Sentenza 29 luglio 2002
Massime • 3
Il titolo cambiario in regola con il bollo è di per se stesso titolo esecutivo con efficacia privilegiata come prova scritta che autorizza il giudice, se richiesto, a concedere immediatamente l'esecuzione del provvedimento monitorio; se, invece, il creditore procedente intende esperire l'azione causale, questa si svolge come un ordinario giudizio di cognizione per il quale si osservano le regole del codice di rito ed il cui accertamento deve investire l'intero rapporto. Inoltre, il creditore che esperisca l'azione causale, pur essendo in possesso di un titolo cambiario, ha l'onere della preventiva offerta in restituzione del titolo stesso o del suo deposito, a norma dell'art. 66 legge n. 1669 del 1933, per scongiurare il rischio del doppio pagamento o di provare che tale rischio non sussiste perché l'azione cambiaria è prescritta o per l'assoluta inutilizzabilità del titolo.
La comparsa conclusionale, nel giudizio di appello, ha solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate nell'ambito dei motivi proposti e, pertanto, non può contenere motivi nuovi, ne' rispetto a questi, se proposti, può ipotizzarsi l'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte. Ove, peraltro, in detto atto questi fossero stati introdotti, non è necessaria neppure un'espressa statuizione di inammissibilità per novità degli stessi, potendo il giudice limitarsi ad ignorarli, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..
Il controricorso , avendo la sola funzione di contrastare l'impugnazione altrui, non necessita dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, potendo richiamarsi a quanto già esposto nel ricorso principale; tuttavia, quando detto atto contenga anche un ricorso incidentale, data la sua autonomia rispetto al ricorso principale, deve, a norma degli artt. 366 n. 3 e 371 cod. proc. civ., contenere l'esposizione sommaria dei fatti della causa, ed è, pertanto, inammissibile tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366, comma primo, cod. proc. civ. ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell'atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2002, n. 11175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11175 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GIULIANO - Presidente -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ENNIO MALZONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BI GI, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato NICOLA STAFFA, difesa dall'avvocato NINO MUSIO SALE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OL PA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 19913/99 proposto da:
OL PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GUIDOBALDO DEL MONTE 61, presso lo studio dell'avvocato ARTURO AMATO, difeso dall'avvocato CLAUDIO RENZINI, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
BI GI;
- intimata -
avverso la sentenza n. 197/99 della Corte d'Appello di GENOVA, sezione 2^ civile emessa l'1/12/1998, depositata il 19/03/99; RG. 339/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso principale, inammissibile il ricorso incidentale. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 25.7.1995, BI PA conveniva in giudizio davanti al tribunale di Genova, LO Gaspare, assumendo di aver ottenuto a proprio favore una sentenza definitiva da quel tribunale (n. 3357/1990), con la quale era stato convalidato un sequestro conservativo ed era stato dichiarato risolto un preliminare per cessione di azienda, e quindi condannato il LO alla refusione dei danni da liquidarsi in separata sede. L'attrice chiedeva, quindi, la condanna del convenuto al pagamento della somma di L. 100 milioni.
Resisteva il convenuto, il quale, tra l'altro assumeva che era stata dichiarata la risoluzione del contratto preliminare dalla sentenza invocata, mentre, in realtà, le parti erano addivenute alla stipula del contratto definitivo.
Il Tribunale dichiarava la nullità dell'atto di citazione per difetto di procura.
Proponeva appello l'attrice. Resisteva il convenuto. La corte di appello di Genova, con sentenza del 19.3.1999,ritenuto che il procuratore dell'attrice era munito di valida procura, rigettava la domanda e compensava le spese del doppio grado. Riteneva la corte di merito che, poiché era pacifico che successivamente al preliminare, di cui alla sentenza passata in giudicato, era intervenuto contratto definitivo di cessione dell'azienda i danni risarcibili erano solo quelli riferibili al contratto preliminare dichiarato risolto;
che l'attrice non aveva fornito alcuna prova di detti danni;
che le produzioni relative alla pendenza tra la BI e la Agma, in cui la prima aveva chiamato in garanzia il Corallo, erano sfavorevoli per l'attrice, tanto che la domanda di manleva era stata respinta dal pretore di Genova, con sentenza del 5.2.1996, passata in giudicato;
che le cambiali prodotte presentavano una carenza di esposizione, deduzione ed illustrazione probatoria e che, in ogni caso, sulla base di esse era già stato effettuato un pignoramento immobiliare;
che da nessun altro documento risultava la prova di danni.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'attrice. Resiste con controricorso il convenuto, che ha proposto anche ricorso incidentale ed ha presentato memoria.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., con violazione degli artt. 113, 115, 116, c.p.c. ed illogicamente omessa applicazione integrativa degli artt. 2727 e 2729, c. 1, c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione.
