Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2024, n. 41233
CASS
Sentenza 1 ottobre 2024

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Massime1

La rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo, per il giudice, di nominare all'imputato, che non abbia provveduto a una nuova designazione fiduciaria, un difensore d'ufficio, essendo quello rinunciante onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina, circostanza cui consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, in pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia, oltre che l'imputato, nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino alla nuova nomina.

Commentario1

  • 1Rinuncia al mandato e ritardata nomina del difensore: rilevano solo se ledono il diritto di difesaAccesso limitato
    Alberto Cisterna · https://www.altalex.com/ · 5 novembre 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2024, n. 41233
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41233
Data del deposito : 1 ottobre 2024

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