Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/01/2004, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 12893/02 proposto da:
SICIM S.p.A., in legale rappresentante pro tempore Rag. Pietro Ricciardi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario 14/A, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Alma, rappresentata e difesa dall'Avv. Placido Petino del foro di Catania per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IN EP;
- intimato -
e sul ricorso n. 15166/02 proposto da:
IN EP, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi 187, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Magnano di San Lio, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Bucalo del foro di Catania per procura a margine del controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SICIM - S.p.A., in legale rappresentante pro tempore Rag. Pietro Ricciardi, elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario 14/A, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Alma, rappresentata e difesa dall'Avv. Placido Petino del foro di Catania per procura in calce al ricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
per la cassazione della sentenza n. 1927 del Tribunale di Catania del 13.3.2001/24.5.2001 nella causa n. 388 R. G. 1999.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.10.2003 dal Cons. Dott. DE RENZIS Alessandro;
udito l'Avv. Giuseppe Alma, per delega Avv. Placido Petino, per la SI S.p.A.;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, depositato il 28.7.1994, Giuseppe ND impugnava il licenziamento intimatogli dalla SICIM S.p.A. con effetto dal 30.4.1994 ai sensi dell'art. 66 del CCNL per superamento del periodo di comporto di sei mesi previsto per i dipendenti con anzianità sino a due anni.
All'esito l'adito Pretore di RA con sentenza n. 41 del 1998, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava l'illegittimità del licenziamento con la condanna della SI a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a risarcirgli il danno subito, in misura pari a cinque mensilità e mezza della retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
Proposto appello principale da parte della SI ed appello incidentale da parte del ND, il Tribunale di Catania con sentenza n. 1927 del 2001 rigettava il primo gravame ed accoglieva par-zialmente il secondo con la condanna della società alla corresponsione a favore del ND di un'indennità pari a quindici mensilità della retribuzione globale di fatto ex art. 18 - 4^ comma - della legge n. 300 del 1970, oltre accessorie al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali. Il Tribunale riteneva che nella specie dovesse escludersi l'operatività dell'art. 66 del CCNL in ordine al comporto secco, giacché dalla documentazione in atti risultava che il ND, ammalato dal 14.8.1993, con prognosi clinica fino al 16.11.1993, veniva ritenuto idoneo a decorrere dal 7.11.1993 e in tale data si presentava presso il cantiere di RA senza in concreto riprendere servizio, perché in ferie.
Lo stesso Tribunale riteneva di accogliere l'appello incidentale del ND con riguardo al risarcimento del danno, che liquidava nella misura di quindici mensilità, in luogo delle cinque e mezzo riconosciute dal primo giudice, in relazione al comportamento tenuto dalla datrice di lavoro e valutabile alla stregua delle norme del codice civile, costituendo il disposto dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori una norma speciale.
Il giudice di appello respingeva la richiesta, avanzata dal ND nell'appello incidentale, relativa al riconoscimento dello straordinario, risultato sfornito di prova.
Contro la sentenza di appello propone ricorso per Cassazione la SICIM S.p.A. con tre motivi.
Il ND resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale, quest'ultimo contrastato dalla SI con proprio ricorso incidentale.
La SI ha presentato memoria ex art. 378 C.P.C.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 C.P.C., trattandosi di impugnazioni riguardanti la medesima sentenza.
2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione circa punti decisivi della controversia, nonché violazione degli artt. 2697, 1175 e 1375 Cod. Civ. 115 e 116 C.P.C., (art. 360 n. 3 e n. 5 C.P.C.). Sostiene al riguardo che la motivazione della sentenza impugnata, oltre ad essere incongrua ed illogica, è anche apodittica, in quanto non risultava affatto provato, contrariamente all'assunto del Tribunale, che il ND si fosse presentato il 7.11.1993 presso il cantiere di RA per riprendere servizio, mentre lo stesso ND lo fece l'8.11.1993 soltanto con il pretesto di ritirare le proprie spettanze.
La ricorrente aggiunge che in ogni caso dalla documentazione acquisita agli atti (in particolare certificato dell'NP in data 9.11.1993) risulta la continuità della malattia del ND dal 14.8.1993 fino al 16 novembre 1993, per cui inspiegabile, oltre che incompatibile con lo stato di malattia, sarebbe stato un provvedimento unilaterale di concessione delle ferie (dall'8 novembre 1993 al 30 novembre) da parte del datore di lavoro.
3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.P.C.), nonché violazione degli artt. 115 e 116 C.P.C., (art. 360 n. 5 C.P.C.).
La decisione impugnata viene censurata sulla base delle stesse circostanze di cui al primo motivo, in particolare rilevandosi che il Tribunale non ha considerato che la SI si era determinata al recesso in considerazione del fatto che, a fronte della certificazione NP (in data 25 novembre 1993) attestante l'idoneità al lavoro del ND dal 7 novembre 1993, altra certificazione dell'NP (in data 9 novembre 1993) indicava come unitario e continuativo il periodo di malattia dal 14 agosto 1993 al 16 novembre 1993, periodo protrattosi fino all'intimato licenziamento a seguito della presentazione di nuova certificazione.
