Sentenza 3 febbraio 2017
Massime • 1
La richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato successivamente al decreto che dispone il giudizio immediato è inammissibile se non depositata tempestivamente nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero, il cui consenso costituisce elemento essenziale per il perfezionamento del negozio processuale.
Commentario • 1
- 1. Art. 444 - Applicazione della pena su richiestahttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Applicazione della pena su richiesta (art. 444) Nel procedimento speciale di cui all'art. 444, l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2017, n. 36007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36007 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2017 |
Testo completo
36007 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Асл TERZA SEZIONE PENALE Composta da 478 Sent. n. Aldo Cavallo - Presidente - sez. UP 03/02/2017 Vito Di Nicola - Relatore - Gentili Andrea R.G.N. 47749/2015 Di Stasi Antonella Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IN RT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18-05-2015 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Paola Filippi che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Rigetto del ricorso nel resto. RITENUTO IN FATTO 1. RT IN ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal tribunale di Castrovillari, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente in anni 2 di reclusione ed Euro 9000 di multa per il reato previsto dagli articoli 73, commi 1 e 1-bis, nonché 80, comma 2, d.p.r. 9 ottobre 1990, I. 309 perché illecitamente deteneva per fini di spaccio ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana. In Corigliano Calabro il 13 agosto 2013 2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza il ricorrente solleva, con due separati ricorsi presentati dai rispettivi difensori, i seguenti motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con un primo ricorso per avvocato Andrea Salcina, il ricorrente deduce: va 1) la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione in relazione agli articoli 444,448 e 558 del codice di procedura penale (articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale) sul rilievo di aver proposto nel corso del procedimento di primo grado, con istanza depositata in cancelleria in data 30 dicembre 2013, richiesta di definizione del procedimento con applicazione della pena limitatamente all'azione penale esercitata con riferimento al reato di cui al capo b) della rubrica, senza che sulla richiesta di applicazione di pena si fossero pronunciati il giudice per le indagini preliminari e successivamente il tribunale collegiale, sicché la corte di appello, investita con una specifica doglianza, ha omesso di motivare sul punto non applicando la diminuente del rito nonostante avesse operato una diminuzione della pena inflitta nel giudizio di primo grado (primo motivo); 2) la violazione della legge penale e processuale nonché il vizio di motivazione in relazione agli articoli 163 e 132 del codice penale(articolo 606, comma 1, lettere b), c) ed e), del codice di procedura penale) sul rilievo che, essendo stata la pena detentiva inflitta in sede di appello ridotta ad anni due di reclusione ed essendo perciò applicabile il beneficio della sospensione condizionale della pena, la corte di appello ha parimenti omesso di motivare su tale decisivo punto (secondo motivo).
2.2. Con un secondo ricorso per avvocato Giuseppe De Luca, il ricorrente lamenta: 1) l'erronea applicazione della legge penale e processuale (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale), sul rilievo che il pubblico ministero non aveva tempestivamente depositato la lista testimoniale 2 ed il giudice aveva erroneamente supplito a tale omissione con l'ammissione ex officio degli testi utilizzando l'articolo 507 del codice di procedura penale e illegittimamente compromettendo il diritto di difesa per violazione del principio di parità tra le parti;
2) l'erronea applicazione della legge penale e processuale (articolo 606, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale), sul rilievo che, nella determinazione della pena, la corte di appello non ha applicato la disciplina di favore sopravvenuta alla declaratoria di incostituzionalità della legge Fini- Giovanardi, riconoscendo l'esistenza dell'aggravante dell'ingente quantità in assenza dei presupposti di legge richiesti per configurarla e determinando la pena nella misura di anni due di reclusione, così da applicare all'imputato un trattamento sanzionatorio aspro pur in presenza di un soggetto realmente redento (secondo motivo); 3) la manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), sul rilievo che, attesa la caratura delinquenziale del coimputato, i giudici del merito avrebbero dovuto riconoscere l'esimente dell'articolo 54 del codice penale per essere stato il ricorrente va costretto dal Trebisonda a custodire la sostanza stupefacente rinvenuta nella sua abitazione, circostanza desumibile dalle emergenze processuali essendo stato accertato che il ricorrente si piegò alla volontà illecita del coimputato in considerazione dell'elevata caratura criminale di quest'ultimo per non subire gravi danni alla persona (terzo motivo). