Sentenza 12 luglio 1999
Massime • 1
Per il disposto dell'art. 9 della legge fallimentare, la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Tale luogo, che si identifica con quello in cui si svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, coincide di regola, con la sede legale a meno che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta, mentre è irrilevante ai fini della determinazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, il trasferimento della sede legale della società quando ad essa non corrisponda un reale trasferimento del centro propulsore dell'impresa, ovvero quando il trasferimento intervenga nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, o infine quando al compimento degli atti formali di esso non si accompagni l'effettivo esercizio dell'attività di impresa della nuova sede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/1999, n. 7331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7331 |
| Data del deposito : | 12 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Ugo VITRONE - Presidente -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
IN.CA. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL VIGNOLA 5, presso l'avvocato C. SINDONA, rappresentata e difesa dagli avvocati ANGELO DEL VECCHIO, CARMINE PASCARELLA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
NUOVA DUBLO SpA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 240/97 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 04/11/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/05/99 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro DE NUNZIO con le quali si chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza del Tribunale di Napoli a trattare il fallimento de quo.
LA CORTE DI CASSAZIONEletto il ricorso per regolamento di competenza proposto dalla IN.CA
s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Avellino in data 31 ottobre - 4 novembre 1997 con la quale detto Tribunale si è dichiarato incompetente a dichiarare il fallimento di detta società in favore del Tribunale di Napoli;
letta la memoria difensiva della IN.CA s.r.l.;
ritenuto che va disattesa V istanza di integrazione del contraddittorio nel confronti della Linclalor s.p.a., che resta estranea al presente procedimento, avendo proposto istanza di fallimento dinanzi al Tribunale di Napoli, e non a quello di Avellino;
lette le conclusioni scritte del p.m., il quale ha così testualmente osservato:
"Il ricorso è infondato.
Per il disposto dell'art. 9 legge fall. la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si presume coincidente con quello della sede legale, fino a che non risulti dimostrato il contrario. Ne consegue che nel caso in cui il trasferimento della sede legale dell'impresa sia stato immediatamente precedente o successivo all'istanza di fallimento o non sia stato seguito da quello del centro dell'attività amministrativa e direttiva dell'impresa e dalla prosecuzione dell'attività di questa, deve escludersi lo spostamento di competenza per la dichiarazione di fallimento dal tribunale della sede originaria a quello della nuova sede legale (Cass. 13098/95;
151/96).
Quindi "il trasferimento della sede legate è irrilevante quando i relativi atti formali posti in essere non corrispondono ad un effettivo mutamento della sede operativa, ovvero quando esso intervenga nell'imminenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento od, infine, quando al compimento degli atti formali di trasferimento non si accompagni l'esercizio di un'attività d'impresa nella nuova sede" (Cass. 15/96). E ancora, "il trasferimento della sede legale in concomitanza dello stato di crisi che precede la dichiarazione di fallimento non giustifica la presunzione di coincidenza della nuova situazione legale e formale con quella effettiva, ai fini della competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento ex art. 9 legge fall., essendo prassi ricorrente, di fatto, gli spostamenti plurimi della sede legale in presenza della crisi imprenditoriale, allo scopo di sottrarsi alle azioni esecutive dei creditori e di ritardare l'evidenziazione dell'insolvenza ai fini concorsuali, salva la dimostrazione in concreto dell'esercizio dell'attività degli amministratori nella nuova sede" (Cass. 5872/95). Infine, "ai fini della competenza territoriale a decidere sul fallimento, la sede principale, o effettiva, dell'impresa deve essere individuata alla data di presentazione (deposito in cancelleria) dell'istanza di fallimento, ovvero, in caso di procedimento d'ufficio, alla data del provvedimento con cui si dispone la comparizione del debitore in camera di consiglio, con la conseguenza che, in base al principio della perpetuatio iurisdictionis, diviene irrilevante ogni successivo spostamento di sede" (Cass. 7798/95). Dagli atti emerge quanto segue:
- la s.p.a. Nuova BL ha proposto istanza di fallimento in data 20.7.97;
a quella data la sede legale era in Avellino, a seguito di trasferimento intervenuto tre mesi prima;
nell'assemblea straordinaria del 14.4.1997 veniva deliberato il trasferimento della sede legale da CA (Na), via Biagio Nardi n. 41, ad Avellino, via S. Pescatori n. 64;
- le fatture relative al credito Nuova BL si riferiscono a rapporti commerciali dell'anno 1996 e degli inizi del 1997;
- LI De FA, amministratore della IN.CA, lasciava la sua carica il 5.12.1996 (ma, come da rapporti con la Nuova BL, continuava di fatto ad amministrare) e a lui subentrava formalmente la sua anziana madre CE Barra;
- in data 7.3.1997 sull'unico cespite della società veniva iscritta ipoteca in favore del Credito Italiano per L. 360.000.000. Da questi elementi di fatto emerge con evidenza che il trasferimento della sede legale da CA ad Avellino fu solo fittizio e non reale.
Esso rientra tra quelle operazioni poste in essere per ritardare ed ostacolare l'accertamento dello stato di crisi dell'impresa ormai in atto. Così che resta rilevante la sede legale ed effettiva immediatamente precedente al trasferimento dalla sede (CA) presso la quale l'impresa aveva operato";
ritenuto che dette conclusioni meritano di essere totalmente condivise;
ritenuto infine che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo svolto la s.p.a. Nuova BL attività difensiva;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione Civile, il 20 maggio 1999. Depositato in Cancelleria il 12 luglio 1999