Sentenza 22 luglio 2015
Massime • 1
In tema di procedimento di sorveglianza, è sufficiente che il decreto di fissazione dell'udienza indichi l'oggetto del giudizio e non anche le ragioni per le quali è stato avviato, incombendo sull'interessato o sul suo difensore l'onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente di estrarne copia. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha escluso violazioni del diritto di difesa con riferimento ad un decreto che riportava, come oggetto del procedimento, la revoca della liberazione anticipata, con la precisazione, mediante il riferimento alla norma ritenuta applicabile, della dedotta causa di detta revoca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/07/2015, n. 38818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38818 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2015 |
Testo completo
38 8 1 8 / 15 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE : UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. UMBERTO GIORDANO N. 2250/2015 - Consigliere - MARIASTEFANIA DI TOMASSI Dott. N. 47220/2014- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ALDO CAVALLO • - Consigliere - GIUSEPPE LOCATELLI Dott. - Consigliere - Dott. GIACOMO ROCCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CANTE ENRICO N. IL 26/11/1968 avverso l'ordinanza n. 2465/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI, del 05/06/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Giulio Romano, i quale ho cmens l'ommullomento con rinn's . dell'ordinanza Empegnato;
стрелата; Udit i difensor Avv.; our Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza deliberata il 5 ottobre 2014, il Tribunale di sorveglianza di Napoli, revocava i benefici della liberazione anticipata concessi, per complessivi 270 giorni, a CA EN, con tre diverse ordinanze emesse, rispettivamente il 10 novembre 2004 dal Magistrato di sorveglianza di Potenza ed il 5 luglio 2005 ed il 14 giugno 2006 del Magistrato di sorveglianza di Napoli. A ragione di tale decisione il Tribunale osservava che il CA, attualmente detenuto in esecuzione di un provvedimento di cumulo emesso l'8 marzo 2013 dal Procuratore Generale della Repubblica di Napoli, successivamente alla con- cessione dei benefici (art. 54, comma 3 Ord. Pen.), era stato condannato (alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione), con sentenza della Corte di Appello di Na- poli in data 9 maggio 2011 inclusa nel provvedimento di cumulo, per i delitti di partecipazione ad associazione per delinquere e di falsificazione di monete;
fatti commessi sino al 19 giugno 2007. 2. Ricorre avverso tale provvedimento il detenuto, per il tramite del suo di- fensore, prospettando due motivi d'impugnazione.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge - sostanziale e processuale - in relazione al mancato accoglimento dell'eccezione preliminare : con la quale era stata denunziata la violazione del principio del contraddittorio, : dal momento che il decreto di fissazione dell'udienza camerale risultava del tutto generico, quanto all'indicazione dell'oggetto del procedimento, contenendo la sola indicazione "revoca dei giorni di liberazione anticipata" del tutto insufficiente e tale da non consentire un'adeguata difesa, tenuto conto della mancata indica- b zione sia del numero di giorni di liberazione anticipata concessi e dei periodi di detenzione a cui il beneficio da revocare si riferiva sia della sentenza di condanna divenuta esecutiva posta a base dell'avvio del procedimento.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge - sostan- ziale e processuale - con riferimento all'affermazione del Tribunale secondo cui la revoca della liberazione anticipata può essere disposta anche successivamente alla scadenza del termine finale di esecuzione delle pene in relazione alle quali era stato concesso il beneficio, obiettando che il delitto non colposo che costitui- sce la causa della revoca deve essere stato commesso nel corso dell'esecuzione e successivamente alla concessione del beneficio, potendo procedersi alla revoca della liberazione anticipata solo in relazione ad una pena non ancora interamen- te espiata al momento della concessione, sicché risultando il CA detenuto in espiazione di pene unificate in provvedimento di cumulo, il Tribunale avrebbe do- Quee vuto disporre lo scioglimento dello stesso onde accertare quale condanna in rela- zione alla quale risultava elargito il beneficio fosse effettivamente ancora in ese- cuzione al momento della commissione del nuovo delitto.
