Sentenza 26 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/01/2004, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. LUPO Ernesto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CC CC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE AVEZZANA 31, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GUIDI, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato GIANANTONIO TESTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA SI SPA, con sede in Torino, in persona del suo procuratore Dr. Marco Pellicolari, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo Studio dell'avvocato FERDINANDO ROSELLI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
TT IN, RG TI;
- intimati -
avverso la sentenza n, 1281/01 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione 4^ Civile, emessa il 12/04/01 e depositata il 15/05/01 (R.G. 1008/99);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 17/11/03 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si rigetti il ricorso con le conseguenze di legge.
LA CORTE PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 25-29/7/97, CC CC - premesso che il 27/2/93 si trovava a piedi sul ciglio della strada in Lentate sul Severo, allorché era stato investito dal ciclomotore Piaggio 50 c.c., di IN TT, condotto da TI RG e assicurato presso la TA SIURAZIONI s.p.a.; che in seguito al sinistro aveva riportato la frattura scomposta biossea 3^ medio gamba destra e distacco parcellare stiloide ulnare polso sinistro, come descritti nella relazione medicolegale che produceva - tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza TI RG, GI TT e TA SIURAZIONI s.p.a., chiedendo accertarsi la responsabilità di RG nella causazione del sinistro e la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.
Costituitisi in giudizio, i convenuti eccepivano in via preliminare l'intervenuta prescrizione biennale, alla data del 5/5/95, del diritto esercitato dall'attore, evidenziando che dalla lettera raccomandata del 5/5/93 non risultavano validi atti interruttivi sino alla raccomandata 23/5/96; nel merito contestavano l'an e il quantum. Con sentenza n. 2507/89 in data 24/9-9/12/98, il Tribunale di Monza, in funzione monocratica, accoglieva l'eccezione di prescrizione e, pertanto, dichiarava estinto per tale ragione il diritto fatto valere dall'attore, compensando totalmente le spese processuali. Il gravame proposto dall' ADDUCI ed al quale avevano resistito la TT, il RG e l' TA AS.NI s.p.a. era rigettato dalla Corte di Appello di Milano, con sentenza 15 maggio 2001 e condanna dell'appellante alle spese del grado condividendo l'apprezzamento del primo giudice circa la prescrizione, sulla scorta della più recente giurisprudenza di legittimità.
Ha proposto ricorso per Cassazione l' ADDUCI, sulla base di due motivi, illustrati anche con memoria. Ha resistito l' TA AS.NI con controricorso.
Osserva in diritto, conformemente al P.G.:
che "il ricorrente ha impugnato con due motivi, la sentenza della Corte di Appello di Milano, deducendo, con il primo, la violazione dell'art. 2947, commi 2 e 3, c.c., e, con il secondo, vizi di motivazione relativamente alla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti;
che entrambi i motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati;
con riguardo al primo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto, statuito di recente dalle Sezioni Unite della S.C., con sentenza 2002/ 5121, secondo cui "in tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima"; il secondo, invece, concernente la mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti sulle modalità del sinistro, deve ritenersi assorbito dal rigetto della censura precedente in ordine alla ritenuta prescrizione del diritto al risarcimento;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, ai sensi dell'art. 375, co. 2 c.p.c.; mentre l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale, appena composto, induce alla compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 17 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004