Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2319 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN 02 319 /02 REPUBBLIC EL POPOLO ALIA JO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 11086/99 Consigliere Cron. 5572 Dott. Pietro CUOCO Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Rep. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Ud. 21/11/01 Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'RI VI, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CALCEDONIO PORZIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONELLI CAMPOSARCUNO, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIO BALLETTI, 4514 FRANCESCO SANTONI, giusta procura speciale atto notar -1- MATTEO RENATO CIACCIA di Napoli del 2/5/2000 rep. n°168886; resistente con procura avversO la sentenza n. 4288/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 16/11/98 R.G.N. 47456/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso of in subordine il rigetto;
e rigetto per il resto, -2- periodi in cui non era stato imbarcato non era stato a disposizione della società, che il ricorrente era decaduto dall'impugnare il licenziamento intimatogli con comunicazione del 25.3.1996, avendolo contestato solo con lettera dell'11.6.1996, oltre il termine di cui all'art. 6 della legge n. 604/66. Con sentenza del 17 giugno 1997 il Pretore rigettava il ricorso. L'appello del lavoratore, cui resisteva la società, veniva rigettato dal Tribunale di Napoli con sentenza depositata il 16 novembre 1998. Il Tribunale osservava che l'art. 1 del ccnl 24 novembre 1994 per l'imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 TSL richiede, ai fini del riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che il marittimo presti ininterrotto servizio alle dipendenze della stessa società, anche se in forza di più contratti di viaggio, per un periodo superiore a sei mesi, “con diritto per il marittimo al riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata con i successivi contratti di imbarco"; e che la norma precisa, poi, che "agli effetti del comma precedente sono considerati successivi tutti i contratti intervenuti" tra il marittimo e la società tra cui non vi sia un intervallo superiore a 60 giorni. Interpretando la norma, il Tribunale riteneva che l'unico requisito richiesto dal ccnl per il riconoscimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia la ininterrotta prestazione di attività in favore della stessa società per un periodo superiore a sei mesi, anche se in forza di più contratti di imbarco, e che, invece, l'intervallo non superiore a 60 giorni tra un contratto di imbarco e l'altro attenga ai contratti successivi, e cioè a quelli posti in essere dopo il periodo ininterrotto di sei mesi, e rilevi solo ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio. Non poteva, pertanto, riconoscersi il rapporto a tempo indeterminato, non avendo il D'IO prestato ininterrotto servizio, alle dipendenze della IA, per un periodo superiore a sei mesi. Il Tribunale osservava, poi, che non poteva essere ammessa la prova testimoniale richiesta dall'appellante per provare l'esecuzione di mansioni c.d. comandate a terra, nei periodi in cui non era imbarcato, attesa la genericità della circostanza dedotta, senza che fosse specificato in cosa consistessero tali mansioni. I giudici di secondo grado ritenevano, poi, irrilevanti le notazioni dell'appellante in ordine alla natura dell'azione tesa ad accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, osservando che la domanda di conversione dei rapporti di imbarco in un unico rapporto era stata rigettata per motivi sostanziali, relativi alla insussistenza delle condizioni richieste per la conversione, e non per motivi formali, relativi alla intervenuta decadenza ex art. 6 della legge n. 604/66. Quanto al licenziamento, il Tribunale riteneva che lo stesso era stato comunicato con la lettera del 25.3.1996, per disarmo della nave, e che solo successivamente, nella stessa lettera era stato contestato l'addebito di aver provocato l'incaglio della nave Caralis. La circostanza che entrambe le manifestazioni di volontà fossero contenute nella stessa missiva non escludeva che la stessa fosse, in primo luogo, una comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro;
