CASS
Sentenza 5 aprile 2023
Sentenza 5 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/04/2023, n. 14471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14471 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NO RM, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 23/06/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino, nel procedimento di prevenzione a carico di LO NO, quale proposto, e di DE VI EN, quale terzo interessato, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Torino in data 6 maggio 2019 con il quale è stata disposta la misura della confisca con riferimento ad alcuni beni mobili ed immobili intestati tutti alla convivente DE VI EN (un fabbricato sito in Asti realizzato su terreno acquistato dalla predetta, un'autovettura Volkswagen e un conto corrente bancario). Penale Sent. Sez. 6 Num. 14471 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 02/03/2023 La misura di prevenzione è stata disposta sul verificato presupposto della pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, perché persona che vive ed ha vissuto nel periodo corrispondente a quello degli acquisti dei beni con i proventi di reati contro il patrimonio. Il Tribunale ha ritenuto non provata la circostanza dell'acquisto del terreno e del pagamento dei costi di costruzione con la somma di 100 mila euro donata al proposto in contanti dal padre, sia per la mancanza di tracciabilità di detta donazione e sia per il costo di costruzione dell'immobile che in sede di consulenza tecnica è stato ritenuto dell'importo complessivo di circa 330 mila euro dalla data di acquisto del terreno (1999) fino alla fine deli lavori (2005). La sproporzionalità con i redditi è stata ritenuta accertata in ragione dei modesti redditi del proposto, mai superiori agli ottomila euro annui, e delle modeste entrate della DE che ha dichiarato redditi solo dal 2013 di poco superiori a quattordicimila euro sino al 2017, anno in cui il reddito si riduceva ad euro 2.654. La pericolosità del NO è stata basata sui precedenti per reati contro il patrimonio commessi tra il 1986 ed il 1996 (tre condanne per furto, una per rapina ed una per truffa), tra cui si evidenzia come significativo nel predetto periodo il furto della somma di euro 3.450 consumato in data 8 marzo 2003. Quanto alla correlazione temporale con il periodo più recente in cui è stata acquistata l'autovettura si evidenziano le condanne per furto e ricettazione commessi nel 2016, le pendenze per tre furti in abitazione commessi nell'anno 2016. Nell'ultimo periodo si segnalano anche furti di rame. Quanto alla proporzionalità del valore dei beni confiscati con i profitti illeciti si assume che "non sia richiesta una sovrapponibilità tra i profitti ricavati dal compimento di attività illecite, diversamente non avendo significato la previsione di misure di prevenzione". 2. Nell'interesse di NO il difensore ha proposto ricorso articolando due motivi per violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla applicazione retroattiva della normativa introdotta dal d.lgs. n. 159/2011, atteso che la confisca dell'immobile si riferisce ad un bene acquistato in epoca antecedente alla entrata in vigore di detta normativa che ha esteso l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prima consentite solo per gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose anche ai pericolosi generici. Si assume in particolare la violazione dell'art.11 delle preleggi che stabilisce il principio generale sia pure derogabile della irretroattività della legge, ma che nel 2 caso di specie non può essere derogato in assenza di una norma transitoria espressa nella disciplina introdotta dal citato d.lgs. n. 159/2011. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per assenza di motivazione in merito al dedotto profilo della necessaria congruenza ragionevole tra il valore dei beni confiscati e l'entità dei profitti illeciti derivanti dalle condotte criminose poste a fondamento del giudizio di pericolosità alla stregua dei principi stabiliti dalla Corte Cost. con la sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.1 lett. a) per difetto di determinatezza della fattispecie di pericolosità considerata da detta disposizione, ed ha fatto salva quella di cui alla lett. b) se interpretata nei limiti in cui le condotte criminose risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intende confiscare. Al riguardo