Sentenza 26 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/03/2002, n. 4296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4296 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2002 |
Testo completo
042 9 6 / 0 2 UBBLICA : 35 NESENOME DEL POPOL I ALIA IV 2961-9- "N „ZLE TO ON 6 ONVERSI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE C Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 22400/99 Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Cron. 10078 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere R ep. Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Ud. 20/11/01 3 Dott. Paolo GIULIANI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: DE GE RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CONDOTTI 9, presso l'avvocato ENRICO MORIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI FERRARA, PREFETTURA DI FERRARA;
intimati - avverso la sentenza n. 482/98 del PR di FERRARA, 2001 depositata il 09/10/98; 2380 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 20/11/2001 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MORIGI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in dala 23.5.1998 IB De NG proponeva opposizione avanti al PR di Ferrara avversO ia cartella esattoriale n.219649 del 24.4.1998 relativa a violazione al codice della strada, sostenendo che, poichè tale violazione riguardava la mancata esposizione del contrassegno attestante il pagamento della tassa di possesso е la sua mancata esibizione nei termini concessi, doveva essere ritenuto unico destinatario il proprietario del mezzo al quale avrebbe dovuto essere notificata la cartella ed al quale egli, che svolgeva le mansioni di autista quale dipendente, aveva peraltro consegnato il verbale di accertamento notificatogli precedentemente. All'esito del giudizio il PR con sentenza dell'1-9.10.1998 rigettava il ricorso, rateizzando l'importo dovuto e compensando le spese. Dopo aver Osservato che il verbale di accertamento regolarmente notificato diviene titolo esecutivo qualora non venga impugnato nei termini avanti al Prefetto od all'Autorità Giudiziaria, Osservava il PR che, essendo risultata del منکر tutto corretta la notifica del verbale, non era più 3 consentito in sede di opposizione alla cartella esattoriale esaminarne la validità ed, in particolare, accertare se l'infrazione per la sua peculiarità avrebbe dovuto essere notificata a lui od al proprietario del veicolo per il quale lavorava. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione IB De NG, deducendo tre motivi di censura. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso IB De NG denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della Legge 689/81, deducendo che erroneamente il PR ha ritenuto la propria competenza ristretta alla sola verifica delle prescrizioni e della notifica della cartella esattoriale, senza peraltro tener conto che la notifica del verbale e della relativa cartella doveva avvenire nei confronti del proprietario trasgressore e non del conducente dipendente, detentore occasionale del veicolo per ragioni di servizio. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia 4 omessa ed insufficiente motivazione nonché violazione dell'art. 181 C.d.S.. Sostiene che il PR, richiamando il principio di solidarietà tra conducente e proprietario, non aveva considerato che egli non avrebbe potuto esibire il contrassegno relativo alla tassa di possesso al cui pagamento solo il proprietario avrebbe potuto ottemperare. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione dell'art. 6 della violazione e Legge 689/81 e dell'art. 196 C.d.S.. Sostiene l'inapplicabilità, in relazione alla violazione in esame, dell'art. 6 della Legge 689/81 in quanto destinatario della tassa di possesso è unicamente proprietario, con la conseguenza che nessun il vincolo di solidarietà può essere posto a carico del conducente. Le tre censure. in esame, risolvendosi in questioni riguardanti la corretta individuazione del soggetto passivo della sanzione amministrativa, devono ritenersi proponibili nell'ambito del opposizione disciplinato dallaprocedimento di Legge 689/81 e non possono essere più consentite invece in linea di principio in sede di opposizione alla cartella esattoriale allorchè il verbale di 5 accertamento risulti ritualmente notificato e non vi sia stata una tempestiva opposizione. Se è vero infatti che l'opposizione al verbale di accertamento od all'ordinanza-ingiunzione è consentita anche in occasione della notifica della cartella esattoriale, anche vero che tale proponibilità richiede la mancata notifica di detto verbale 10 dell'eventuale ordinanza-ingiunzione successiva) in quanto solo in tal caso si giustifica il recupero del momento di garanzia di cui non è stato possibile avvalersi in precedenza (per tutte Sez.Un. 190/92; Sez.Un. 12107/95). Orbene nel caso in esame, risultando dalla sentenza impugnata che il verbale stato ritualmente notificato e non essendo stata proposta alcuna censura al riguardo, rimane preclusa ogni indagine sul punto, con la conseguente impossibilità di far valere in sede di opposizione alla cartella esattoriale le questioni sopra richiamate, riguardanti la corretta individuazione del soggetto passivo. Il ricorso deve essere pertanto rigettato. Nulla deve essere disposto in ordine alle spese, non essendosi le controparti costituite. In
P.Q.M.
6 LA CORTE SUPREMA DI Rigetta il ricorso. Roma, 20.11.2001 Il Consigliere est. Rivers Sonbrany мдо DEPOSITATA IN CA Oggi. 數」 CELLIERE Io June 7 RG. 22400 a CASSAZIONE Il Presidente, Auple resHuploy M Have a du IL CANCELLERE Jutics RI E G G L E 3 5 - 1 9 - 6 7 N . 3 1 " 7 L D L 9 E A L A R T D ' L . S I E S E N I A " S E E N E T D A R G E S I T R A Z O I E N