donde la tardività della impugnazione del recesso contenuta nella lettera dell'11.6.1996, dovendosi escludere tale natura alla lettera inviata dal D'IO il 6.4.1966, nella quale il lavoratore, dopo aver fornito giustificazioni sull'addebito mossogli, dichiarava di 5 respingere la contestazione e di riservarsi “ogni diritto, ragione ed azione". Per la cassazione della sentenza di secondo grado ricorre, formulando tre motivi di censura, Vincenzo D'IO. La IA di Navigazione s.p.a. resiste con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362-1371 c.c. e dell'art. 2 della legge n. 230 del 1962, in relazione all'art. 1 del ccnl 24.11.1994 per l'imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 TSL. Assume che il Tribunale ha malamente interpretato la norma contrattuale, laddove ha ritenuto che, per il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato, occorra la ininterrotta prestazione di attività, a favore della stessa società, per un periodo superiore a sei mesi, e che, invece, l'intervallo non superiore a 60 giorni tra un contratto d'imbarco e l'altro attenga ai contratti successivi, e cioè a quelli posti in essere dopo il periodo ininterrotto di 6 mesi, e rilevi solo ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio. Deduce che, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, il requisito per la sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato è individuato dalla norma invocata nello svolgimento di attività a favore della medesima società per un periodo di tempo di almeno 6 mesi;
e che tale requisito può essere integrato o dallo svolgimento della prestazione attraverso un solo viaggio, o attraverso più viaggi, purché tra il viaggio successivo e quello precedente non intercorra un lasso di tempo superiore a sessanta giorni. Sostiene che a soccorrere tale interpretazione sono vari argomenti logico- 6 giuridici. In primo luogo, il fatto che il terzo comma dell'articolo 1 del contratto richiama l'integrale contenuto del secondo comma, comma che è formato da un'unica proposizione, nella quale si prevede che il contratto di lavoro è a tempo indeterminato se il marittimo lavora alle dipendenze della società per oltre sei mesi. La previsione di cui alla seconda parte del secondo comma dell'art. 1 non può che essere interpretata nel senso che la conseguenza dell'instaurazione, di fatto, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato è il riconoscimento, per il marittimo, di tutta l'anzianità di servizio maturata a partire dall'inizio del rapporto. Tale interpretazione si ricava indagando, come dispone l'art. 1362 c.c., quale sia la volontà delle parti e non limitandosi al senso letterale delle parole. Aggiunge che, se le parti avessero voluto escludere la previsione della trasformazione dei contratti a viaggio in un contratto a tempo indeterminato, avrebbero formulato il secondo comma tenendo ben distinte le due previsioni, e, cioè, quella dell'unico viaggio e quella dei viaggi successivi l'uno all'altro. Deduce che la previsione contrattuale riecheggia la previsione di cui all'art. 2 della legge 18 aprile 1962 n. 300, laddove si dispone che "il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di 7 assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge". Aggiunge che, a norma dell'art. 1366 c.c., il contratto deve essere interpretato secondo buona fede;
buona fede che in nessun caso consentirebbe di interpretare la norma nel senso di consentire al datore di lavoro, parte forte nel rapporto di lavoro, di aggirare così facilmente le norme a garanzia della stabilità del rapporto di lavoro. Il motivo è inammissibile. Viene denunciata violazione delle norme di ermeneutica contrattuale in relazione all'art. 1 del ccnl 24 novembre 1994 per l'imbarco degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 TSL, ma non viene riportato il testo della disposizione contrattuale, con violazione del noto principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., fra le tante, Cass., 19 marzo 2001; 12 aprile 2000 n. 3912). Né i pochi passi trascritti nella sentenza impugnata valgono a supplire tale omissione, atteso che la verifica della fondatezza delle censure di violazione delle norme di ermeneutica richiede l'esame del testo integrale dell'articolo o, quantomeno, dei commi che si assume riguardino i requisiti per il riconoscimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 244 c.p.c., la difesa del ricorrente assume che, al punto L del ricorso introduttivo, aveva specificamente dedotto: "tra un turno d'imbarco ed il successivo il ricorrente è sempre stato a disposizione della convenuta ed ha dispiegato in varie occasioni lo svolgimento di mansioni a terra, cd. comandate". Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il punto L del ricorso introduttivo è specifico, tanto è vero che la società convenuta ha preso posizione, sul punto, nella memoria di costituzione, articolando prova e narrando, concretamente, le modalità di fruizione di qualche indennità a titolo di riposo compensativo o ferie, dopo la formale risoluzione del contratto di viaggio. Il motivo è infondato. Il giudice del merito, cui è riservata la interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio, ha ritenuto eccessivamente generica la indicazione dei fatti sui quali era richiesta la prova (non essendo specificato in che cosa fossero consistite le mansioni a terra e con quali modalità di tempo e di luogo fossero state espletate), con conseguente inammissibilità della stessa. La difesa del ricorrente non indica perché e in qual modo tale interpretazione sia errata, ma, riportato il passo relativo, si limita a sostenere, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, che lo stesso è specifico, tanto che controparte avrebbe formulato, nella memoria di costituzione, una non precisata prova contraria, narrando della fruizione di indennità a titolo di riposo compensativo o ferie (il che è cosa diversa dal negare lo svolgimento di una non meglio precisata mansione a terra). Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, la difesa del ricorrente assume che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la volontà di risolvere il rapporto di lavoro risultasse espressa nella lettera datata 25.3.1966. Deduce che non si è tenuto conto del fatto che la lettera recava, all'inizio, 9 come oggetto, la dicitura “CONTESTAZIONE”, e che i giudici di appello non spiegano il motivo per il quale la IA risolve il rapporto di lavoro e poi concede al D'IO un termine di 5 giorni per giustificarsi;
si trattava di chiari "sintomi” dell'inizio di un procedimento disciplinare, che impedisce al datore di lavoro di irrogare qualunque sanzione prima del termine concesso per la giustificazione. Conferma di ciò si avrebbe nella conferma del provvedimento di risoluzione contenuta nella lettera del 29 aprile 1996. Critica, inoltre, la interpretazione della lettera del 6 aprile 1966, con la esclusione di una volontà di impugnazione al contenuto di tale missiva, nella quale è dato leggere “respingo la contestazione e mi riservo ogni diritto, ragione ed azione". Sostiene, infine, che, secondo l'orientamento di questa Corte (sentenza n. 11671 del 1995), l'azione diretta a far valere la nullità parziale del contratto a termine non è soggetta al termine di decadenza fissato dall'art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sicché il lavoratore può chiedere l'accertamento di tale nullità e il conseguente ripristino del rapporto anche dopo il decorso del suddetto termine, salvo che il prolungato disinteresse delle parti, dopo la cessazione di fatto del rapporto, faccia presumere l'estinzione dello stesso per mutuo consenso. Anche quest'ultimo motivo è infondato. Le censure di errata interpretazione delle lettere 25.3.1996 (che non conterrebbe la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro) e 6.4.1996 (che, respingendo l'addebito contestato e riservando ogni diritto, ragione ed azione, costituirebbe impugnazione del licenziamento), si limitano 101 0 a dare una diversa lettura a tali documenti, valorizzando, quanto al primo documento, l'argomento indicato come oggetto: contestazione. Non viene, però, spiegato perché i giudici del merito abbiano errato nel ritenere che, nella lettera 25.3.1996, la società abbia preliminarmente comunicato al lavoratore la risoluzione del rapporto di lavoro, a far data dal 19.3.1996, per una causa - il disarmo della nave sulla quale era imbarcato - -- del tutto indipendente da quanto successivamente contestato, nella stessa lettera. Né viene spiegato perché il rigetto della contestazione, contenuto nella seconda lettera, con la riserva di ogni diritto, ragione ed azione, dovrebbe includere il non contestato disarmo della nave (posto a fondamento della risoluzione del rapporto). Quanto ai termini entro i quali può essere fatta valere la nullità parziale di un contratto a termine, il richiamo operato alla giurisprudenza di questa Corte non è pertinente, atteso che nella fattispecie in esame non era in discussione la nullità dell'ultimo contratto di imbarco, ma la dedotta trasformazione di più, precedenti, contratti di viaggio, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e tale tesi è stata respinta dal Tribunale per ragioni sostanziali e non per la tardività della domanda relativa. Sicché la decadenza dall'impugnativa del recesso è stata dal Tribunale riferita al solo ultimo contratto, del quale è stata tardivamente contestata la vera causa, indicata nella lettera del 25.3.1996, con una impugnazione dell'11.6.1996. Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del soccombente al rimborso delle spese di questo giudizi di 11 legittimità nei confronti della resistente (art. 385, primo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della resistente, delle spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 33.29//oltre Euro 2.000 per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 21 novembre 2001. Il Presidente I cons. estensoreほんじょう Spylielu lund e feswelle IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria . oggi, 18 FEB.2002 Conf e 2 1 IL CANCELLIERE 1 I 3 0 A D 1 3 S , . S 5 O T A . L T R , L A N ' O A S L B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - A I N 1 T S 1 G S N O O E E S P A I G M D I A G E E A , O L D O T R T E I T A T S R L I I N L G E D E E S E R D O 12