si obietta che nei motivi di appello si era censurato tale aspetto con riferimento al sequestro dell'immobile valutato del costo di 330 mila euro a fronte di illeciti contro il patrimonio commessi nel periodo temporale corrispondente (anni 1999-2005), non superiori nel loro complesso a 10 mila euro, con una sproporzione pari a 33 volte il valore della casa sequestrata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e va, pertanto, rigettato. La questione dedotta con il primo motivo sulla irretroattività della normativa di prevenzione è manifestamente infondata per la costante giurisprudenza anche della Corte Edu che ha escluso che le misure di prevenzione patrimoniali abbiano natura di pena. Non si tratta neppure di derogare al principio generale di irretroattività della legge fissato dall'art. 11 delle preleggi. Va ribadito che la confisca di prevenzione colpisce l'attuale titolarità di beni il cui acquisto sia considerato frutto di accumulazione illecita, quindi non si tratta di sanzionare un fatto pregresso, ma di porre fine ad una situazione di arricchimento patrimoniale che non trova una giustificazione lecita, con conseguente irrilevanza del tempo in cui l'acquisto è avvenuto rispetto all'entrata in vigore della legge, trovando applicazione l'art. 200 del cod. pen. in tema di misure di sicurezza. È anche errata l'affermazione che le misure di prevenzione patrimoniali siano state estese ai pericolosi generici solo con il cd. codice antimafia del 2011, perché già l'art. 19 legge n. 152 del 1975 ha esteso l'area di applicabilità delle previsioni della legge n. 575 del 1965, anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 2), 3) e 4) della legge n. 1423 del 1956, dunque anche ai pericolosi comuni. 3 Per la ricostruzione della evoluzione della disciplina delle misure di prevenzione è sufficiente richiamare quella operata nella sentenza delle Sezioni Unite Spinelli che richiamano l'interpretazione sostenuta da Sez. 5, n. 26044 del 08/06/2011, Autuori, Rv 250923 e Sez. 1, n. 8510 del 05/02/2009, Guarnieri, Rv. 244399, secondo cui «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'abrogazione della norma derogatoria di cui all'art. 14 legge. n. 55 del 1990, disposta dall'art. 11-ter d.l. n. 92 del 2008, conv. dalla legge n. 125 del 2008, ha determinato la riespansione dell'area di operatività dell'art. 19, comma primo, legge n. 152 del 1975, e, per l'effetto, l'estensione delle disposizioni della legge n. 575 del 1965 (cosiddetta pericolosità qualificata) alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, legge n. 1423 del 1956 (cosiddetta pericolosità generica), che siano dedite a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, senza che rilevi l'elencazione anelastica e restrittiva degli specifici reati indicati dalla disposizione abrogata». In ogni caso va ribadito che è "convenzionalmente" legittima l'applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore delle norme che le disciplinano, poichè le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di "pena" di cui all'art. 7 CEDU (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262603; Sez. 2, n. 30938 del 10/06/2015, Annunziata, Rv. 264173). 2. Quanto al secondo motivo si deve osservare che la linea interpretativa impressa dalla Corte Cost. con la sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019 in tema di pericolosità comune ha effettivamente ristretto la portata applicativa della normativa delle misure di prevenzione anche ai fini della confisca, richiedendo un vaglio di ragionevole proporzionalità tra il valore dei beni confiscati e l'entità dei profitti da reato, che integrano la pericolosità, intesa come abitualità di reati fonte di effettivi guadagni. In particolare con la citata sentenza è stato affermato che "l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare". Ma il presupposto principale che assume rilevanza è pur sempre costituito innanzitutto dal parametro della sproporzionalità degli incrementi patrimoniali rispetto ai redditi leciti, all'esito della verifica della prova contraria che nel caso di specie non è stata fornita, in quanto correttamente ritenuta non plausibile in modo 4 coerente all'assenza di redditi leciti del nucleo familiare del proposto ed alla 211— assenza di tracciamento della donazione di 100 milioni in contanti da parte del padre deceduto. Gli argomenti diffusamente sviluppati nelle pagg.
9-10 del decreto impugnato forniscono una coerente dimostrazione della ritenuta sproporzionalità degli incrementi patrimoniali confiscati rispetto ai redditi leciti del proposto e della sua compagna, aspetto peraltro neppure censurato dal ricorrente. La censura sulla sproporzionalità del valore dei beni confiscati con la tipologia dei reati commessi è pertanto infondata perché non tiene conto del carattere della confisca di prevenzione che colpisce non solo i beni che risultino essere il frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego, ma anche gli incrementi patrimoniali ingiustificati in rapporto ai redditi del proposto, indipendentemente dal diretto reimpiego dei proventi illeciti. La normativa in esame (artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011) non richiede la proporzionalità tra valore confiscato e profitto dei singoli specifici reati per i quali è intervenuta la condanna, ma solo una ragionevolezza temporale ed una generica congruenza economica tra il giudizio di accumulazione illecita di ricchezza come frutto dell'attività criminale in rapporto alla tipologia dei reati. Non si tratta di un rapporto diretto tra il bene ed il reato come nella confisca penale del profitto del reato, ma di una confisca giustificata da una presunzione relativa di accumulazione illecita che appare ragionevolmente fondata se, oltre alla commissione di reati astrattamente idonei a produrre redditi adeguati all'accumulo di ricchezza, manca la prova contraria di redditi leciti. Non è, infatti, sostenibile che ai fini della confisca di prevenzione sia necessaria una corrispondenza aritmetica tra la sommatoria dei profitti illeciti dei reati per i quali è intervenuta condanna ed il valore dei beni confiscati, che renderebbe del tutto inutile la stessa previsione di tale istituto, ove assimilato alla confisca penale del profitto del reato prevista dall'art. 240 cod. pen. Al contrario, va osservato che la ragionevolezza dell'accumulo illecito vi è anche se i reati accertati non abbiano comportato un profitto di entità corrispondente, ma si possa supporre che la tipologia dell'attività delinquenziale svolta dal soggetto, avente necessario carattere abituale, possa avere comunque prodotto l'accumulo di quella ricchezza priva di giustificazione lecita, avendo costituito nel periodo temporale considerato l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. 3. Quindi sotto tale profilo la motivazione del provvedimento impugnato non può definirsi carente, così da tradursi in violazione di legge che costituisce l'unico profilo censurabile in sede di legittimità in tema di misure di prevenzione, perché 5 e estensore nel decreto di confisca si sottolinea non solo l'abitualità di reati contro il patrimonio, ma anche la congruenza economico-temporale con il patrimonio accumulato, in ragione della tipologia di reati commessi negli anni 1999-2005, per il riferimento anche a furti di beni di un certo valore e ad altri reati contro il patrimonio sufficientemente redditizi. Diversamente, ove il riferimento alla "categoria" dei reati di furto e ricettazione avesse riguardato esclusivamente beni di scarsissimo valore, o addirittura beni di prima necessità, in tale ipotesi avrebbe avuto fondamento la denunciata carenza della condizione richiesta in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale che le condotte criminose compiute dal soggetto « risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare » (cfr. Corte Cost n. 24 del 2019). 4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese del procedimento,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 2 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Kate Tassone che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Torino, nel procedimento di prevenzione a carico di LO NO, quale proposto, e di DE VI EN, quale terzo interessato, ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Torino in data 6 maggio 2019 con il quale è stata disposta la misura della confisca con riferimento ad alcuni beni mobili ed immobili intestati tutti alla convivente DE VI EN (un fabbricato sito in Asti realizzato su terreno acquistato dalla predetta, un'autovettura Volkswagen e un conto corrente bancario). Penale Sent. Sez. 6 Num. 14471 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: AMOROSO RICCARDO Data Udienza: 02/03/2023 La misura di prevenzione è stata disposta sul verificato presupposto della pericolosità generica di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, perché persona che vive ed ha vissuto nel periodo corrispondente a quello degli acquisti dei beni con i proventi di reati contro il patrimonio. Il Tribunale ha ritenuto non provata la circostanza dell'acquisto del terreno e del pagamento dei costi di costruzione con la somma di 100 mila euro donata al proposto in contanti dal padre, sia per la mancanza di tracciabilità di detta donazione e sia per il costo di costruzione dell'immobile che in sede di consulenza tecnica è stato ritenuto dell'importo complessivo di circa 330 mila euro dalla data di acquisto del terreno (1999) fino alla fine deli lavori (2005). La sproporzionalità con i redditi è stata ritenuta accertata in ragione dei modesti redditi del proposto, mai superiori agli ottomila euro annui, e delle modeste entrate della DE che ha dichiarato redditi solo dal 2013 di poco superiori a quattordicimila euro sino al 2017, anno in cui il reddito si riduceva ad euro 2.654. La pericolosità del NO è stata basata sui precedenti per reati contro il patrimonio commessi tra il 1986 ed il 1996 (tre condanne per furto, una per rapina ed una per truffa), tra cui si evidenzia come significativo nel predetto periodo il furto della somma di euro 3.450 consumato in data 8 marzo 2003. Quanto alla correlazione temporale con il periodo più recente in cui è stata acquistata l'autovettura si evidenziano le condanne per furto e ricettazione commessi nel 2016, le pendenze per tre furti in abitazione commessi nell'anno 2016. Nell'ultimo periodo si segnalano anche furti di rame. Quanto alla proporzionalità del valore dei beni confiscati con i profitti illeciti si assume che "non sia richiesta una sovrapponibilità tra i profitti ricavati dal compimento di attività illecite, diversamente non avendo significato la previsione di misure di prevenzione". 