Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/1999, n. 7331
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Sentenza 12 luglio 1999

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Per il disposto dell'art. 9 della legge fallimentare, la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Tale luogo, che si identifica con quello in cui si svolge prevalentemente l'attività amministrativa e direttiva, coincide di regola, con la sede legale a meno che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta, mentre è irrilevante ai fini della determinazione del tribunale competente a dichiarare il fallimento, il trasferimento della sede legale della società quando ad essa non corrisponda un reale trasferimento del centro propulsore dell'impresa, ovvero quando il trasferimento intervenga nell'imminenza della dichiarazione di fallimento, o infine quando al compimento degli atti formali di esso non si accompagni l'effettivo esercizio dell'attività di impresa della nuova sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/1999, n. 7331
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7331
    Data del deposito : 12 luglio 1999

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