4. Gli esposti motivi, che per la loro intima connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono privi di pregio e vanno disattesi.
Il Tribunale ha proceduto ad un apprezzamento delle risultanze documentali, sorretto da congrua e logica motivazione, e quindi non censurabile in sede di legittimità, ponendo in rilievo che la SI con lettera del 20 dicembre 1993, nel prendere atto di quanto comunicato dal ND con lettera dell'11 dicembre 1993, giustificava la concessione delle ferie dall'8 novembre al 30 novembre 1993.
In questa situazione il Tribunale ha ritenuto non maturato il termine di operatività del comporto di sei mesi, proprio in relazione all'interruzione dello stesso stato di malattia per effetto delle ferie, il cui riconoscimento da parte della SI per il periodo anzidetto risulta intervenuto ben oltre il ricevimento della comunicazione dell'NP del 25.11.1993.
Nè la decisione adottata dal Tribunale potrebbe essere scalfita dal dedotto contrasto nelle certificazioni dell'NP, giacché, anche a voler considerare come determinante quella del 9 novembre 1993, con riguardo alla continuità dello stato di malattia fino al 16 novembre 1993, è pur sempre decisiva l'incidenza delle ferie, come in precedenza si è detto.
Ciò posto e precisato, non assumono alcun rilievo le ulteriori censure della ricorrente circa l'erroneità della pronuncia in ordine alla data in cui il ND si sarebbe recato al cantiere di RA (che sarebbe da identificare nell'8 novembre 1993 e non nel 7 novembre 1993), per ritirare gli emolumenti, ma non per riprendere servizio.
5. Con il terzo motivo la ricorrente vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 C.P.C.), nonché violazione dell'art. 1176 Cod. Civ. (art. 360 n. 3 C.P.C.). Con tale mezzo di gravame viene contestato il riconoscimento di quindici mensilità di retribuzione da parte del giudice di appello, sulla base di una motivazione, ritenuta insufficiente ed apodittica in relazione alla mancata diligenza della società debitrice nell'evitare il prodursi di un'erronea determinazione, tanto più che nel caso di specie si era in presenza di una contrastante documentazione sanitaria.
Da parte sua il ND contrasta tale censura e lamenta, con il ricorso incidentale, l'erroneità dell'impugnata decisione circa l'affermazione di incolpevolezza o assenza di dolo da parte aziendale e circa la ridotta liquidazione del danno nella misura di 15 mensilità di retribuzione, che avrebbe dovuto essere riconosciuto nella sua interezza corrispondente a 54 mensilità, non essendo stata fornita la prova dell'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile alla società debitrice.
Il ND, infine, deduce ulteriore violazione della decisione impugnata in relazione all'omessa pronuncia di condanna al pagamento delle retribuzioni corrispondenti al versamento dei contributi previdenziali, riconosciuti dalla data del licenziamento al 5.11.1998.
6. Questa Corte, valutate congiuntamente le opposte censure, le ritiene entrambe meritevoli di accoglimento sotto i profili e nei limiti che di seguito si indicano.
Invero la decisione impugnata - con riguardo al terzo motivo del ricorso principale - presenta una motivazione contraddittoria ed incongrua, atteso che, da un lato, evidenzia il contrasto di documentazione sanitaria, e, dall'altro lato, afferma la mancanza di diligenza della società elevando il "quantum" a 15 mensilità. Sotto tale profilo s'imponeva un'indagine più precisa e puntuale, in conformità ai criteri enunciati dalla giurisprudenza in tema di responsabilità ex art. 18 legge n. 300 del 1970 (ex plurimis Cass. sentenza n. 10260 del 2002; Cass. sentenza n. 9464 del 1998; Cass. sentenza n. 10247 del 1995), con riguardo alla sussistenza della colpa e alla prova dell'impossibilità della prestazione non imputabile alla debitrice, essendosi il giudice di appello limitato, come già detto, a rilevare genericamente un contrasto nella documentazione sanitaria e la necessità di una più approfondita verifica per evitare il prodursi dell'erronea determinazione datoriale.
Tali incongruità nella motivazione si colgono anche in relazione ai rilevi mossi nel ricorso incidentale con riguardo al comportamento della società datrice di lavoro, non approfonditamente esaminato nel suo aspetto concernente il rispetto della buona fede e nel conseguente profilo dell'entità del risarcimento del danno.
7. In conclusione sono destituiti di fondamento e vanno rigettati il primo e il secondo motivo del ricorso principale, mentre vanno accolti il terzo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale.
Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, e rinviata per nuovo esame alla Corte di Appello di Messina.
Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385 C.P.C..
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo motivo di detto ricorso, nonché il ricorso incidentale;
cassa in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Messina. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004