia in appello che in cassazione) che difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato),
2
posto che l'atto di impugnazione «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, [...], Rv. 259425).
1.1. Nel caso che ne occupa la doglianza omette di confrontarsi con il fatto che il delitto in parola è incluso nel catalogo di cui all'articolo 275 cod. proc. pen., relativo ai <<criteri di scelta delle misure», il cui comma 3 stabilisce che «quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui [...] agli artt. 600-ter, escluso il quarto comma, [...] è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure». La giurisprudenza della Corte ha chiarito che la norma in questione introduce un <<giudizio semplificato quanto alle esigenze cautelari in relazione a tali reati, determinando un'inversione dell'onere dalla prova: si presumono la sussistenza, l'idoneità e la proporzionalità della misura custodiale «a meno che, in concreto, non si rinvengano elementi, da indicare in modo chiaro e preciso, che facciano ritenere sufficienti misure di minor rigore (Sez. 3, n. 14248 del 14/01/2021, [...], n.m.; Sez. 3^, n. 30629 del 22/09/2020, Rinaldi, n.m.; Sez. 6, n. 12669 del 2/03/2016, [...], RV. 266784: «la presunzione di esistenza di ragioni cautelari viene vanificata solo qualora sia dimostrata l'inattualità di situazioni di pericolo cautelare)». Elementi che non possono consistere nella mera incensuratezza dell'imputato (come asserito dal ricorrente) o in una generica prognosi favorevole di astensione dal compimento di delitti della stessa specie, disancorata da precisi elementi di fatto (Sez. 1, n. 2860 del 10/05/1995, [...], Rv. 201746-01); ed infatti, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo (Sez. 1, n. 5015 del 14/10/1998, [...], Rv. 212381-01).
1.2. Sulla questione relativa alla rilevanza del tempo decorso dai fatti contestati sulla concretezza ed attualità delle esigenze cautelari, nei casi in cui opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. dei due indirizzi ermeneutici ravvisabili, per il primo il tempo decorso tra i fatti e l'emissione dell'ordinanza cautelare è inidoneo a superare la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Si afferma, infatti, che detta presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispetto alle disposizioni generali stabilite dall'art. 274 cod. proc. pen. cosicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art.
275, comma 3, cod. proc. pen., la presunzione in esame fa ritenere sussistente i caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria, non desumibile, tuttavia, dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, ove non accompagnata da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità (cfr. Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, [...], Rv. 282766-02; Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, dep. 2022, [...], Rv. 282865; Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, [...], Rv. 282004). Altro orientamento, cui il Collegio intende dare continuità, ritiene, invece, che, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, [...], Rv. 285272; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, [...], Rv. 274861). Si è, infatti, condivisibilmente affermato che la presunzione menzionata tende ad affievolirsi, quando un considerevole arco temporale separi il momento di consumazione del reato da quello dell'intervento cautelare.
1.3. Il Tribunale, evidentemente aderendo al secondo orientamento ermeneutico, a fronte dell'eccezione difensiva in merito alla postulata rilevanza del tempo "silente", non solo ha richiamato la norma che sancisce la doppia presunzione, ma ha dato atto dell'assenza di fattori, positivamente valutabili in favore dell'imputato (non rilevante l'incensuratezza e la solo dichiarata vergogna per l'accaduto), e, in aggiunta, non solo dell'estrema gravità delle condotte contestate (avendo il ricorrente palesato la più totale indifferenza rispetto alla chiara vulnerabilità della vittima, e la assoluta incapacità, per un importante lasso temporale, di contenere il proprio impulso sessuale al cui soddisfacimento ha piegato la sua e l'altrui condotta), ma, anche, da ultimo, della attualizzazione della esigenza special preventiva, posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la condotta posta in essere nel mese di marzo del corrente anno (invio di una sim Iliad alla vittima da parte dell'indagato) è senz'altro idonea ad attualizzare il pericolo di recidiva, trattandosi dell'esatta ripetizione di uno "schema" più volte realizzato che le indagini hanno consentito di cristallizzare»; ed ha, ancor più efficacemente sostenuto tale propria valutazione quando, nel confutare le argomentazioni difensive relative alla 'ingenuità' dell'invio della scheda intestata a proprio nome, ha attestato la conformità di tale ultima condotta a quella tenuta in
passato, senza mai avere lo scrupolo di rendersi non identificabile, sicché dadda descritta evenienza, piuttosto che avallare la tesi, difensiva, del comportamento 'trasparente' del ricorrente (che non avrebbe avuto nulla da nascondere), ha tratto riprova della leggerezza nell'agire' determinata dall'incontenibile desiderio di raggiungere la parte offesa, valutando una condotta siffatta inconciliabile rispetto ai rassegnati pentimento e vergogna, pur sapendo di essere sotto 'osservazione' della polizia giudiziaria. Argomentazioni, quelle così spese, anche valutando, ai fini della assoluta adeguatezza della sola misura custodiale, la tendenza della stessa parte offesa, vulnerabile, a 'coprire' la condotta del RO.
2. Non ravvisabile, nell'iter logico-giuridico seguito dalla Corte, la denunciata violazione e falsa applicazione di legge in ragione di tutto quanto fin qui esplicitato, neppure può ritenersi vizio alcuno di motivazione, certamente non predicabile nel caso, denunciato, ma non ritenuto dal Collegio, di error iuris. Non può ritenersi, al proposito, mancanza di motivazione, non essendo ravvisabile, nella specie, né la sua grafica assenza, né vizio si radicale da rendere l'apparato argomentativo a sostegno della decisione o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Per la logica stringente nel testo della motivazione, neppure è individuabile contraddittorietà alcuna, perché assente qualsivoglia 'infedeltà della motivazione rispetto ai dati probatori effettivamente acquisiti al procedimento, nulla è la distorsione del patrimonio conoscitivo valorizzato nella motivazione rispetto a quello risultante acquisito al processo.
4. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen..
Così deciso in Roma il 9 luglio 2025
La Cons.st. ZI VA
La Presidente NT
Si dispone, a norma dell'art. 52 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti e della dignità degli interessati- sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.
La Presidente NT Di/Stas
Depositata in Cancelleria
Oggi,
17 NOV. 2025
IL FUNZIONARIO DIZIARIC
AN AN