Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denunzia- querela per il delitto di falsa testimonianza, non essendo titolare o contitolare dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice.
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'interesse giuridico protetto dal delitto di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché soggetto passivo del reato è la collettività e non la persona che per la violazione della norma subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, qualificabile come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa (Sez. 6, 3358/2018). Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia tratto in inganno dal comportamento mendace o reticente, ma è sufficiente che questo abbia potenziale idoneità a condurlo in errore, e ciò in quanto si è in presenza di un reato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2015, n. 45137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45137 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
45 137 / 15 37 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA ANTONIO AGRO' Dott. - Consigliere - 1943 N. Dott. CARLO CITTERIO REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO N. 18620/2015 - Rel. Consigliere - Dott. GAETANO DE AMICIS Dott. ALESSANDRA BASSI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IC N. IL 10/08/1961 parte offesa nel procedimento c/ SO IN N. IL 04/03/1972 NT NZ N. IL 01/03/1976 CAPONE ATTILIO MARIO N. IL 15/04/1968 avverso il decreto n. 11558/2014 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del 05/03/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott, GAETANO DE AMICIS;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIUSEPPE CORASANITI ели the concluso la inammissibilite del ricortoser leper не Udit i difensor Avv.; Ли RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 5 marzo 2015 il G.i.p. presso il Tribunale di Catania ha disposto l'archiviazione del procedimento nei confronti di ON UN e ZO TO, indagati in ordine al delitto di cui all'art. 372 c.p., nonché nei confronti di IO RI AP, indagato per i delitti di cui agli artt. 372 e 610 c.p.. 2. Il difensore di fiducia e procuratore speciale di NI LA, persona offesa nell'ambito del su indicato procedimento penale, ha proposto nel suo interesse ricorso per cassazione avverso il su indicato decreto, deducendo il vizio di inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 408, comma 2, 127, commi 1 e 5, 178, comma 1, lett. c), c.p.p., per non avere ricevuto notifica, da parte del P.M. procedente, della richiesta di archiviazione del 12 settembre 2014, cui aveva fatto seguito la emissione de plano del decreto di archiviazione, benchè il LA avesse espressamente chiesto di essere avvertito ai sensi degli artt. 408 ss. c.p.p.. Nella sua richiesta di archiviazione, infatti, il P.M. procedente disponeva contestualmente che non venisse data comunicazione al querelante per difetto della necessaria qualità di persona offesa in relazione al reato di falsa testimonianza, senza nulla disporre, tuttavia, con specifico riferimento al reato di cui all'art. 610 c.p., per il quale era indagato il solo AP.
3. Con memoria difensiva nell'interesse di ON UN, ZO TO e IO RI AP, depositata presso la Cancelleria di questa Suprema Corte in data 19 ottobre 2015, si eccepisce la inammissibilità del ricorso per un duplice ordine di ragioni: a) ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., in quanto proposto da soggetto non legittimato (con riferimento al reato di cui all'art. 372 c.p.); b) ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto presentato in data 3 aprile 2015, ossia oltre la scadenza del termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui la persona offesa abbia avuto conoscenza dell'esistenza del decreto di archiviazione (nel caso in esame, individuabile sin dal 26 febbraio 2015, ovvero dal'11 marzo 2015, avendo proprio il ricorrente documentato di aver presentato richiesta per l'estrazione di copia degli atti del fascicolo in data 11 marzo 2015). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso presentato in termini il 3 aprile 2015, avendo il ricorrente comprovato di avere avuto formale conoscenza del decreto di archiviazione solo al momento del rilascio di copia degli atti in data 23 marzo 2015 - è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati. de 1 2. Non emerge dagli atti l'espletamento del su descritto incombente procedurale, benchè il ricorrente avesse espressamente manifestato, nell'atto di denuncia-querela in data 25 giugno 2014, di voler essere informato circa l'esito delle indagini effettuate dal P.M. relativamente al procedimento in oggetto. Al riguardo, è noto che l'omesso avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa che ne abbia fatto espressa richiesta determina la violazione del contraddittorio e la conseguente nullità del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 127, comma quinto, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 24273 del 19/03/2013, dep. 04/06/2013, Rv. 255108; Sez. 4, n. 47025 del 26/09/2014, dep. 13/11/2014, Rv. 260950). Occorre tuttavia considerare che il procedimento in esame ha ad oggetto sia il reato di falsa testimonianza che quello di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. e che solo in relazione alla prima di tali ipotesi di reato il privato danneggiato non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione, non essendo titolare o contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice (Sez. 6, n. 2982 del 28/09/1999, dep. 05/11/1999, Rv. 215270; Sez. 6, n. 41344 del 09/11/2006, dep. 18/12/2006, Rv. 235729) 3. S'impone, dunque, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente all'archiviazione disposta per il reato di cui all'art. 610 c.p., con la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Nel resto, sulla base di quanto sopra esposto, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato limitatamente all'archiviazione per il reato di cui all'art. 610 c.p. e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per l'ulteriore corso. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, lì, 4 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Antonio Agrò dr. Gaetano De Amicis Autty DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 NOV 2015 PREMAD IL FUNZIONATO GIUDIZIARIO Piera Esposito