Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2015, n. 38818
CASS
Sentenza 22 luglio 2015

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In tema di procedimento di sorveglianza, è sufficiente che il decreto di fissazione dell'udienza indichi l'oggetto del giudizio e non anche le ragioni per le quali è stato avviato, incombendo sull'interessato o sul suo difensore l'onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente di estrarne copia. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha escluso violazioni del diritto di difesa con riferimento ad un decreto che riportava, come oggetto del procedimento, la revoca della liberazione anticipata, con la precisazione, mediante il riferimento alla norma ritenuta applicabile, della dedotta causa di detta revoca).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2015, n. 38818
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38818
    Data del deposito : 22 luglio 2015

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