Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2017, n. 36007
CASS
Sentenza 3 febbraio 2017

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Massime1

La richiesta di patteggiamento formulata dall'imputato successivamente al decreto che dispone il giudizio immediato è inammissibile se non depositata tempestivamente nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari con la prova dell'avvenuta notifica al pubblico ministero, il cui consenso costituisce elemento essenziale per il perfezionamento del negozio processuale.

Commentario1

  • 1Art. 444 - Applicazione della pena su richiesta
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Applicazione della pena su richiesta (art. 444) Nel procedimento speciale di cui all'art. 444, l'accordo delle parti sulla applicazione di una pena detentiva, con efficacia subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena stessa, deve estendersi anche agli obblighi ulteriori eventualmente connessi ex lege alla concessione del beneficio, indicandone, quando previsto, la durata, con la conseguenza che, in mancanza di pattuizione pure su tali elementi, la richiesta deve essere integralmente rigettata. (Fattispecie relativa a richiesta di patteggiamento di pena subordinata alla sospensione condizionale, da parte di persona che ne aveva già …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/02/2017, n. 36007
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36007
Data del deposito : 3 febbraio 2017

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