2. Nell'interesse di NO il difensore ha proposto ricorso articolando due motivi per violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione alla applicazione retroattiva della normativa introdotta dal d.lgs. n. 159/2011, atteso che la confisca dell'immobile si riferisce ad un bene acquistato in epoca antecedente alla entrata in vigore di detta normativa che ha esteso l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali prima consentite solo per gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose anche ai pericolosi generici. Si assume in particolare la violazione dell'art.11 delle preleggi che stabilisce il principio generale sia pure derogabile della irretroattività della legge, ma che nel 2 caso di specie non può essere derogato in assenza di una norma transitoria espressa nella disciplina introdotta dal citato d.lgs. n. 159/2011. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge per assenza di motivazione in merito al dedotto profilo della necessaria congruenza ragionevole tra il valore dei beni confiscati e l'entità dei profitti illeciti derivanti dalle condotte criminose poste a fondamento del giudizio di pericolosità alla stregua dei principi stabiliti dalla Corte Cost. con la sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.1 lett. a) per difetto di determinatezza della fattispecie di pericolosità considerata da detta disposizione, ed ha fatto salva quella di cui alla lett. b) se interpretata nei limiti in cui le condotte criminose risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che si intende confiscare. Al riguardo si obietta che nei motivi di appello si era censurato tale aspetto con riferimento al sequestro dell'immobile valutato del costo di 330 mila euro a fronte di illeciti contro il patrimonio commessi nel periodo temporale corrispondente (anni 1999-2005), non superiori nel loro complesso a 10 mila euro, con una sproporzione pari a 33 volte il valore della casa sequestrata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e va, pertanto, rigettato. La questione dedotta con il primo motivo sulla irretroattività della normativa di prevenzione è manifestamente infondata per la costante giurisprudenza anche della Corte Edu che ha escluso che le misure di prevenzione patrimoniali abbiano natura di pena. Non si tratta neppure di derogare al principio generale di irretroattività della legge fissato dall'art. 11 delle preleggi. Va ribadito che la confisca di prevenzione colpisce l'attuale titolarità di beni il cui acquisto sia considerato frutto di accumulazione illecita, quindi non si tratta di sanzionare un fatto pregresso, ma di porre fine ad una situazione di arricchimento patrimoniale che non trova una giustificazione lecita, con conseguente irrilevanza del tempo in cui l'acquisto è avvenuto rispetto all'entrata in vigore della legge, trovando applicazione l'art. 200 del cod. pen. in tema di misure di sicurezza. È anche errata l'affermazione che le misure di prevenzione patrimoniali siano state estese ai pericolosi generici solo con il cd. codice antimafia del 2011, perché già l'art. 19 legge n. 152 del 1975 ha esteso l'area di applicabilità delle previsioni della legge n. 575 del 1965, anche alle persone indicate nell'art. 1, numeri 2), 3) e 4) della legge n. 1423 del 1956, dunque anche ai pericolosi comuni. 3 Per la ricostruzione della evoluzione della disciplina delle misure di prevenzione è sufficiente richiamare quella operata nella sentenza delle Sezioni Unite Spinelli che richiamano l'interpretazione sostenuta da Sez. 5, n. 26044 del 08/06/2011, Autuori, Rv 250923 e Sez. 1, n. 8510 del 05/02/2009, Guarnieri, Rv. 244399, secondo cui «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l'abrogazione della norma derogatoria di cui all'art. 14 legge. n. 55 del 1990, disposta dall'art. 11-ter d.l. n. 92 del 2008, conv. dalla legge n. 125 del 2008, ha determinato la riespansione dell'area di operatività dell'art. 19, comma primo, legge n. 152 del 1975, e, per l'effetto, l'estensione delle disposizioni della legge n. 575 del 1965 (cosiddetta pericolosità qualificata) alle persone indicate nell'art. 1, nn. 1 e 2, legge n. 1423 del 1956 (cosiddetta pericolosità generica), che siano dedite a traffici delittuosi o che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, senza che rilevi l'elencazione anelastica e restrittiva degli specifici reati indicati dalla disposizione abrogata». In ogni caso va ribadito che è "convenzionalmente" legittima l'applicazione retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniale con riferimento a fatti anteriori all'entrata in vigore delle norme che le disciplinano, poichè le stesse, in quanto connotate da natura preventiva e non sanzionatoria, non sono riconducibili alla nozione di "pena" di cui all'art. 7 CEDU (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262603; Sez. 2, n. 30938 del 10/06/2015, Annunziata, Rv. 264173). 2. Quanto al secondo motivo si deve osservare che la linea interpretativa impressa dalla Corte Cost. con la sentenza n. 24 del 24 gennaio 2019 in tema di pericolosità comune ha effettivamente ristretto la portata applicativa della normativa delle misure di prevenzione anche ai fini della confisca, richiedendo un vaglio di ragionevole proporzionalità tra il valore dei beni confiscati e l'entità dei profitti da reato, che integrano la pericolosità, intesa come abitualità di reati fonte di effettivi guadagni. In particolare con la citata sentenza è stato affermato che "l'ablazione patrimoniale si giustificherà se, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare". Ma il presupposto principale che assume rilevanza è pur sempre costituito innanzitutto dal parametro della sproporzionalità degli incrementi patrimoniali rispetto ai redditi leciti, all'esito della verifica della prova contraria che nel caso di specie non è stata fornita, in quanto correttamente ritenuta non plausibile in modo 4 coerente all'assenza di redditi leciti del nucleo familiare del proposto ed alla 211— assenza di tracciamento della donazione di 100 milioni in contanti da parte del padre deceduto. Gli argomenti diffusamente sviluppati nelle pagg.
