Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11175
CASS
Sentenza 29 luglio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il titolo cambiario in regola con il bollo è di per se stesso titolo esecutivo con efficacia privilegiata come prova scritta che autorizza il giudice, se richiesto, a concedere immediatamente l'esecuzione del provvedimento monitorio; se, invece, il creditore procedente intende esperire l'azione causale, questa si svolge come un ordinario giudizio di cognizione per il quale si osservano le regole del codice di rito ed il cui accertamento deve investire l'intero rapporto. Inoltre, il creditore che esperisca l'azione causale, pur essendo in possesso di un titolo cambiario, ha l'onere della preventiva offerta in restituzione del titolo stesso o del suo deposito, a norma dell'art. 66 legge n. 1669 del 1933, per scongiurare il rischio del doppio pagamento o di provare che tale rischio non sussiste perché l'azione cambiaria è prescritta o per l'assoluta inutilizzabilità del titolo.

La comparsa conclusionale, nel giudizio di appello, ha solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate nell'ambito dei motivi proposti e, pertanto, non può contenere motivi nuovi, ne' rispetto a questi, se proposti, può ipotizzarsi l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Ove, peraltro, in detto atto questi fossero stati introdotti, non è necessaria neppure un'espressa statuizione di inammissibilità per novità degli stessi, potendo il giudice limitarsi ad ignorarli, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..

Il controricorso , avendo la sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, non necessita dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo richiamarsi a quanto già esposto nel ricorso principale; tuttavia, quando detto atto contenga anche un ricorso incidentale, data la sua autonomia rispetto al ricorso principale, deve, a norma degli artt. 366 n. 3 e 371 cod. proc. civ., contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa, ed è, pertanto, inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366, comma primo, cod. proc. civ. ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti.

Commentari3

  • 1Sul rimborso di un vaglia postale.
    Di Sara Micci · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 10 marzo 2024

  • 2Del diritto alla restituzione della provvista di due vaglia postali, oggetto di smarrimento.
    Di Donato Giovenzana · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 10 marzo 2022

  • 3Avvocato negligente e causa persa: ecco quando scatta il risarcimento
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 16 aprile 2017

    Cass. civ. Sez. III, Sent., 24-05-2016, n. 10698 IL PRINCIPIO ENUNCIATO DALLA CORTE La responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare: se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11175
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11175
Data del deposito : 29 luglio 2002

Testo completo