2.2.1 Con memoria pervenuta il 13 maggio 2015, il ricorrente, replicando alla requisitoria del Procuratore Generale che ha ritenuto fondato solo il secondo motivo d'impugnazione, ha ribadito la fondatezza anche del primo, invocando, a tal fine, il principio di diritto secondo cui «in tema di procedimento di esecuzione, è affetto da nullità il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga un'indicazione dell'oggetto della trattazione assolutamente generico, inidoneo a consentire al destinatario dell'avviso di cui all'art. 666, terzo comma, cod. proc. pen. di predisporre un'effettiva difesa» (così, Sez. 1, n. 53024 del 09/12/2014 - dep. 19/12/2014, Grisetti, Rv. 261663). : Considerato in diritto 1. L'impugnazione proposta nell'interesse di CA EN è fondata e va ac- colta per le ragioni di seguito illustrate.
1.1 Va anzitutto precisato, preliminarmente, che nessuna violazione del di- ritto di difesa del detenuto è fondatamente ravvisabile nella circostanza che il decreto di fissazione contenesse soltanto l'indicazione dell'oggetto del procedi- mento di sorveglianza, ovvero, nello specifico: la "revoca liberazione anticipata (art. 54 comma 3). Ed invero, come correttamente evidenziato nel provvedimento impugnato e nella requisitoria del Procuratore Generale presso questa Corte, nel procedimen- to di esecuzione - ma il principio è estensibile anche al procedimento di sorve- glianza in considerazione del generale rinvio contenuto nell'art. 678 cod. proc. pen. è legittimo il decreto di fissazione dell'udienza camerale che contenga - solo l'indicazione dell'oggetto di esso e non anche delle ragioni per le quali il pro- cedimento stesso è stato avviato, incombendo all'interessato o al suo difensore l'onere di consultare in cancelleria gli atti relativi ed eventualmente estrarne co- pia» (in termini, Sez. 1, n. 33892 del 14/07/2010 - dep. 20/09/2010, Mensotero, Rv. 248177). Sul punto si rivela inconferente il richiamo, contenuto nella memoria di re- plica pervenuta il 13 maggio 2015, al principio di diritto secondo cui in tema di procedimento di esecuzione, è affetto da nullità il decreto di fissazione dell'u- dienza camerale che contenga un'indicazione dell'oggetto della trattazione asso- lutamente generico, inidoneo a consentire al destinatario dell'avviso di cui all'art. 2 666, terzo comma, cod. proc. pen. di predisporre un'effettiva difesa» (in termini, Sez. 1, n. 53024 del 09/12/2014 - dep. 19/12/2014, Grisetti, Rv. 261663), per l'assorbente considerazione che esso si riferisce ad una fattispecie significativa- mente diversa rispetto a quella in esame, in cui il decreto di fissazione recava solo l'indicazione "revoca dei benefici" che non poneva in effetti l'interessato nel- la condizione di comprendere a quale beneficio si facesse riferimento. Nel caso di specie, invece, non solo risultava indicato il beneficio da revocare (liberazione anticipata) ma si precisava, mediante l'indicazione della norma rite- nuta applicabile (art. 54 comma 3, Ord. Pen.), anche pretesa causa di revoca (la condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione succes- sivamente alla concessione del beneficio), senza contare, per altro, che all'udien- za camerale fissata (quella del 3 aprile 2014) il procedimento aveva subito un rinvio su richiesta della difesa, che aveva richiesto un termine per presentare una memoria in relazione alla documentazione contenuta nel fascicolo proces- suale, consistente tra l'altro nelle ordinanze concessive dei periodi di liberazione anticipata.
1.2 Disatteso il primo motivo d'impugnazione, merita invece accoglimento il secondo. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, conformemente alla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (in termini, Sez. 1, n. 1070 del 17/11/2005 - dep. 12/01/2006, Grado, Rv. 233323; Sez. 1, n. 44353 del 18/11/2008 - dep. 27/11/2008, Sapia, Rv. 242100; Sez. 1, n. 11756 del 16/02/2012 dep. 29/03/2012, Parisi, Rv. 252270), in presenza di una situazione di esecuzione di pene concorrenti, avrebbe dovuto provvedere a sciogliere il cumulo, per verifica- re quale condanna fosse ancora in esecuzione al momento della commissione del nuovo delitto, per poi procedere alla revoca solo in relazione a detta pena, do- vendo "rimanere estranee alla procedura di revoca", come sostenuto anche da autorevole dottrina, "i provvedimenti che applicano pene già completamente espiate o la cui esecuzione non sia ancora iniziata".
1.3 Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata per nuovo esame da parte del giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sor- veglianza di Napoli. Così deciso in Roma, il 22 luglio 2015. Il Presidente Il Consigliere estensore дело смелете DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 24 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA