Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
Le pallottole ad espansione, per la loro potenzialità offensiva, sono munizioni da guerra, giacché l'art. 2 della legge n. 110/75 vieta che tali munizioni possano essere destinate ad armi comuni da sparo. (Fattispecie relativa al porto di munizioni cal 9 con capacità espansiva, anche se "obiettivamente scarsa").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2004, n. 21611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21611 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 07/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 456
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 042456/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ME IC N. IL 24/05/1952;
avverso SENTENZA del 16/01/2003 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. Riitano Gianluca.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 16.1.2003, la Corte di Appello di Roma confermava la decisione del tribunale della stessa città in data 5.11.1999, con cui IM CO era stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 2 della l. n. 110/75 e 2 della l. n. 497/74 per avere illegalmente portato in luogo pubblico una cartuccia cal. 9 (cal. 380 auto) ad espansione e, con le attenuanti generiche e la diminuente dell'art. 5 della l. n. 895/67, era stato condannato alla pena di quattro mesi di reclusione e di lire 400.000 di multa, con i benefici di legge.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per erronea applicazione degli artt. 2, comma 4, della l. n. 110/75 e 4 della l. n. 895/67, sull'assunto che la cartuccia aveva soltanto le caratteristiche esteriori della pallottola ad espansione, ma non ne aveva le capacità offensive, come riconosciuto dal consulente del P.M. e da quello della difesa e come precisato nella sentenza, in cui era stato specificato che "la sua capacità espansiva era obiettivamente scarsa, di talché mancava l'idoneità del fatto ad offendere il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. Il ricorrente deduceva altresì l'erronea applicazione degli artt. 2, comma 4, della l. n. 110/75 e 4 della l. n. 895/67, assumendo che erano stati violati i principi di legalità e di tassatività della legge penale in quanto, in mancanza di espressa disposizione legislativa, la cartuccia ad espansione non può essere qualificata come munizione da guerra o tipo guerra. Infine, venivano denunciate carenza ed illogicità manifesta della motivazione in ordine all'accertamento dell'uso per difesa personale della pallottola ad espansione, tanto più che le caratteristiche proprie di questo tipo di munizione dovevano ritenersi insussistenti una volta riconosciuto che la cartuccia aveva una capacità espansiva obiettivamente scarsa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non ha fondamento.
Preliminarmente è da disattendere l'assunto difensivo secondo cui le pallottole ad espansione sarebbero estranee alla categoria delle munizioni da guerra, come delineata dall'art. 1, comma 3, della l. 18.4.1975, n. 110, nella quale rientrano "le cartucce i relativi bossoli, i proiettili o parte di essi destinato al caricamento delle armi da guerra".
Orbene, se si tiene presente che il quarto comma dell'art. 2 della stessa legge, modificato dall'art. 12, comma 3, del d.l. n. 306/92, convertito in l. n. 356/92, vieta che le munizioni destinate alle armi da sparo comuni possano essere costituite da pallottole ad espansione, risulta palese, da un canto, che le ragioni del divieto vanno ricercate nella loro più elevata micidialità e, dall'altro, che dal coordinamento di questa disposizione con quella di cui all'art. 1, comma 3, deriva che le cartucce ad espansione, il cui uso è inderogabilmente interdetto per le armi comuni da sparo, debbono essere qualificate come munizioni da guerra. In questa precisa direzione è orientata la giurisprudenza di legittimità, che, proprio con riferimento alle pallottole ad espansione, ha stabilito che la norma dell'art. 2, 4 comma, l. n. 110 del 1975 ha una funzione integrativa del concetto di munizioni da guerra enunciato nell'art. 1, 3 comma, di guisa che devono considerarsi munizioni da guerra quelle aventi le caratteristiche indicate nella predetta norma integratrice, perché, essendo dotate di spiccata potenzialità di offesa, in forza del divieto legislativo non possono ritenersi destinate naturalmente ad armi comuni da sparo, anche se concretamente utilizzabili per esse (fattispecie nella quale sono state qualificate munizioni da guerra pallottole calibro trentotto "special" ad espansione, in quanto l'art. 2, 4 comma, l. n. 110 del 1975 ne vieta la destinazione alle armi comuni da sparo) (Cass., Sez. 1^, 5 maggio 2000, Grasso). La natura integrativa dell'art. 2, comma 4, rispetto alla portata applicativa dell'art. 1, comma 3, contenente la classificazione delle munizioni da guerra, è stata affermata da altre pronunce di questa Corte, con le quali è stato ritenuto che, qualora le munizioni, per la loro accresciuta capacità offensiva, siano vietate per il munizionamento civile, le stesse devono ritenersi destinate all'armamento bellico (v., con riferimento alle pallottole a nucleo perforante, Cass., Sez. 1, 9 dicembre 1999, Genovese, e 27 maggio 1988, Campanella).
Pertanto, in applicazione dei predetti principi di diritto, va riconosciuto che non hanno pregio le doglianze del ricorrente in ordine alla violazione del principio di legalità e di tassatività del precetto penale, sicché è da ritenere che la Corte territoriale abbia esattamente qualificato come munizione da guerra la cartuccia ad espansione inserita nella pistola in possesso del IM. Manca di fondamento anche il motivo di ricorso diretto a fare valere l'inoffensività del fatto. L'allegazione difensiva è smentita dalle puntuali argomentazioni della sentenza impugnata, con la quale è stato accertato, con motivazione esauriente e dotata di congruenza logica, che la pallottola, benché con capacità espansiva "obbiettivamente scarsa", era, tuttavia, pur sempre munita della sua particolare idoneità offensiva, essendo caratterizzata dall'assenza di blindatura, dal buco centrale e dai tagli impressi sull'ogiva. Infine, risultano del tutto inconsistenti le censure di illogicità manifesta della motivazione formulate relativamente all'accertato scopo del porto della pistola, caricata con la pallottola ad espansione, dato che sul punto la Corte territoriale ha puntualmente valutato le risultanze probatorie operando una ricostruzione dei fatti in termini del tutto adeguati.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2004