Sentenza 14 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2002, n. 3747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3747 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN POPOLO ITALIANO,03 747/02 LA CORTE SUPREM DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giovanni PRESTIPINO R.G. N. 17384/99 - Consigliere Cron. 8735 Dott. Alberto SPANO' Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 09/01/02 - Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI ha pronunciato la seguente S E N T ENZA sul ricorso proposto da: CA OC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato avverso la sentenza n. 49/98 del Tribunale di LATINA, depositata il 28/09/98 R.G. N. 4596/95; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 43 udienza del 09/01/02 dal Consigliere Dott. Guido -1- VIDIRI;
udito l'Avvocato ASSENNATO SANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Roma IF VO riconoscimento di invalidità avanzava domanda di riferendo che aveva esaurito con esito negativo il prescritto iter amministrativo. Dopo che il Pretore aveva accolto la suddetta domanda e dopo che su appello dell'INPS il Tribunale di Roma aveva, in riforma dell'impugnata sentenza, invece ritenuto infondata la richiesta dell'assicurata, la Corte di Cassazione adita da quest'ultima, annullava la decisione del giudice avevad'appello sul rilievo che detto giudice Gusto Violen nel valutare le risultanze della consulenza tecnica grado (che aveva d'ufficio disposta in secondo ritenuto la VO non invalida sino al febbraio 1991) - omesso di esaminare le deduzioni del c.t.u. poste a base del giudizio di invalidità relativo al periodo successivo al febbraio 1991. Con sentenza del 28 settembre 1998 il Tribunale di Latina, quale giudice di rinvio, dopo l'espletamento di una nuova consulenza d'ufficio, in riforma della sentenza del Pretore di Roma del 25 febbraio 1998, rigettava la domanda proposta da IF VO e dichiarava interamente compensate tra le parti le 1 spese di tutti i gradi di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale Osservava che, а seguito degli accertamenti effettuati dal c.t.u, dott. Scoca, era risultato che la VO era affetta da "esiti ben stabilizzati di pregressa tbc polmonare bilaterale;
note di bronchite sinistro;
segni dicronica;
emiblocco anteriore prevalenza ventricolare sinistra, note diffuse di artrosi". Anche a seguito dell'esame della copiosa documentazione in atti il c.t.u. aveva concluso che la VO non era, in ragione delle infermità riscontrate, da considerarsi invalida ai sensi di dellalegge nè al momento della presentazione Gundeloken domanda (1983) nè tanto meno nel febbraio 1991 in quanto le sue condizioni psico-fisiche non erano tali da ridurre permanentemente la sua capacità di lavoro e di guadagno a meno di un terzo del normale. Precisava ancora il Tribunale che, come evidenziato non poteva condividersi il pareredal dott. Scoca, del precedente consulente che aveva solo in sede di supplemento ritenuto, seppure peritale, che la VO fosse divenuta invalida nel 1991 in quanto l'infermità epatica, cui si faceva risalire il superamento della soglia invalidante, 2 negli effettuati riscontro non trovava epaticadall'ecografia emergendo accertamenti, 18 febbraio 1991 dati clinici eseguita il normali (fegato di dimensioni nei limiti della norma, ecostruttura omogenea, assenza di lesioni di tipo focale;
margini epatici regolari;
colecisti normodistesa, alitiasica con modico ispessimento parietale;
vie biliari intraepatiche non dilatate;
epatocoledoco ectasico esplorabile fino al tratto intrapancreatico, senza immagini di litiasi;
vena sovraepatica di calibro regolare eporta e vena Guide Volun normoreagenti agli atti respiratori). Le ragioni del consulente tecnico dott. Scoca, essendo sorrette da valide ed articolate argomentazioni ed essendo fondate su dati obiettivi e su ineccepibili criteri medico-legali, andavano pienamente condivise sicchè la domanda della VO doveva rigettarsi. Avverso tale sentenza IF VO propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. L'Inps non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso IF VO deduce violazione e falsa applicazione di norme di 3 diritto procedura (artt. 112,324,384,421,445 c.p.c.; art. 2909 c.C.; artt. 1 e 2 legge n. 222 del 1984) nonchè motivazione carente e Incontraddittoria (art. 360 nn. 3,4 e 5 c.p.c.). particolare lamenta che il Tribunale, pur di fronte ad analisi cliniche attestanti l'esistenza di epatiche cronica, non ha fornito alcuna convincente spiegazione intorno alla rilevanza di dette analisi (specialmente di quella del 25 ottobre 1993). Per di più il giudice d'appello non ha operato il dovuto controllo sugli accertamenti in atti;
non infine, non ha DS Villen ha tenuto conto alcuno dei pareri contrastati cui pervenuti i consulenti nel corso del giudizio;
sono ed, giustificato il proprio convincimento secondo lo schema esplicitamente ○ implicitamente enunciato nella sentenza di annullamento nè, ancora, ha evitato di fondare la propria decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Questa Corte ha affermato che quando, in presenza di due successive contrastanti consulenze tecniche d'ufficio, il giudice aderisca al parere del consulente che abbia espletato la sua opera per 4 ultimo, la motivazione della sentenza è sufficiente ed è escluso quindi il vizio deducibile in cassazione di cui all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c. pur se tale adesione non sia specificamente giustificata ove il secondo parere tecnico fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso logico seguito e, sul piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella prima relazione o "aliunde" deducibili (cfr. in tali sensi Cass. 18 giugno 1998 n. 6106). Guida Violen Orbene, nel caso di specie la sentenza impugnata nel negare lo stato invalidante dell'assicurata si è rifatto al parere del consulente nominato in sede di gravame, dott. Scoca, che ha spiegato in modo ampio le ragioni medico-legali per le quali non ha condiviso le conclusioni invece prese dal precedente consulente. è Ne consegue che nella sentenza impugnata non è ravvisabile alcuna violazione di legge come non riscontrabile il denunziato vizio di motivazione per avere il Tribunale di Latina esposto in modo congruo e con coerenza logica le ragioni della sua decisione, che risulta pertanto insuscettibile di 5 T U alcuna censura in questa sede di legittimità. Ad dell'infondatezza del propostoulteriore conforto come l'assicurata non abbia in ricorso va Osservato indicato se e come la denunziata alcun modo malattia (epatite cronica) incidesse sul suo stato di salute in modo da determinare a partire dal febbraio 1991, o da epoca successiva, il superamento della soglia invalidante. Indicazione questa necessaria atteso che la denunziata malattia può assumere diversi caratteri e una diversa gravitàx e sul piano fattuale, può anche rilevarsi di che, scarsa influenza sulle generali condizioni di salute dell'assicurato, come inducono a ritenere nel caso di specie le risultanze dell'accertamento ecografico operato in sede peritale. Nessuna statuizione può essere presa sulle spese del presente giudizio di cassazione in ragione della mancata costituzione dell'INPS.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 9 gennaio 2002. I ria D CANCELLIEREkuvelle / lle IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE 0 O A e 1 L 30 S din c welle L . S n T a O A C B اسان R T , I A in ' D A 3 L S 3 L E A E P 5 T S D S . I I O N oggi, 14 MAR. 2002 S N P G N M muelle 3 E I O 1 S 7 Q 1 A A I 5 IL CANCELLIERE D D A Where fea E E E , G O T T O G N T R E E I T L S R S I E I D G A E L O R L E D