Sentenza 29 luglio 2002
Massime • 1
Nel caso di domanda proposta alternativamente nei confronti di due diversi convenuti, che venga accolta nei confronti di uno solo di questi ultimi e rigettata nei confronti dell'altro, l'appello del soccombente non basta a devolvere al giudice dell'impugnazione anche la cognizione circa la pretesa dell'attore nei confronti del convenuto alternativo, posto che l'unicità del rapporto sostanziale, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate - pur nell'unità del "petitum" - dalla diversità dei soggetti convenuti ("personae") e in parte dei fatti e degli argomenti di sostegno ("causae petendi"); in relazione alla suddetta pretesa, pertanto, l'attore - appellato ha l'onere di riproporre la domanda già formulata in primo grado, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ..
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Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 4 dicembre 2024 n. 31136 hanno chiarito che, nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, l'attore deve avanzare appello incidentale condizionato, non potendo limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata. 1. - I fatti di causa V.R. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, nel …
Leggi di più… - 2. Le Sezioni Unite si esprimono in tema di cumulo soggettivo passivo alternativoCamilla Maranzano · https://www.studioclaudioscognamiglio.it/articoli/ · 18 dicembre 2024
Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 4 dicembre 2024 n. 31136 hanno chiarito che, nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, l'attore deve avanzare appello incidentale condizionato, non potendo limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata. 1. - I fatti di causa V.R. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, nel …
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FATTI DI CAUSA Roberto V. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 2466/2017 della Corte d'appello di Roma, pubblicata il 28 giugno 2017. Resistono con distinti controricorsi il Comune di Latina, l'INPS e la Regione Lazio. La Corte d'appello di Roma, riformando la sentenza n. 1429/2014 del Tribunale di Latina, ha respinto la domanda avanzata da Roberto V. volta ad ottenere la condanna, in via alternativa, della Regione Lazio, del Comune di Latina o dell'INPS a pagare la somma di euro 22.133,00 a titolo di differenze retributive dovute per lo svolgimento di mansioni superiori a far tempo dal 14 luglio 2003. Il ricorrente aveva dedotto di essere stato …
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Le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza del 4 dicembre 2024 n. 31136 hanno chiarito che, nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, affinché il giudice d'appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, l'attore deve avanzare appello incidentale condizionato, non potendo limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata. 1. - I fatti di causa V.R. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/07/2002, n. 11202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11202 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VI BALDASSARRE - Primo Presidente f.f. -
Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI OLLA - Presidente di sezione -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S., ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'avvocatura dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LU, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
nonché contro
AR AN, ER LU, LO GU, AC CO, RU IE, ES OS, UR GE, AN TE, LL CA, LI GU, IA VI, IA RI, D'AM IO, AR UA, IG AN, OG IO, SP AT, RD OM, RE RO, ER IN, CA, RA, ND CO, GLI ULTIMI QUATTRO QUALI EREDI DI CO AL, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GRANDINETTI GIANCARLO, FERACO ANTONIO, AC FRANCA, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrenti -
nonché contro
BO.CO.GE (BONIFATI COSTRUZIONI GENERALI) S.P.A.;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^ 17766/98 proposto da:
BO.CO.GE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato CARLO SILVETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AR AN, ER LU, LO GU, AC CO, RU IE, ES OS, UR GE, AN TE, LL CA, LI GU, IA VI, IA RI, D'AM IO, AR UA, IG AN, OG IO, SP AT, RD OM, RE RO, ER IN, CA, RA, ND CO, GLI ULTIMI QUATTRO QUALI EREDI DI CO AL, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANC. DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati GRANDINETTI GIANCARLO, PARACO ANTONIO, AC FRANCA, giusta delega in atti;
- controricorrenti al ricorso incidentale -
nonché contro
I.N.P.S.;
- intimato -
avverso la sentenza definitiva n. 891/98 del Tribunale di COSENZA, depositata il 02/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/02 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
uditi gli avvocati Giuseppe FABIANI, Carlo SILVETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e rimessione atti al Primo Presidente per l'ulteriore corso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi del 12 gennaio 1988 al RE di Cosenza, RI NG ed altri esponevano di aver lavorato alle dipendenze della s.p.a. Bonifati costruzioni generali (Bo.co.ge.), di essere stati collocati in cassa integrazione guadagni speciale il 1^ dicembre 1987, di aver ripreso il lavoro il 19 giugno 1989 e di essere stati licenziati il 30 novembre 1994, con conseguente percezione del trattamento di fine rapporto. Poiché l'ammontare di quest'ultimo era stato calcolato senza tener conto del periodo trascorso in cassa integrazione, essi convenivano in giudizio la datrice di lavoro e l'IN per sentirli condannare, in alternativa, alla relativa differenza.
