Sentenza 14 ottobre 1998
Massime • 1
In presenza della presunzione di pericolosità posta dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. nei confronti di persona gravemente indiziata di appartenere a sodalizi di tipo mafioso, la prova contraria della insussistenza delle esigenze cautelari non può essere dedotta da quegli stessi elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura, essendo stata tale valutazione già operata dal legislatore con esito negativo. (Fattispecie in cui si è escluso che la mancanza di esigenze cautelari potesse desumersi dai precedenti penali e giudiziari e dalla giovane età dell'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/1998, n. 5015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5015 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 14.10.1998
1.Dott. MACRÌ GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2.Dott. FAZZIOLI EDOARDO " N. 5015
3.Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. CAMPO STEFANO " N. 18803/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) MB PP n. il 18.12.1966
avverso ordinanza del 27.11.1997 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr.FAZZIOLI EDOARDO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Elena Paciotti che ha chiesto il rigetto del ricorso
In fatto e in diritto.
1. Con ordinanza del 27 novembre 1997 il tribunale di Napoli rigettava la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere presentata da AM SE indagato per i reati di associazione a delinquere di tipo camorristico, estorsione aggravata, lesioni personali, porto e detenzione di arma da fuoco. Rilevava il tribunale che l'art. 275, comma 3, c.p.p. pone una presunzione iuris tantum di pericolosità nei confronti di chi è gravemente indiziato di associazione di tipo mafioso o camorristico, che può essere vinta soltanto con l'acquisizione di prove che in concreto dimostrino la mancanza di tali esigenze, mentre, nella fattispecie, nessuno specifico elemento era stato addotto dall'interessato che si era limitato a protestare la sua generica incensuratezza.
Il tribunale escludeva altresì che rincorresse l'ipotesi di cui all'art. 275, comma 2bis, c.p.p. atteso che per la gravità dei reati non appariva possibile pronosticare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore, avv. Erasmo Fuschillo, l'AM denunziando la erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, e comma 2bis, c.p.p..
Con il primo motivo il ricorrente assume che il tribunale non avrebbe tenuto conto del decorso del tempo sofferto in regime di custodia cautelare (circa dodici mesi), della marginalità della sua partecipazione al reato, della sua incensuratezza e della giovane età, tutti elementi dai quali avrebbe dovuto trarsi la prova della mancanza delle esigenze cautelari.
Con il secondo motivo assume che il giudizio prognostico in ordine alla concessione della sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto essere effettuato in concreto e non sulla base della gravità dei reati contestati.
3. I motivi di ricorso sono manifestante infondati.
3 a. Come esattamente affermato dal tribunale l'art. 275, comma 3, c.p.p. pone una presunzione di pericolosità nei confronti di persona gravemente indiziata di appartenere a sodalizi di tipo mafioso che può essere vinta soltanto mediante l'acquisizione di elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. Tale presunzione si basa sul presupposto che la partecipazione ad un sodalizio così pericoloso per l'ordine pubblico come quello in esame è tale da far ritenere la sussistenza nel soggetto indiziato di una delle esigenze cautelari indicate dall'art. 274 c.p.p., indipendentemente dal loro concreto accertamento in punto di fatto. Di conseguenza, la prova della mancanza della sussistenza delle esigenze cautelari richiesta dalla norma per vincere la presunzione di pericolosità non può essere dedotta dagli elementi che il giudice dovrebbe valutare ai sensi dell'art. 275, commi 1 e 2, c.p.p. ai fini della decisione sulla emissione della misura, trattandosi di valutazione già compiuta in senso negativo per il gravemente indiziato di tale reato dal legislatore. Di conseguenza, poiché nella valutazione che il giudice avrebbe dovuto compiere ai fini della emissione del provvedimento cautelare rientravano certamente i precedenti penali e giudiziari e la età dell'interessato (cfr. art. 274, comma 1, lett. c9, c.p.p.), ne deriva che tali elementi non posso essere utilizzati quale prova della insussistenza delle esigenze cautelari nel caso di specie.
Quanto, poi, al tempo trascorso in custodia cautelare., va rilevato che questa, a differenza della esecuzione della pena, non incide di per sè sulla pericolosità dell'indiziato (cfr. Cass., sez. VI, 16 giugno 1995, n. 1836, RV. 201726), non avendo alcun effetto rieducativo.
Va, peraltro, osservato che il legislatore ha considerato il tempo, quale causa possibile di esclusione o di attenuazione della esigenze cautelari, soltanto con riferimento a quello decorso tra la commissione del reato ed il momento della applicazione della misura cautelare (art. 292, comma 2, lett. e), c.p.p. "tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato"), elemento questo, tuttavia, che deve ritenersi già valutato dal legislatore nei casi di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (cfr. Cass., sez. II, 3 luglio 1997, n. 33221, RV. 208366). 3 b. Quanto alla dedotta violazione dell'art. 275, comma 2bis, c.p.p., è esatto il rilievo del ricorrente che la valutazione della possibilità della concessione della sospensione della esecuzione della pena deve essere effettuata in concreto, tenendo cioè conto della gravità dei fatti e della personalità dell'indiziato, così come richiesto dall'art. 163 c.p. (cfr. Cass sez. V, 28 gennaio 1998, n. 5475, RV. 209565). Va, tuttavia, rilevato che nella fattispecie il motivo così come proposto è inammissibile.
Il ricorrente, infatti. assume che al limite avrebbe potuto anche patteggiare la pena ed ottenere così la sospensione condizionale della stessa, non considerando che, in questa sede di legittimità, gli è consentito soltanto denunziare la mancata decisione sul punto (ove avesse assunto di avere già prospettato al giudice di merito la possibilità di essere ammesso al rito alternativo) come vizio della motivazione, ma non gli è, invece, consentito dedurre per la prima volta una questione non proposta al giudice di merito, come quella della possibilità di chiedere il patteggiamento, e per di più quando la valutazione della questione implica -in considerazione della pena minima edittale comminata per il delitto di estorsione aggravata a lui contestato- anche un complesso giudizio di merito sulla possibilità di concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate.
4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che si determina in via equitativa in lire cinquecentomila.
A cura della cancelleria deve essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 94, comma Iter, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire cinquecentomila alla Cassa delle ammende.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma Iter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 1998