Ritiene la ricorrente che il rigetto della domanda di manleva proposta a carico del LO nel processo pretorile di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'Agma contro la BI non era impeditiva della diversa domanda proposta dalla BI nell'attuale processo;
che le due cambiali prodotte dalla BI, costituivano il prezzo lasciato insoluto dal LO;
che l'altra documentazione esibita costituiva prova del danno liquidando;
che la corte non aveva motivato in merito ai motivi di doglianza di cui ai punti b-c-d-2. della comparsa conclusionale, con cui sosteneva che il giudicato della sentenza del tribunale investiva sostanzialmente non solo la risoluzione del contratto preliminare, ma anche il successivo atto ufficiale di vendita.
2.1. Ritiene questa Corte che il suddetto motivo di ricorso sia in parte inammissibile ed in parte infondato e che, per l'effetto, lo stesso vada rigettato.
Osserva preliminarmente questa Corte che la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno integra un accertamento di potenziale idoneità di tale fatto a produrre conseguenze pregiudizievoli, a prescindere dalla misura, ma anche dalla stessa concreta esistenza del danno, con la conseguenza che il giudicato formatosi su detta pronunzia non osta a che, nel giudizio instauratosi per la liquidazione, venga negato il fondamento della domanda risarcitoria, alla stregua della constatazione che il danno non si sia in effetti verificato (Cass. S.U. 3.8.1993, n. 8545). Ne consegue che la prova dell'esistenza effettiva del danno e la prova del quantum deve essere fornita dal creditore attore.
2.2. Nella fattispecie il giudice di merito, nell'ambito dei suoi poteri di accertamento e valutazione dei fatti ha ritenuto che detta prova del danno non sia stata fornita, non essendo rilevante a tal fine la documentazione prodotta dall'attrice appellante. La censura mossa sul punto dalla ricorrente, che fa riferimento alla documentazione prodotta, è inammissibile, per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Infatti, qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi - ove occorra, mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso - la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative 1 febbraio 1995, n. 1161).
Nella fattispecie, la ricorrente non ha riportato, trascrivendole nel ricorso, quelle prove decisive del suo danno, che assume essere state pretermesse o non idoneamente valutate dal giudice di merito.
3.1. Inoltre, con riferimento alle due cambiali, cui fa riferimento l'attrice, va osservato che correttamente il giudice di merito ha rilevato che esse non costituiscono prova del danno, conseguente all'assunta risoluzione del contratto e che, in ogni caso dette cambiali erano state azionate, in quanto poste a base di un pignoramento immobiliare.
Anzitutto, data l'astrazione del titolo di credito in questione, correttamente il giudice di merito ha ritenuto che le cambiali non potevano integrare prova del danno.
Infatti con riferimento al procedimento esecutivo ed a quello di ingiunzione, l'ordinamento cambiario contiene, a riguardo delle azioni cambiarie, una disciplina tendente ad assicurare una pronta realizzazione del credito: da un lato, infatti, il titolo cambiario in regola con il bollo è di per se stesso qualificabile come titolo esecutivo, e dall'altro al titolo cambiario viene ricondotta un'efficacia privilegiata, come prova scritta che autorizza il giudice, qualora richiesto, a concedere immediatamente l'esecuzione del provvedimento monitorio (art. 642, c. 1, c.p.c.). Diversamente una disciplina così tendenzialmente ispirata verso una speditezza del soddisfacimento del credito, incorporato nel titolo, non la si rinviene con riferimento all'esperimento dell'azione causale. L'oggetto di quest'ultima, invero, è quello proprio di un normale giudizio ordinario di cognizione, per il quale si osservano le regole del codice di rito ed il cui accertamento deve investire l'intero rapporto, sul quale si fonda la pretesa azionata (Cass. 25.10.1966, n. 2587).
