Sentenza 5 agosto 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/08/2003, n. 11824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11824 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto EZIONE LAVORO1 18 24/03 Lavoro Composta dagli Ill MILEODott. Vincenzo Presidente R.G. N. 67/01 Cron. 25706 Rel. Consigliere Dott. Michele DE LUCA Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere- Rep. Dott. Pasquale PICONE - Consigliere Ud.13/02/03 - Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NE AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUGGIA 33, presso lo studio dell'avvocato PIETRO GIGANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MESSINA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FF.SS. S.P.A., FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA MARIA MEDIATRICE 1, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO BUCCI, che lo rappresenta e 2003 difende, giusta delega in atti;
915 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 825/99 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 17/12/99 R.G.N. 990/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/02/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Civitavecchia, in formazione collegiale, confermava la sentenza dello stesso Tribunale in formazione monocratica, che aveva rigettato la domanda proposta da NE NE contro il proprio datore di lavoro, Ferrovie dello stato Società di trasporti e - servizi p.a., per ottenere la riliquidazione dell'indennità di buonuscital (maturata entro il 31 dicembre 1995) - includendovi, nella base di calcolo, alcune voci retributive aventi carattere fisso e continuativo (quali indennità di navigazione, di presenza a bordo, di congedo e di malattia) - in base al rilievo che dette voci retributive esulano dal "totale dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti" (di cui all'art. 14 legge n. 829 del 1973 e successive integrazioni, richiamato dall'art. 13 della legge n.294 del 1995 per la disciplina dell'indennità di buonuscita fino al 31 dicembre 1995), assunto quale base di calcolo dell'indennità pretesa fin al 31 dicembre 1995. Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. La società intimata resiste con controricorso, nel quale eccepisce pregiudizialmente la nullità dell'avversaria procura alle liti, a margine del ricorso notificato, per asserito difetto di specialità. Motivi della decisione.
1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per asserito difetto di "specialità" della procura alle liti (ai sensi dell'art. 365, in relazione all'art.83, 2°-4° comma, c.p.c.). Pur essendo conferita con formula generica ("delego a rappresentarmi e difendermi nel presente processo, in ogni stato e grado di giudizio, nonché nel conseguente processo di esecuzione ...") - mediante l'impiego di -timbro predisposto per essere utilizzato in ogni circostanza la procura alle liti risulta nella specie apposta, tuttavia, a margine del ricorso per cassazione. Proprio per questo, può essere considerata speciale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 365, in relazione all'art.83, 2°-4° comma, c.p.c., cit.), sebbene non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso per cassazione. Invero ogni dubbio sulla prospettata volontà del ricorrente sarebbe fugato se una procura siffatta risultasse apposta a margine di ricorso già redatto secondo l'orientamento, che pare (ora) consolidato, della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze delle sezioni unite n. 108 del 2000 e n. 11178 del 1995) - mentre, in difetto di tale prova, l'incertezza che ne consegue - in ordine alla effettiva volontà della stessa parte – non può - tradursi, tuttavia, in una pronuncia d'inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, appunto, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti secondo il - principio di conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), del quale é espressione - a proposito degli atti del processo (quale la procura alle liti) – la disposizione - del codice di rito (art.159 c.p.c.) che in coerenza con il principio della - strumentalità delle forme, introdotto dal codice ora vigente (arg. ex art.156 e seguenti c.p.c.) - delimita l'estensione della nullità degli stessi atti.