Costituitisi i convenuti, con distinte sentenze del 20 novembre 1997 il RE accoglieva la domanda nei confronti della Bo.co.ge. ed assolveva l'IN (dichiarava il "difetto di legittimazione passiva"). La società proponeva appello, del quale alcuni lavoratori, indicati nel dispositivo della presente sentenza, chiedevano con l'atto di costituzione in giudizio il rigetto, insistendo altresì nel chiedere in via subordinata la condanna dell'IN.
Il Tribunale, riuniti i processi, con sentenza del 2 luglio 1998, accoglieva l'impugnazione della BO.co.ge. e condannava l'IN a pagare ai lavoratori la suddetta differenza.
Esso interpretava la legislazione vigente in materia nel senso che per il periodo di collocazione dei dipendenti in cassa integrazione il trattamento di fine rapporto dovesse essere pagato non dalla datrice di lavoro ai sensi dell'art. 2120, terzo comma, cod. proc. civ. bensì dall'istituto previdenziale.
Contro questa sentenza ricorrono in via principale l'IN e in via incidentale la s.p.a. Bo.co.ge, che è anche controricorrente. I lavoratori resistono con due controricorsi.
Con ordinanza 6 aprile - 4 giugno 2001 la Sezione lavoro di questa Corte, riuniti i ricorsi e rilevato un contrasto di orientamenti giurisprudenziali in materia di domanda giudiziale soggettivamente alternativa e di successiva impugnazione in appello, rimetteva gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione del processo alle Sezioni unite ai sensi dell'art. 374 cod. proc. civ.. Il Primo Presidente decideva in conformità.
L'IN ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, principale e incidentale, sono stati già riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. con l'ordinanza del 6 aprile 2001. Ai sensi dell'art. 142 disp. att. cod. proc. civ. queste Sezioni unite si pronunciano solamente sul primo motivo del ricorso principale.
Con esso il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ., osservando che nell'atto introduttivo del giudizio i lavoratori chiesero la condanna a pagare la quota del trattamento di fine rapporto, in alternativa a carico della società datrice di lavoro oppure dell'IN. Il giudice di primo grado condannò la società e assolse l'IN dalla domanda, ne' i lavoratori impugnarono tale pronuncia. Perciò il giudice d'appello violò la regiudicata, ad avviso dell'attuale ricorrente, poiché, sul presupposto che il debito verso i lavoratori gravasse non sulla società ma sull'istituto previdenziale, emise la condanna a carico di quest'ultimo, già definitivamente assolto.
Le questioni che in tal modo il ricorrente sottopone alla Corte sono:
1) se, accolta la domanda alternativa nei confronti di un convenuto e rigettatala nei confronti dell'altro, l'appello del soccombente imponga all'attore l'onere di proporre appello incidentale contro il convenuto assolto dalla domanda.
2) In caso negativo, se l'attore sia nondimeno onerato di riproporre la domanda contro il convenuto assolto, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ.. A tali questioni giurisprudenza e dottrina non sempre hanno dato risposte uniformi.
Nell'ipotesi in cui il convenuto in giudizio non neghi l'esistenza dell'obbligo affermato dall'attore ma affermi di non essere tenuto alla prestazione, chiedendo la condanna di un terzo, già convenuto oppure chiamato in causa, si parla di litisconsorzio soggettivamente alternativo, ossia di rapporto giuridico unico e con titolarità passiva da accertare alternativamente.
Quando il convenuto abbia chiamato in causa un terzo, la domanda dell'attore viene automaticamente riferita a questo, così interpretando estensivamente il principio, canonizzato nell'art. 112 cod. proc. civ., di necessaria corrispondenza tra le pretese formulate dalle parti e la pronuncia giudiziale.