3.2. Inoltre il creditore che abbia agito con l'azione causale, pur essendo in possesso di un titolo cambiario, ha l'onere della preventiva offerta in restituzione del titolo stesso o del suo deposito, a norma dell'art. 66, c. 3 l. camb., proprio per scongiurare il rischio del doppio pagamento e grava sul creditore l'onere di provare che il rischio del doppio pagamento da parte del debitore cambiario (rischio che il legislatore ha appunto inteso scongiurare mediante la previsione dell'art. 66, terzo comma della legge cambiaria) non sussiste in concreto, perché l'azione cambiaria è prescritta o per l'assoluta inutilizzabilita, del titolo. Nella fattispecie, invece, il giudice di appello dà atto che sulla base delle cambiali era stato effettuato un pignoramento immobiliare.
4.1. Infondata è anche la censura secondo cui il giudice di appello non avrebbe risposto ai motivi svolti nei punti b, c e d della comparsa conclusionale: ciò per effetto della combinazione di due principi.
Osserva questa Corte, anzitutto, che l'appellante deve formulare tutte le sue censure con l'atto d'appello e nulla può aggiungere nel prosieguo, perché, in forza della regola della specificità dei motivi, con tale atto consuma definitivamente il diritto d'impugnazione, fissando i limiti di devoluzione della controversie in sede di gravame (Cass. 11 ottobre 1999, n. 11386; Cass. 18 gennaio 1993, n. 578).
4.2. Inoltre le comparse conclusionali hanno solo la funzione di illustrare le conclusioni già presentate (e quindi i motivi di appello già proposti) e pertanto non possono contenere motivi nuovi, nè rispetto a questi, se proposti, può ipotizzarsi un'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (cfr. Cass. 18.2.1989, n. 982; Cass. 13.2.1987, n. 1584). Da ciò si desume che, poiché il mezzo (la comparsa conclusionale) non è idoneo a contenere altro che l'illustrazione dei motivi di appello già presentati, ove con detta comparsa conclusionale siano introdotti nuovi motivi, non è necessaria neppure una statuizione di inammissibilità per novità degli stessi, potendo il giudice limitarsi ad ignorarli, senza con ciò incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. (cfr., con riferimento a domande nuove introdotte con la comparsa conclusionale in primo grado, Cass. 24.1.1986, n. 455; Cass. 19.3.1980, n. 1839).
5. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché la corte di appello ha compensato per intero le spese processuali. Il rigetto del primo motivo di ricorso comporta l'infondatezza anche del secondo motivo.
6. Quanto al ricorso incidentale del Corollo, ritiene questa Corte che lo stesso sia inammissibile per mancata esposizione dei fatti di causa, a norma del combinato disposto degli artt. 371, c. 3, e 366, c. 1^ n. 3, c.p.c..
Infatti il controricorso, avendo la sola funzione di resistere all'impugnazione altrui non richiede a pena di inammissibilità l'esposizione sommaria dei fatti di causa, ben potendo richiamarsi ai fatti esposti nella sentenza impugnata ovvero nel ricorso principale (Cass. 21.2.1996, n. 1341; Cass. 9.9.1997, n. 8746). Ove tuttavia detto controricorso contenga anche un ricorso incidentale, per l'ammissibilità di quest'ultimo, data la sua autonomia rispetto al ricorso principale, deve sussistere l'esposizione sommaria dei fatti di causa ed è pertanto - inammissibile il ricorso incidentale (e non il controricorso) tutte le volte in cui si limiti ad un mero rinvio all'esposizione del fatto, contenuta nel ricorso principale, potendo il requisito di cui all'art. 366 c. 1, n. 3 c.p.c, ritenersi sussistente, solo quando dal contesto dell'atto di impugnazione si rinvengono gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass. S.U. 13.2.1998, n. 1513). Nella fattispecie neppure dal contenuto del controricorso emergono tutti questi elementi suddetti, relativi allo svolgimento dei fatti di causa.
7. In definitiva il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile.
Esistono giusti motivi per la compensazione totale tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale.
Compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 18 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2002