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Il primo motivo del ricorso per avvocato Salcina non è fondato. La natura processuale del vizio denunciato abilita la Corte di cassazione all'esame degli atti, dai quali risulta che, in data 14 dicembre 2013, è stato notificato il decreto dispositivo del giudizio immediato e che, in data 30 dicembre 2013, è stata depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di patteggiamento da parte del difensore dell'imputato. La scadenza in giorno festivo (29 dicembre 2013) del termine di quindici giorni per la proposizione di riti alternativi (abbreviato e patteggiamento), nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato, rende, nel caso in esame, tempestivo il deposito della richiesta di applicazione della pena. Non risulta però che il giudice per le indagini preliminari abbia adottato provvedimenti al riguardo e neppure risulta che l'imputato abbia riproposto la 3 richiesta di applicazione di pena al giudice del dibattimento, configurandosi pertanto come domanda nuova e, quindi, inammissibile quella con la quale l'imputato ha reclamato, con apposito motivo di ricorso in appello, l'applicazione della diminuente del rito sul presupposto, peraltro non fondato, della congruità della pena (10 mesi di reclusione) richiesta con l'originaria istanza. Va infatti chiarito che, in tema di patteggiamento, il giudice che delibera la sentenza in esito al dibattimento di primo grado è obbligato a sindacare il dissenso del pubblico ministero o il precedente rigetto del giudice, con eventuale applicazione della pena richiesta dall'imputato, solo quando quest'ultimo, senza alcuna mutatio libelli, abbia formulato una diretta richiesta in tal senso. In aggiunta a ciò, va precisato che, per quanto qui interessa, l'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale stabilisce che, avvenuta la notificazione del decreto di giudizio immediato, la richiesta di applicazione della pena deve essere formulata dalle parti (nel caso di specie dall'imputato) entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1, il quale, a sua volta prevede che, a pena di decadenza, la richiesta deve essere depositata nella cancelleria n del giudice per le indagini preliminari con la prova dell'avvenuta notifica al a v pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Ciò posto, non risulta che la richiesta depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, in data 30 dicembre 2013, sia stata notificata al pubblico ministero, né è stata fornita alcuna prova al riguardo. A questo proposito, deve ritenersi che, a differenza della richiesta di giudizio abbreviato, è inammissibile la richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, formulata dall'imputato o dal suo procuratore speciale, qualora detta richiesta non sia depositata, con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero, nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari entro quindici giorni dalla notifica del decreto dispositivo del giudizio immediato. Originariamente, la doppia condizione (deposito tempestivo della richiesta di patteggiamento o di accesso al rito abbreviato e prova della notifica di detta richiesta al pubblico ministero) valeva tanto per il giudizio abbreviato quanto per l'applicazione della pena a richiesta dell'imputato ma, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 479 del 1999 sulla struttura del giudizio abbreviato, si è ritenuto che, nel caso di tempestiva richiesta di accesso a tale ultimo rito, l'effetto decadenziale non consegue anche nel caso di omessa notifica della richiesta al pubblico ministero, in quanto quest'ultimo non è più chiamato ad esprimere il proprio consenso sulla richiesta di rito abbreviato incondizionato e resta titolare di un limitato potere di interferenza solo nel caso di istanza condizionata ad integrazione probatoria, con la conseguenza che, in tema di giudizio abbreviato, la decadenza dalla presentazione della relativa richiesta, allorché all'imputato sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, ricorre solo in caso di deposito intempestivo (ex multis, Sez. 6, n. 4985 del 08/01/2009, Aprile, Rv. 242911). Tuttavia, la ragione che, in tema di giudizio immediato, ha condotto la giurisprudenza di legittimità ad escludere la produzione dell'effetto decadenziale per omessa prova della notifica della richiesta di giudizio abbreviato al pubblico ministero non può valere per il patteggiamento dove, invece, il consenso del pubblico ministero costituisce elemento essenziale del negozio giuridico processuale il quale, sia pure sottoposto al controllo del giudice, non può perfezionarsi nel caso di mancato consenso o di dissenso del pubblico ministero, sicché la mancata prova della notifica a quest'ultimo della richiesta di applicazione di pena, rendendo inammissibile la richiesta stessa (quantunque, come nel caso di specie, tempestivamente depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari), non rende inefficace il decreto di giudizio immediato che, conservando integra tutta la sua validità, resta pertanto produttivo di effetti a v tanto in relazione all'editio actionis quanto alla vocatio in ius, determinando anche una preclusione processuale circa la reiterazione della richiesta di applicazione della pena. Nel caso in esame, infine, è pacifico che il pubblico ministero, al quale non risulta essere stata notificata la richiesta di patteggiamento, non abbia espresso alcun consenso o dissenso su di essa e, in tali casi, vale il principio secondo il quale il giudice del dibattimento non può accogliere, ai sensi dell'art. 448 cod. proc. pen., la proposta di patteggiamento presentata dall'imputato, quando il P.M. non abbia espresso alcun parere sulla proposta medesima (Sez. 3, n. 37378 del 20/06/2013, Cannistraro, Rv. 256855). Sono plurime quindi le ragioni per le quali il motivo non è fondato.