2.Con il primo motivo di ricorso denunciando violazione e falsa applicazione di - norme di diritto (art. 2120 e 2121 c.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5.c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per avere negato che l'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello stato vada calcolata sulla base della retribuzione onnicomprensiva - siccome stabilito dalla disciplina del trattamento di fine rapporto (art. 2120, 2121 c.c., cit., quali risultano a seguito della novella, di cui alla legge n. 297 del 1982) - sebbene la disciplina stessa abbia espressamente abrogato ogni disposizione di legge e dichiarato la nullità delle clausole dei contratti collettivi regolanti la stessa materia (art. 4, commi 10 e 11, legge n. 297 del 1982). 2 Con il secondo motivo denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 14 legge 14 dicembre 1973, n.829), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5. c.p.c.) - si censura la sentenza impugnata per -non avere applicato, alla dedotta fattispecie, il regime privatistico – in tema di trattamento di fine rapporto sebbene le Ferrovie dello stato fossero già - parimenti privatizzate all'atto della cessazione del rapporto di lavoro privatistico - intercorso con l'attuale ricorrente. Con il terzo motivo, il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale in riferimento agli art. 3, 36 e 38 della costituzione - dell'articolo 14 della legge 14 dicembre 1973, n.829, in quanto prevede "trattamenti altamente differenziati e, quindi, palesemente discriminatori" - in dipendenza esclusiva della "semplice circostanza, del tutto accidentale, della decorrenza del collocamento a riposo" – per il personale delle Ferrovie dello stato, in violazione del principio di uguaglianza (art. 3 cost.), nonché dei principi "di proporzionalità e di equità" (art. 36 e 38 cost.). Il ricorso non é fondato.
3.Invero é ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 6738, 6767, 5589, 1936/2002), il principio secondo cui la disciplina dell'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato è diversa a seconda che la cessazione del servizio sia avvenuta prima o dopo il 31 dicembre 1995: fino a quella data, infatti, la contrattazione collettiva poteva a pena di nullità delle clausole eventualmente difformi – includere, - nella base di calcolo dell'indennità, soltanto gli emolumenti (ultimo stipendio mensile, eventuale assegno personale pensionabile e compenso per ex combattenti) inderogabilmente elencati nella disposizione di legge in - materia (art. 14 della legge n. 829 del 1973, nonché successive integrazioni), rimasta inalterata anche dopo la privatizzazione delle Ferrovie dello stato e la trasformazione di detta indennità da previdenziale a retributiva (anche in 3 forza del richiamo esplicito dell'art. 13 della legge n.294 del 1995) – mentre, a partire dal 1° gennaio 1996, sono legittime clausole contrattuali diverse, anche in deroga, tuttavia, alla retribuzione onnicomprensiva, dalla legge assunta a base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 2120 e 2121 C.C.). Né il principio di diritto prospettato risulta in contrasto con la costituzione - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 14223/2000, 2955/97) in quanto, qualora si succedano nel tempo - trattamenti retributivi diversi, in relazione ad una stessa posizione lavorativa - per effetto di modifiche normative – non ne risulta violato, tuttavia, il principio di uguaglianza (di cui all'art.3 cost.), in quanto il principio stesso impone il trattamento identico in situazioni parimenti identiche e, perciò, non trova applicazione alla successione, nel tempo, di situazioni identiche regolate diversamente, in quanto lo stesso fluire del tempo costituisce, di per sé, elemento idoneo a diversificare le situazioni ed a giustificarne il trattamento. parimenti diverso (in tal senso, vedi, per tutte, Corte cost. n. 108/2002, 441/89, 159/87). Peraltro la stessa diversità di trattamento non é, da sola, idonea a violare il principio di proporzionalità della retribuzione (art. 36 cost.), mentre non trova applicazione - ad una indennità, divenuta di natura retributiva – il principio di adeguatezza delle prestazioni previdenziali (art. 38, 2° comma, cost.).
4.Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.), in quanto non trova applicazione - in dipendenza della natura retributiva e non previdenziale dell'indennità di buonuscita dei dipendenti delle Ferrovie dello stato - l'esonero del lavoratore (art. 152 disp.att.c.p.c.) dalla condanna alla rifusione delle spese processuali (vedi per tutte, Cass. n. 9336, 7173/2001), e vamoliquidate come da dispositivo-
P.Q.M.
Rigeda La Corte il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 30,00 , oltre euro 1.500 (millecinquecento) per onorario. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2003 Il Consigliere estensore Il Presidente Лилия да вна Vincenzofe les Curse Javelle Depositato in Cancelleria joggi♦ સપ્ટે 2013 MA IL CANCELLIERE Thone I 0 3 A D 1 S 3 , S . 5 O A T L : T R L , N A O ' A B L S 3 E L I 7 E R D - S D 8 I - A I N 1 T S S 1 G N O O E P S E A I G M D I A G E A E , O L D O T R T E I T A T R E L I N L G D E S E I O D 5 ...