Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 17223
CASS
Sentenza 3 novembre 2016

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Nel caso di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico, deve essere obbligatoriamente disposta la confisca prevista dall'art. 174 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, indipendentemente dal fatto che, sui beni oggetto di esportazione clandestina, sia stata effettuata la dichiarazione di interesse culturale. (Fattispecie relativa ad illecito trasferimento di libri antichi, nella quale la S.C. ha osservato che il precetto sanzionatorio di cui al citato art. 174 non fa riferimento ai soli beni culturali riconosciuti tali con la dichiarazione prevista dall'art. 13 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ma, più in generale, a cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale archivistico, in maniera da tutelare le cose che sarebbero suscettibili di dichiarazione di interesse culturale anche qualora quest'ultima non sia in concreto intervenuta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/11/2016, n. 17223
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17223
    Data del deposito : 3 novembre 2016

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