9-10 del decreto impugnato forniscono una coerente dimostrazione della ritenuta sproporzionalità degli incrementi patrimoniali confiscati rispetto ai redditi leciti del proposto e della sua compagna, aspetto peraltro neppure censurato dal ricorrente. La censura sulla sproporzionalità del valore dei beni confiscati con la tipologia dei reati commessi è pertanto infondata perché non tiene conto del carattere della confisca di prevenzione che colpisce non solo i beni che risultino essere il frutto di attività illecite o che ne costituiscono il reimpiego, ma anche gli incrementi patrimoniali ingiustificati in rapporto ai redditi del proposto, indipendentemente dal diretto reimpiego dei proventi illeciti. La normativa in esame (artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011) non richiede la proporzionalità tra valore confiscato e profitto dei singoli specifici reati per i quali è intervenuta la condanna, ma solo una ragionevolezza temporale ed una generica congruenza economica tra il giudizio di accumulazione illecita di ricchezza come frutto dell'attività criminale in rapporto alla tipologia dei reati. Non si tratta di un rapporto diretto tra il bene ed il reato come nella confisca penale del profitto del reato, ma di una confisca giustificata da una presunzione relativa di accumulazione illecita che appare ragionevolmente fondata se, oltre alla commissione di reati astrattamente idonei a produrre redditi adeguati all'accumulo di ricchezza, manca la prova contraria di redditi leciti. Non è, infatti, sostenibile che ai fini della confisca di prevenzione sia necessaria una corrispondenza aritmetica tra la sommatoria dei profitti illeciti dei reati per i quali è intervenuta condanna ed il valore dei beni confiscati, che renderebbe del tutto inutile la stessa previsione di tale istituto, ove assimilato alla confisca penale del profitto del reato prevista dall'art. 240 cod. pen. Al contrario, va osservato che la ragionevolezza dell'accumulo illecito vi è anche se i reati accertati non abbiano comportato un profitto di entità corrispondente, ma si possa supporre che la tipologia dell'attività delinquenziale svolta dal soggetto, avente necessario carattere abituale, possa avere comunque prodotto l'accumulo di quella ricchezza priva di giustificazione lecita, avendo costituito nel periodo temporale considerato l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. 3. Quindi sotto tale profilo la motivazione del provvedimento impugnato non può definirsi carente, così da tradursi in violazione di legge che costituisce l'unico profilo censurabile in sede di legittimità in tema di misure di prevenzione, perché 5 e estensore nel decreto di confisca si sottolinea non solo l'abitualità di reati contro il patrimonio, ma anche la congruenza economico-temporale con il patrimonio accumulato, in ragione della tipologia di reati commessi negli anni 1999-2005, per il riferimento anche a furti di beni di un certo valore e ad altri reati contro il patrimonio sufficientemente redditizi. Diversamente, ove il riferimento alla "categoria" dei reati di furto e ricettazione avesse riguardato esclusivamente beni di scarsissimo valore, o addirittura beni di prima necessità, in tale ipotesi avrebbe avuto fondamento la denunciata carenza della condizione richiesta in linea con i principi affermati dalla Corte Costituzionale che le condotte criminose compiute dal soggetto « risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare » (cfr. Corte Cost n. 24 del 2019). 4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle sole spese del procedimento,
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il giorno 2 marzo 2023