Sentenza 9 novembre 2006
Massime • 1
Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione colui che ha presentato denunzia per il delitto di falsa testimonianza, trattandosi di fattispecie criminosa lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale, l'interesse del privato che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio, assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha escluso che la mancata legittimazione del privato sia in contrasto con il diritto alla tutela giurisdizionale riconosciuto dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, in quanto la persona danneggiata dal reato ha comunque la possibilità di adire il giudice civile e di esercitare l'azione civile nel processo penale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2006, n. 41344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41344 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 09/11/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1909
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 47682/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De UT RI;
avverso il decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari di Avellino, pronunciato in data 10.10.2005;
letto il ricorso ed il provvedimento impugnato;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo Di Casola;
Letta la richiesta del P.G., nella persona del Dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'inammissibilità.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. De UT RI, ritenendosi persona offesa dal reato di falsa testimonianza, ricorre per Cassazione avverso il decreto di archiviazione del gip di Avellino, lamentando inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, avendo l'A.G., pur in presenza di un atto di opposizione alla richiesta di archiviazione, emesso decreto di archiviazione de plano, senza fissare l'udienza camerale prevista dall'art. 409 c.p.p., comma 2, e art. 410 c.p.p., comma 3. 2. Per la denegata ipotesi in cui la corte di cassazione ritenesse che la falsa testimonianza non è reato plurioffensivo e che il soggetto danneggiato non fosse legittimato a ricevere la notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione, il ricorrente solleva questione di costituzionalità degli artt. 408, 409, 410 c.p.p. in relazione agli artt. 10, 24, 117 Cost. e art. 6 Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.
3. infine il ricorrente deduce vizio di motivazione, contestando che le risultanze di causa consisterebbero unicamente in una diversa prospettazione dei fatti proveniente dalla sola parte interessata. Vi sarebbero, infatti vari testimoni ed alcuni dati documentali idonei a dimostrare la veridicità di quanto denunciato dal De UT. Sarebbero, infine, stati indicati in modo circostanziato l'oggetto dell'investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. Si riscontra giurisprudenza affatto costante sulla questione posta dal ricorrente.
6. Fra le tante, appare del tutto in termini la sentenza di cui si riporta qui di seguito la massima: "La facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione spetta esclusivamente alla persona offesa e non anche al semplice danneggiato dal reato, pur se denunziante;
non è pertanto legittimato a proporre opposizione colui che abbia presentato denunzia per i delitti di falsa testimonianza e frode processuale, trattandosi di fattispecie criminose lesive dell'interesse della collettività al corretto funzionamento della giustizia, relativamente al quale, l'interesse del privato (che, da un esito processuale sfavorevolmente condizionato dalla commissione dei predetti reati, possa ricevere pregiudizio) assume rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire che al soggetto titolare sia attribuita la qualità di persona offesa" (Sez. 5, Ordinanza n. 4113 del 08/11/2000 Cc. (dep. 01/02/2001 ) Rv. 217936 ; Muriano E.)
7. Le questioni di costituzionalità proposte si fondano sull'erroneo presupposto che la Costituzione italiana e la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo tendano ad assicurare sempre e comunque al cittadino una tutela giurisdizionale. In effetti, è sufficiente la lettura dei testi normativi per rendersi conto che la persona ha la possibilità di rivolgersi al giudice se è portatore di diritti o doveri di carattere civile, ovvero se subisce una accusa penale. Nell'ordinamento italiano, in perfetta aderenza con il dettato della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, non è negata al danneggiato la possibilità di ricorrere per i danni eventualmente subiti al giudice civile, ne' è negata la possibilità di esercitare l'azione civile nel processo penale. Il danneggiato non rimane, dunque, in alcun modo sprovvisto di tutela giurisdizionale.
8. Egualmente infondata in modo manifesto è la seconda questione di costituzionalità proposta, la quale pretenderebbe che per ogni questione attinente alla legittimazione ad agire in giudizio si aprisse una fase procedimentale in contraddittorio fra le parti. Il principio del contraddittorio risulta invece costituzionalizzato solo per la fase della formazione della prova in dibattimento penale.
9. Non è possibile esaminare le restanti questioni, risultando pregiudiziale la carenza di legittimazione.
10. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2006