Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2003, n. 15832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15832 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula A Repubblica Italiana nome popolo italiano4 5832/0 3 2 Sezione Lavoro Composta dai seguenti Magistrati: Oggetto: Prev. Soc. Dr. Guglielmo Sciarelli Presidente R.G. n. 7979/2001 Dr. Donato Figurelli Consigliere rel. Cron. 32245 Dr. Federico Roselli Consigliere Rep. Dr. Antonio Lamorgese Consigliere Ud.22.04.2003. ells Dr. Giuseppe Cellerino Consigliere Ha pronunziato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: FA AN, rappresentato e difeso dall'avv. Varso Gabellini e domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, giusta procura speciale a margine del ricorso, ricorrente;
CONTRO
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente e legale rappresentante prof. Massimo Paci, rappresentato e difeso, congiuntamente o separatamente, dagli avvocati Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Nicola I " Valente, giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, e con i medesimi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura Centrale INPS, 2362 -· 1 resistente con procura;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Grosseto in data 8 - 19 giugno 2000, n. 574/2000, n. 1065/1997 R.G.A.C.; · udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 22 aprile 2003; udito l'avv. Varso Gabellini per il ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. fund - 2 - Svolgimento del processo. Con ricorso depositato in data 29.9.1995 il signor AN FA adiva il PR di Grosseto, giudice del lavoro, assumendo di aver perduto oltre i due terzi della capacità lavorativa, svolta quale commerciante di bestiame, chiedendo la condanna dell'INPS al pagamento dell'assegno di invalidità, negato a seguito della domanda amministrativa proposta il 18.5.1994. L'Istituto resistente invocava il rigetto della domanda di cui al ricorso, stante la dedotta insussistenza del grado di invalidità indennizzabile, a norma della Il giudice adito, espletata c.t.u., con sentenza resa in data 2- 15.7.1996, Juvell legge n. 222 del 1984. riconosciuta la sussistenza della lamentata riduzione della capacità lavorativa - decorrente secondo il c.t.u. dall'epoca della consulenza tecnica - dichiarava + che il ricorrente aveva diritto all'assegno di invalidità dal 1°.1.1996, condannando l'INPS al pagamento dei ratei, oltre agli accessori di legge. Avverso detta sentenza il FA proponeva appello, sostenendo che il diritto ad ottenere l'assegno de quo decorreva dal 1° giugno 1994, e deducendo che lo stesso PR aveva fatto retroagire la data di decorrenza della prestazione all'inizio del 1996, in periodo anteriore alla data del 1 aprile 1996, indicata dall'ausiliario. Costituitosi in giudizio, l'INPS contestava la fondatezza dell'appello avversario, chiedendone il rigetto. Prodotta documentazione, espletata consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza - 19 giugno 2000 il Tribunale di Grosseto rigettava l'appello e in data 8 dichiarava irripetibili le spese. Osserva il Tribunale che non poteva essere espresso un giudizio di fondatezza M 3 dell'appello, sulla base degli accertamenti peritali svolti in entrambi i gradi del giudizio e delle ulteriori risultanze probatorie;
che le consulenze tecniche espletate non evidenziavano dati sintomatici, in base ai quali concludere per il raggiungimento della soglia invalidante fin dall'epoca della domanda amministrativa, e ciò anche in relazione all'accertamento tecnico svolto in grado di appello, che aveva evidenziato la diagnosi, formulata con riferimento all'anno 1994, di "vasculopatia ats generalizzata, spondiloartrosi, xerosi cutanea"; che l'accertamento della riduzione della capacità di guadagno entro il limite pensionabile andava effettuato con criteri più rigorosi nei confronti di un lavoratore autonomo. Avverso detta sentenza il FA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 21 L'Istituto intimato ha depositato solo procura speciale. Motivi della decisione. Con il primo motivo, denunziando insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce che il Tribunale non ha ritenuto di condividere il parere del proprio ausiliario, sul presupposto che mancherebbero nella relazione del c.t.u. riscontri oggettivi del raggiungimento della invalidità pensionabile alla data della domanda amministrativa, ma che l'assunto del Tribunale non appare condivisibile, avendo esso dato risalto a dati apparentemente non favorevoli alla tesi dell'invalidità alla data della presentazione della domanda o ad altri non determinanti, trascurando di dare evidenza a riscontri e valutazioni del c.t.u. del Tribunale, che aveva, con persuasive argomentazioni, dimostrato - 4 che la malattia principale riscontrata, e cioè la vasculopatia aterosclerotica con ischemia, era già presente all'epoca della domanda amministrativa - valutazione dalla quale il Tribunale si era discostato con affermazioni apodittiche -; il giudice di appello non aveva poi considerato che il primo consulente aveva fatto decorrere la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa dell'assicurato in concomitanza con la visita peritale, il che appariva privo di logica, dato che le infermità, salvo casi eccezionali, sono normalmente preesistenti all'epoca della loro constatazione. Con il secondo motivo, denunziando erronea ed insufficiente motivazione, in elv relazione all'artt. 360 n. 5 c.p.c., il ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha applicato nel caso di specie il principio che l'accertamento della riduzione della capacità di lavoro e di guadagno entro il limite pensionabile va effettuato con criteri più rigorosi allorchè si tratti di lavoratore autonomo, svolgendo il FA attività di commerciante di bestiame, che si svolge con prestazione personale, non demandabile ad altri, tenuto conto in particolare che il predetto viveva solo e non avrebbe potuto avvalersi dell'aiuto dei familiari;