L'ipotesi ora detta è speculare a quella della chiamata in causa del terzo pretendente, nella quale il convenuto, anche qui senza contestare l'esistenza dell'obbligo, chiami in causa un terzo, sedicente vero creditore, chiedendo accertarsi la titolarità del credito. Una specificazione di tale ipotesi è nell'art. 109 cod. proc. civ. e applicazioni della disposizione si trovano negli artt.
1586, secondo comma, e 1777, secondo comma, cod. civ.. Il contrasto non si pone così soltanto fra attore e convenuti ma anche tra costoro e talvolta unicamente tra loro, ove non sia contestata la pretesa dell'attore nel titolo e nell'oggetto e si discuta solo su quale dei due convenuti incomba l'obbligo (Cass. 4 luglio 1975 n. 2600, 22 marzo 1984 n. 1898). Deve trattarsi di pretesa effettivamente ed oggettivamente alternativa, ossia corrispondente ad una situazione di indifferenza dell'attore verso l'uno o l'altro dei risultati della propria azione, in rapporto alla misura dei diritti fatti valere ed alle prospettive di assicurarne il soddisfacimento (Cass. 20 gennaio 1993 n. 680, 1^ aprile 1999 n. 3114). Le domande, ciascuna rivolta contro uno dei due soggetti, sono legate da un nesso di dipendenza che impone al giudice di accoglierne una ad esclusione dell'altra.
Non rientrano perciò nell'ipotesi qui esaminata i casi in cui contro i due soggetti convenuti vengano proposte domande non incompatibili (ad es. garanzia assicurativa contro l'uno e responsabilità per custodia contro l'altro: Cass. 26 aprile 1983 n. 2848) oppure graduate (Cass. 29 agosto 1991 n. 9231, 12 febbraio 1997 n. 1295). La situazione alternativa poi cessa quando il giudice, pronunciata la condanna generica di uno dei convenuti, separi la causa concernente l'altro convenuto e l'attore accetti tale provvedimento di separazione (Cass. 2 maggio 1975 n. 1692). Anche nel caso, poc'anzi richiamato, della chiamata in causa del terzo pretendente (art. 109 cit.) si ha unicità del rapporto sostanziale e, in difetto di controversia circa l'oggettiva esistenza dell'obbligazione, l'indifferenza del titolare passivo verso la titolarità attiva in capo all'una o all'altra delle controparti (Cass. 12 luglio 1965 n. 1447). Non interessa qui la prima conseguenza derivante dalla situazione alternativa, vale a dire quella, già ricordata, dell'automatica estensione della domanda dell'attore (salva sua diversa ed espressa volontà) nei confronti del terzo (Cass. n. 1898 del 1984 cit., 28 luglio 1997 n. 7039, 1^ aprile 1999 n. 3114). Qui interessa l'altra conseguenza, ossia che l'appello proposto dal convenuto condannato impedisce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Tuttavia secondo una parte della dottrina e della giurisprudenza l'attore, sprovvisto dell'interesse all'impugnazione principale, dalla quale non potrebbe ottenere alcuna utilità superiore a quella già conseguita alla condanna del primo convenuto, acquista interesse all'impugnazione incidentale a seguito dell'impugnazione principale del primo convenuto, ossia l'interesse a vedere accolta la pretesa almeno nei confronti del secondo convenuto, di fronte al quale egli è risultato - si afferma - soccombente in primo grado (Cass. 28 marzo 2002 n. 4171). Questa tesi non trova seguito in altra parte della giurisprudenza, secondo cui l'appello proposto dal convenuto condannato ripropone la questione controversa nella sua integrità nei confronti di tutti i soggetti dell'unico rapporto processuale, in quanto dal riesame della posizione dei singoli convenuti discende necessariamente la decisione sulla responsabilità di ciascuno di loro. Pertanto la proposizione del gravame da parte del convenuto soccombente basta ad impedire la formazione di un giudicato preclusivo sull'unica e complessa questione e non occorre, per evitarlo, alcuna impugnazione da parte dell'attore che ha ottenuto l'accoglimento della domanda (Cass. 4 luglio 1975 n. 2600, 27 giugno 1972 n. 2199, 9 maggio 1977 n. 1801). Ciò importa che, se il convenuto assolto dalla domanda non è presente nel giudizio d'appello, il contraddittorio dev'essere integrato nei suoi confronti ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. (Cass. 12 novembre 1965 n. 2360, 1^ aprile 1999 n. 3114). La dottrina che accetta questo orientamento - è bene ripetere - lo limita ai soli casi in cui la decisione sui due rapporti sostanziali dipende dall'"accertamento di un elemento comune": in altre parole, l'accoglimento di una domanda ed il rigetto di quella alternativa debbono fondarsi sulla medesima ratio decidendi (pretesa effettivamente ed oggettivamente alternativa).
