Sentenza 16 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di ricusazione, il difensore dell'imputato latitante o evaso è legittimato a proporre la dichiarazione di ricusazione in nome e per conto del proprio assistito, anche se sprovvisto di apposito mandato, giacché la disposizione contenuta nell'art.165, comma 3, cod proc. pen. - secondo cui l'imputato latitante o evaso è rappresentato ad ogni effetto dal proprio difensore - si riferisce, allo scopo di assicurare il più ampio esercizio del diritto di difesa, anche ai diritti ed alle facolta che la disciplina processuale riserva personalmente all'imputato non latitante o non evaso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2001, n. 18908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18908 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 16/02/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 1128
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO " N. 028362/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI TO N. IL 22/09/1965
avverso ORDINANZA del 19/05/2000 CORTE APPELLO di ROMA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. OSSERVA
1. Con ordinanza del 19 maggio 2000, la corte di appello di Roma dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta da DI TO nei confronti dei giudici componenti il collegio della corte di assise di Latina per aver emesso il 3 marzo 2000 nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, anticipando il giudizio sulla sua colpevolezza.
Secondo la corte territoriale, la dichiarazione era per un verso tardiva - avendola il IC presentata oltre i tre giorni previsti dall'art. 38 c.p.p., a nulla rilevando il suo stato di latitanza, dal momento che le notificazioni al latitante sono eseguite mediante consegna di copia dell'atto al difensore, che lo rappresenta ad ogni effetto (art. 165 c.p.p.) - e per altro verso infondata, alla luce delle numerose decisioni della Corte costituzionale sul tema dell'incompatibilità del giudice, sicché, a parte l'assoluta infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p., doveva escludersi che la valutazione compiuta con l'emissione del provvedimento impositivo della misura custodiale avesse la connotazione dell'"indebito", stante la possibilità in ogni caso dell'imputato di proporre impugnazione avverso lo stesso con richiesta di riesame al tribunale della libertà.
Ricorre per cassazione il IC tramite il proprio difensore di fiducia, che deduce, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che, malgrado la conoscenza legale dell'atto sancita dall'art. 165 c.p.p., egli era titolare di un autonomo e personale diritto ad effettuare la dichiarazione di ricusazione, essendo questa un atto strettamente di parte e, quindi, non essendo prevista dalla legge una dichiarazione di ricusazione proposta dal difensore per conto del suo assistito, essa doveva ritenersi tempestiva. La difesa del ricorrente, inoltre, assumendo che mediante l'ordinanza coercitiva e le successive dichiarazioni rese dal presidente del collegio in una conferenza stampa si era inteso asseverare un pregiudizio nei suoi confronti, reiterava la proposizione della questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 comma 2 e 37 comma 1 lett. a) c.p.p. in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost, assumendo che quelle norme, nella loro attuale formulazione, limitavano l'esercizio del diritto di difesa e il diritto dell'imputato ad un giusto processo.
2. Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato, essendo sufficiente osservare che - contrariamente a quanto sostiene la difesa del ricorrente - il difensore del latitante (o evaso), come era all'epoca il IC, è sempre legittimato a proporre la dichiarazione di ricusazione in nome e per conto del suo assistito, anche senza essere munito di mandato speciale, perché il difensore, in tal caso, rappresenta, a norma dell'art. 165 comma 3 c.p.p., "ad ogni effetto" (Cass., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Battaggia, in Cass. pen. mass. ann., 1995, n. 694, p. 1160, dove viene precisato, tra l'altro, che la disposizione dell'art. 165 comma 3 c.p.p., secondo la quale "l'imputato latitante o evaso è rappresentato ad ogni effetto dal difensore," ha una portata più ampia di quanto non indichi l'intitolazione dell'articolo in cui è contenuta, che si riferisce alle sole notificazioni, perché ricomprende - in conformità con la ratio ispiratrice della norma, che è quella di assicurare la piena tutela della difesa - anche quei casi in cui il codice di rito riserva personalmente all'imputato non evaso e non latitante l'esercizio di determinati diritti o facoltà processuali, come è appunto la proposizione della dichiarazione di ricusazione). Correttamente quindi la corte di appello di Roma ha rilevato, con l'impugnata ordinanza, la tardività della dichiarazione di ricusazione proposta dal IC.
Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, esso è del pari infondato, essendo principio giurisprudenziale ormai consolidato (Cass., Sez. 1^, 16 dicembre 1998, n. 6443, Albanese) che l'emissione di provvedimenti sulla libertà personale di un imputato nei cui confronti è in corso il dibattimento non legittima la ricusazione di uno o più giudici del dibattimento stesso, atteso, da un lato, il carattere eccezionale delle prescrizioni in tema di ricusazione e tenuto conto, dall'altro, che il provvedimento preso si inserisce nel giudizio del quale il giudice è correttamente investito e per il quale provvedimento l'ordinamento gli riconosce la competenza, che, perciò, non può essere, poi, causa della sua incompatibilità. L'imparzialità del giudice, invero, non può dirsi in via generale intaccata da una qualsivoglia valutazione compiuta nello stesso procedimento, perché altrimenti ne risulterebbe una radicale negazione del concetto stesso di procedimento, dovendosi aver riguardo solo alla definitività del provvedimento in una fase del giudizio (Cass., Sez. 1^, 6 ottobre 1993, Favia). Manifestamente infondata, da ultimo, è la proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 comma 2 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, che abbia adottato un provvedimento cautelare personale non possa partecipare al giudizio. Si tratta di una questione non nuova, che la Corte costituzionale ha dichiarato peraltro manifestamente infondata (ord. 1 dicembre 1999, n. 443, in Giust pen., 2000, 1^, 112) ed aveva già dichiarato inammissibile con la sentenza n. 51 del 1997 e con le ordinanze n. 366 del 1997 e n. 206 del 1998, sul rilievo che si "... finirebbe con l'attribuire alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso del giudizio del quale il giudice è già investito, sicché lo stesso giudice sarebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto ad istanza di parte", con la conseguente palese violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.
Riferita agli artt. 24 e 11 della Costituzione, la questione sollevata resta parimenti infondata, sia per le considerazioni dianzi svolte sulle notificazioni al latitante, finalizzate espressamente dalla legge alla piena tutela del diritto di difesa, sia avuto riguardo ai principi del "giusto processo", che investono essenzialmente il rispetto della regola del contraddittorio nella formazione della prova e non anche la tutela della libertà personale dell'imputato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere pretestuoso delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 comma 2 e 37 comma 1 lett. a) c.p.p. in riferimento agli artt,. 24 e 111 della Costituzione;
dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 2.000.000 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2001