3. Anche il primo motivo per avvocato De Luca non è fondato, avendo la giurisprudenza di legittimità, nella sua più autorevole composizione, chiarito che il giudice può esercitare il potere di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Greco, Rv. 234907). Le Sezioni Unite hanno precisato come l'art. 507 cod. proc. pen. persegua lo scopo di consentire al giudice che non si ritenga in grado di decidere per la lacunosità o insufficienza del materiale probatorio di cui dispone di ammettere - le prove che gli consentono un giudizio più meditato e più aderente alla realtà dei fatti che è chiamato a ricostruire, mirando la norma esclusivamente a salvaguardare la completezza dell'accertamento probatorio. 5 4. Il secondo ed il terzo motivo per avvocato De Luca sono inammissibili per manifesta infondatezza e per aspecificità, dovendosi considerare, contrariamente a quanto assume il ricorrente con il secondo motivo di gravame, che la Corte di appello ha applicato la normativa più favorevole per l'imputato ripristinata, per le droghe leggere, dalla sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, mentre l'aggravante dell'ingente quantità è stata esclusa già dal giudice di primo grado (pagina 5 della sentenza). Quanto al terzo motivo, invece, la Corte di appello ha chiarito che la dedotta totale soggezione del ricorrente al Trebisonda è rimasta del tutto sfornita di prova, posto che l'unico elemento sarebbe stato offerto dalla denuncia - querela ritirata dallo stesso imputato, laddove la quantità delle sostanze ritrovate presso la sua abitazione, le modalità di conservazione, la dislocazione dello stupefacente in varie aree dell'abitazione de qua, il rinvenimento di strumenti tipici in uso agli spacciatori costituiscono tutti elementi che, non neutralizzati da altri di segno opposto, depongono per la sua attiva partecipazione al reato e che cozzano con una momentanea indotta detenzione per stato di costrizione altrui. van Ne consegue che l'invocata esimente dello stato di necessità è stata esclusa con accertamento di fatto sorretto da adeguata motivazione priva di vizi di manifesta illogicità e, come tale, non sindacabile nel giudizio di legittimità. 5. È invece fondato il secondo motivo del ricorso per avvocato Salcina. La sentenza impugnata dà innanzitutto atto che il ricorrente ha reclamato, con i motivi di appello, i benefici di legge e la Corte territoriale ha ritenuto di confermare "il giudizio di non ricorrenza delle circostanze attenuanti generiche, e la mancata concessione dei benefici, non essendo consentita una doppia valutazione delle medesime circostanze a favore del reo". -Sennonché una tale motivazione se può apparire adeguata con specifico riferimento al diniego di concessione delle attenuanti generiche, sul rilievo che gli stessi elementi declinati dall'articolo 133 del codice penale non possono essere valutati due volte a favore del reo, una volta per determinare la misura della pena con particolare mitezza ed una seconda volta per la concessione delle attenuanti generiche, salvo i casi in cui uno stesso elemento, per la sua polivalenza, abbia l'attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione giudiziale o si presti ad essere differentemente valutato per distinte finalità - non spiega minimamente la ragione per la quale il giudice di appello ha ritenuto, da un lato, di formulare (implicitamente) una prognosi infausta circa la futura ripetizione criminosa da parte dell'imputato, ed ha applicato, dall'altro, la pena detentiva nel minimo edittale, tanto più "in considerazione delle modalità dell'azione, e dell'intensità del dolo (atteso che - sebbene non possa ritenersi la totale costrizione - dalle dichiarazioni del EN circa l'atteggiamento tenuto 6 dall'IN può desumersi quanto meno l'influenza negativa che sull'imputato, di giovane età, può avere avuto il Trebisonda), e la positiva valutazione circa la scarsa capacità a delinquere del colpevole". Sotto tale ultimo profilo, con fondatezza, il ricorrente allora denuncia il vizio della motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (unico beneficio reclamato con il motivo di ricorso), posto che il giudice deve trarre la presunzione che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati proprio dalle circostanze indicate nell'articolo 133 del codice penale (articolo 164, comma 1, del codice penale), circostanze (alcune) significativamente valorizzate per la commisurazione della pena, con la conseguenza che la sentenza impugnata va annullata, limitatamente a tale punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio sulla concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena. I ricorsi vanno rigettati nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Catanzaro. Rigetta nel resto i ricorsi. Così deciso il 03/02/2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Vito Di Nicola Aldo Cavallo Aldo Carill ито л ска DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 LUG 2017 LEBE IL CANCEL ERE Luana an 7