Nell'ambito di questo orientamento si profilano però due tesi. A) L'attore, in quanto non soccombente in primo grado neppure nei confronti del convenuto assolto, tuttavia è onerato della riproposizione della domanda contro il medesimo in grado d'appello ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. (cosiddetta "mera riproposizione"). In tal senso si esprimono, oltre a Cass. 15 marzo 1995 n. 2292 (come argomento a contrario), Cass. 17 novembre 1982 n. 6159 e 24 ottobre 2000 n. 13984. La prima di queste due pone in evidenza come il passaggio in giudicato dell'assoluzione in primo grado di un convenuto e l'accoglimento dell'appello dell'altro convenuto già condannato produrrebbero l'assurda conseguenza di "una contemporanea e contraddittoria" assolutoria di entrambi i soggetti in ordine al medesimo ed unitario rapporto. La seconda sentenza esclude che la domanda non accolta in primo grado verso il secondo convenuto sia una domanda rigettata ed afferma che essa deve considerarsi propriamente come "non accolta", ossia assorbita, ex art. 346 cit. (Cass. 6 settembre 1990 n. 9197, 25 luglio 1994 n. 6903). Si avrebbe insomma una semplice absolutio ab instantia, salvo che la controparte abbia chiesto in riconvenzionale un accertamento negativo.
Questa tesi corrisponde alla teoria che distingue fra soccombenza materiale e soccombenza virtuale, intendendo la prima come mancato conseguimento del bene della vita preteso e la seconda come fallimento di una domanda o di un'eccezione ma, nonostante ciò, conseguimento per altra via di un risultato materiale eguale o maggiore. Alla stregua di questa teoria, e per quanto qui più specificamente interessa, l'appellato è tenuto a proporre appello incidentale solo quando tenda ad un'utilità maggiore di quella attribuitagli dalla sentenza di primo grado mentre, se tenda ad un'utilità equivalente, gli basta riproporre la domanda non accolta ai sensi dell'art. 346 cit., la cui dizione comprende il duplice significato di domanda non accolta e domanda respinta. Accolta, dunque, la domanda soggettivamente alternativa verso l'un convenuto e proposto appello da questo, l'appellato-attore è onerato soltanto della mera riproposizione ex art. 346 cit. verso l'altro convenuto.
B) Secondo altra tesi l'impugnazione del convenuto condannato in primo grado basta a devolvere l'intero ed unico rapporto, ossia le due domande con un nesso di interdipendenza sostanziale, al giudice d'appello, senza bisogno da parte dell'attore ne' di appello incidentale ne' di mera riproposizione. Si esclude la soccombenza e si parla di "devoluzione allargata", secondo la quale, in deroga all'art. 329 cod. proc. civ., non può essere chiesto il riesame di una decisione senza che al giudice di gravame, a un tempo e necessariamente, risulti altresì devoluta la virtuale potestà cognitiva sulle contestuali decisioni logicamente legate con quella impugnata.
Espressione di questo orientamento sono Cass. 4 luglio 1975 n. 2600 e 9 maggio 1977 n. 1801, le quali affermano espressamente che la proposizione del gravame da parte del convenuto soccombente basta ad impedirne la regiudicata sull'unica seppur complessa questione. Si ammette tuttavia che lo stesso giudice d'appello interroghi l'appellato per accertare se il suo silenzio sia davvero intenzionale e significativo di una rinuncia alla domanda non accolta o che sia il convenuto a chiedere una decisione su di essa.
Ritengono le Sezioni unite di dover seguire l'orientamento sub A, ossia quello della necessità di una mera riproposizione della domanda già formulata in primo grado contro il litisconsorte alternativo.
