Sentenza 9 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/02/2001, n. 1848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1848 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O B E N E , C 1 E A 9 N P 9 1 O I - I Z 1 D 1 A - E R 1 T C 2 S I I . D G L E U 9 I R 3 G A E D E 6 E 4 N T 0 1 848 /0 1 . . REPUBBLICA A N T T E T S S I R E ( A SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto 1^ sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: negoziazione assegno dr. Pellegrino Senofonte Presidente illecita e danni. dr. Vincenzo Ferro Consigliere R.G. N. 7205/97 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere dr. Francesco Felicetti Consigliere Cron.3951 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. ha pronunciato la seguente: Ud. 09.11.2000 S ENT ENZA sul ricorso iscritto ai n.ri 7205 del Ruolo General CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE degli affari civili dell'anno 1997, proposto Richiesta copia studio- dal Sig. IL SOLE 24 ORE DA CASEARIA BRESCIANA, soc.coop. a r.l., in persona de per diritti L. 2000 9 FEB. 2001 IL CANCELLIERE legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, V. Pierluigi da Palestrina n. 19, presso l'avv. Giovanna Angela Dettori Masala, che la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso. CANCELLERIA RICORRENTE
CONTRO
BANCA POPOLARE DELLA MARSICA s.p.a., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, V.Anapo n.29, presso l'avv.Dario Di Gravio, uni- 2068 2000 t 2 w tamente all'avv. Cesidio Di Gravio, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Giudice di pace di Avezzano n. 54/96 del 6 luglio 1996. Udita, all'udienza dell'8 no- vembre 2000, la relazione del Cons.dr. Fabrizio Forte. Udito il P.M. dr. Dario Cafiero, che conclude per l'i- nammissibilità o il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il giudice di pace di Avezzano, con sentenza del 6 lu- glio 1996, accoglieva l'opposizione della Banca popo- lare della Marsica al decreto che le ingiungeva di pa- gare £.846.958 alla soc.coop. a r.
1. Casearia Brescia- na, emesso per avere l'opponente pagato un assegno non trasferibile di detto importo tratto a favore dell'op- posta, a soggetto che lo aveva negoziato senza essere legittimato, mancando di procura della società. Il giudice rilevava che non vi erano i presupposti per l'emissione del decreto, costituendo la condotta della Banca un illecito extracontrattuale, per il quale chi agiva in giudizio doveva dimostrare la colpa o il dolo dei dipendenti della stessa nel negoziare l'assegno e il danno subito, non provato nel caso;
il decreto era quindi da revocarsi, con spese a carico dell'opposta.
3- Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Casea- ria Bresciana, per cinque motivi;
la Banca Popolare della Marsica resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza del giudice di pace, relativa a un credito inferiore a due milioni di lire è, ai sensi dell'art. 113 cpv.c.p.c., presuntivamente applicativa dell'equi- tà ed impugnabile per cassazione per l'art. 111 Cost. (Cass. S.U. 14 dicembre 1998 n. 12542), nel solo caso di violazione di norme processuali, costituzionali e comunitarie di rango superiore e per inesistenza, ap- parenza o radicale e insanabile contraddittorietà di motivazione (Cass. S.U. 15 ottobre 1999 n. 716), dato che il controllo di legittimità consente solo la veri- fica esterna dell'esercizio dell'equità. Nel ricorso si censura la sentenza di merito per avere violato le seguenti norme: 1) gli artt. 132 n. 4 e 161 c.p.c., per cui la decisione sarebbe nulla perchè pri- va di riferimenti all'assegno negoziato e al rapporto controverso;
2) gli artt. 633 e 634 c.p.c., 43, co. 2° R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, 2043, 2049 e 1992 c.c., anche per omessa o insufficente motivazione, per non avere il giudice di pace qualificato come danno il pa- gamento a soggetto non legittimato dell'assegno, da ritenere prova scritta del credito;
3) gli artt. 2043, 2049, 1992 c.c. e 43 del R.D. n. 1736 del 1933, in re- lazione pure all'art. 42 della Cost., stante l'esisten- za del danno negato dal giudice di pace e la mancata tutela della posizione dell'ordinatario dell' assegno;
4) gli artt. 2043, 2049, 1992 c. c. e 43 R.D. n. 1736/ 33, per omessa o insufficiente motivazione sul dolo o sulla colpa del dipendente che ha pagato l'assegno,con condotta della quale è responsabile la banca;
5) l'ar- t. 113 c.p.c. e gli artt. 2043, 2049 c.c. e 42 Cost. per non aver il giudice valutato l'illegittima sottra- zione dell'assegno e del diritto in esso incorporato. Escluso il primo motivo, tutti gli altri deducono vio- lazioni di norme sostanziali sull'esistenza del credi- to di cui al decreto, sulla responsabilità della banca per condotte del suo dipendente, sul dolo o sulla col- pa di questo e sull'illegittimo pagamento del titolo, anche se apparentemente la ricorrente fa riferimento a norme processuali, come gli art. 633 e 634 c.p.c. o costituzionali, come l'art. 42 Cost.; i detti motivi, come anche la denunciata insufficiente motivazione della sentenza impugnata, alla luce di quanto affer- mato in premessa sui limiti della ricorribilità per cassazione delle sentenze dei giudici di pace, sono tutti inammissibili. Il motivo di ricorso sulla nullità della sentenza per 5 mancanza di riferimento all'assegno indebitamente pa- gato, è ammissibile ma infondato, in quanto il giudice di pace riferisce chiaramente la negoziazione dell'as- segno in favore di un terzo non legittimato dalla ban- ca come titolo del credito azionato con l'ingiunzione, rilevando esattamente che tale condotta può dar luogo a responsabilità extracontrattuale della banca stessa e non ad una pretesa liquida ed esigibile, azionabile a mezzo di decreto ingiuntivo. In conclusione il primo motivo di ricorso è infondato e gli altri sono inammissibili. Giusti motivi consentono di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 novembre 2000. Il presidente Il consigliere estensorJoly O L L O B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E IL CANCELLIERE Prima vile Andalpanchi ) Depositate i liria E 4 7 C 3 . 9 FEB. 2001 A N P , I 1 D 9 9 E 1 - IL CANCELLIERE C 1 I E 1 N - D 1 O U 2 I I Z . G L A R E 9 T 3 S N I . E G T E 6 S R 4 I ( . A T D T E R T A N E S E