di tal che il principio enunciato dal Tribunale - con riferimento alla giurisprudenza di legittimità -, sebbene astrattamente corretto, non essendo in concreto esistenti le circostanze di fatto, che ne erano il presupposto, non trovava applicazione nel caso in esame. Osserva la Corte che è infondato il primo motivo di ricorso, in quanto le censure del ricorrente non colgono nel segno, avendo il Tribunale adeguatamente motivato, sulla base delle consulenze tecniche espletate, la propria valutazione in ordine alla decorrenza del raggiungimento della soglia invalidante, confermando la data del 1° gennaio 1996, stabilita dal PR, - 5- quale data di decorrenza del diritto all'assegno di invalidità. Il Tribunale ha invero evidenziato che lo stesso c.t.u. d'appello, pur avendo affermato che la salute del FA era compromessa "in misura rilevante in epoca antecedente alle operazioni di CTU del marzo 1996” (prima consulenza), aveva precisato che l'esordio della patologia era stato scarsamente significativo sul piano clinico, avendo trovato, nelle fasi iniziali, esclusivo riscontro sintomatologico, atteso che il FA aveva “sempre lamentato ipoastenia agli arti inferiori e sindrome vertiginosa", della cui veridicità non si dubitava, ma che non offriva elementi di riscontro per la ell verifica in ordine al presumibile raggiungimento del grado di invalidità con - anno di presentazione della domanda riferimento all'anno 1994 amministrativa - benchè allora fosse stata formulata la diagnosi di "vasculopatia ats generalizzata, spondiloartrosi, xerosi cutanea". Il Tribunale motivatamente osservava infatti che come precisato dal primo c.t.u., $ quest'ultima malattia, benchè aggravatasi periodicamente, non rivestiva valore nella valutazione del grado di invalidità, mentre le altre, a tale epoca, non avevano incidenza invalidante, almeno in grado pari a più di due terzi previsto dalla legge, atteso che in tale momento rilevava la menomazione in atto dell'organismo e non quella prevedibile e potenziale. La progressione osservava il Tribunale era stata evidenziata da un ricoverodella malattia - risalente al luglio 1995 e dovuto a "patologia ischemica a carico dell'encefalo" e nell'ulteriore degenza ospedaliera per infarto miocardico acuto, verificatosi nell'aprile 1996. Pertanto sia pur in eccezione al principio di cui a Cass. n. 3047 del 1996 - non coincidenza di norma del momento di insorgenza dello stato invalidante con quello del deposito della relazione del 6 c.t.u. -,nella specie, sulla base delle risultanze cliniche, il superamento della soglia di invalidità era stato implicitamente riferito, secondo il Tribunale, ad epoca ragionevolmente ed immediatamente precedente al momento degli accertamenti del c.t.u. di primo grado, che risalivano al 6.3.1996. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso. Il ricorrente non discute l'esattezza del principio affermato dal Tribunale con richiamo alla giurisprudenza di questa Corte ( Cass. n. 11799 del 1997), ma assume l'inapplicabilità nella specie del principio stesso relativo ai criteri - più rigorosi richiesti per l'accertamento dell'invalidità pensionabile nei confronti dei lavoratori autonomi -, e che, vivendo egli solo e non potendo allfrav er avvalersi dell'aiuto dei familiari, non sussistevano le circostanze di fatto, che giustificavano detto principio. La censura non può essere condivisa, tenuto conto dei criteri complessivi, che ispirano il principio stesso, e richiamati dal Tribunale, non essendo, tra l'altro, contestato dal ricorrente, che sussisteva la possibilità del FA di organizzare, almeno in parte, la propria attività secondo le personali esigenze e di concedersi pause nello svolgimento di essa, anche se la particolarità dell'attività di commerciante di bestiame comportava la necessità di una prestazione preminentemente personale per la valutazione della qualità della merce e per la determinazione del prezzo di vendita o di acquisto, scaturente dalla esperienza personale del commerciante. Il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, avendo l'Istituto intimato depositato solo procura speciale, senza partecipare alla discussione orale.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. - 7- Così deciso in Roma il 22 aprile 2003. 3 . 3 7 1 E 1 - 3 G 8 N A L 5 - G L E E L D 1 O L . ' R T S E A I S E L 0 D A R T I I I N T D E R I T S G O R , E A D Y S E N E T A 1- Il Presidente (dr. Guglielmo Sciarelli) Il Consigliere estensore forato mill (dr. Donato Figurelli) IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A 22 OTI 2003 N E R E M Joggi, U S 2 0 IL CANCELLIERE 1 1 whe Elle - 8 -