Tesi prevalente in dottrina e in giurisprudenza, come s'è detto, è che in caso di litisconsorzio alternativo trattasi di rapporto sostanzialmente unitario, del quale va identificato il vero titolare. Tale situazione realizza un'ipotesi di litisconsorzio non già originario bensì processuale, con conseguente applicabilità dell'art. 331 cod. proc. civ.. Non è pertanto necessaria l'impugnazione incidentale dell'appellato, che già con la sentenza di primo grado ha realizzato per intero il proprio interesse attraverso la condanna di uno solo dei convenuti, ma basta la mera riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. della domanda nei confronti dell'altro convenuto.
La necessità dell'impugnazione incidentale comporterebbe non tanto, come rileva una giurisprudenza qui già richiamata, l'eventuale e contraddittoria assoluzione di entrambi i convenuti (eventualità negativa ma sempre possibile nell'inerzia della persona che adoperi il processo civile), quanto l'onere per l'attore di sostenere in sede di impugnazione con argomenti successivamente e totalmente incompatibili (anche qui sta la differenza tra domanda alternativa e domande graduate) la responsabilità prima dell'uno e poi dell'altro convenuto (Cass. 19 giugno 1993 n. 6843); è da considerare che per la proposizione della valida impugnazione in appello è necessario che le doglianze si concretino in specifici motivi e che la specificazione esige argomenti contrapposti a quelli della sentenza impugnata, onde insieme alla parte volitiva dell'atto non può difettare la parte argomentativa (Cass. Sez. un. 29 gennaio 2000 n. 16). Con la mera riproposizione non si ha necessariamente una radicale contestazione della sentenza impugnata.
Nè si vede alcuna ragione di tenere separata dall'ipotesi testè prospettata (come fa Cass. n. 4171 del 2000 già citata e richiamata dall'IN in memoria) quella in cui l'attore s'induca a formulare la domanda soggettivamente alternativa in base a "dubbi interpretativi" invece che ad "allegazioni contrastanti sul piano dell'accertamento e della qualificazione del fatto". In ognuno dei casi rimane unica la pretesa soggettivamente alternativa, ciò che è sufficiente alla necessità del litisconsorzio processuale ed alla non necessità dell'impugnazione incidentale.
Non basta però la sola impugnazione principale del convenuto condannato a devolvere al giudice d'appello anche la cognizione circa la pretesa dell'attore contro il convenuto alternativo, senza che l'attore stesso, appellato, sia tenuto ad alcuna manifestazione di volontà in proposito.
L'unicità del rapporto sostanziale di credito, con titolare passivo incerto, non toglie che due e distinte siano le formali pretese, caratterizzate pur nell'unità del petitu dalla diversità dei soggetti convenuti (personae) e in parte dai fatti e dagli argomenti di sostegno (causae petendi).
Ciò comporta che, ancorché soltanto formale, sia ravvisabile una soccombenza dell'attore. La regola, recentemente definita "di grande civiltà", che vieta di imporre alle parti in causa attività inutili ossia di valore puramente formale, non può impedire, quanto alla questione qui in esame, che l'appellato in via principale concorra alla delimitazione del tema di decisione, ovvero a soddisfare esigenze di difesa della controparte e di economia processuale, e in definitiva ad evitare anche che l'appello si trasformi da revisio prioris instantiae in novum iudicium.
Poiché dei lavoratori appellati soltanto alcuni si costituirono in giudizio riproponendo la domanda contro l'IN, nei confronti degli altri l'assoluzione dell'istituto della domanda passò in giudicato onde va cassata senza rinvio (art. 382, terzo comma, cod. proc. civ.) la sentenza qui impugnata nella parte concernente i lavoratori (qui indicati in dispositivo) che non si attivarono ex art. 346 cit., e confermata nei confronti degli altri.
Alla cassazione consegue la compensazione delle spese, giustificata dal contrasto di giurisprudenza.
P.Q.M.
La Corte, sui ricorsi già riuniti:
- accoglie in parte il primo motivo del ricorso dell'IN e cassa senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TI LI, EO AL, TE FA, RM OR, RI AR, Vincenzo ME, EL IG, AR OG, AT AT, IC DI, EN PA, RO AM, AR, AN e DR LE;
- compensa le spese dell'intero processo nei confronti dei medesimi;
- rigetta lo stesso motivo nei confronti di EL SI, LU RR, RI NG, AN TO, RO SS, MA IG, AR D'CO, PA SE;
- relativamente a questi rimette gli atti alla Sezione lavoro per l'esame degli altri motivi di ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2002