Sentenza 17 luglio 2012
Massime • 1
Lo sbarramento quantitativo previsto dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen., secondo il quale "l'aumento della pena non può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo", è applicabile a tutte le ipotesi di recidiva e non solo a quella reiterata.
Commentari • 4
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 14 ottobre 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado del 30 novembre 2012 con la quale il Tribunale di Roma aveva condannato Massimiliano C. in relazione ai reati di cui all'art. 648 c.p., per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi profitto, in data successiva e prossima al 16 novembre 2005, un assegno tratto su conto corrente bancario provento di furto commesso in danno di Renato F., legale rappresentante della Romainvest s.r.l. di Roma, con il riconoscimento della recidiva specifica infraquinquennale (capo d'imputazione 2); e, in data antecedente e prossima al 31 gennaio 2006, un carnet di assegni …
Leggi di più… - 3. Le Sezioni Unite Cirelli su recidiva temperata e prescrizioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2022
Nota a sentenza La massima: Il limite all'aumento di cui alla previsione dell'art. 99 co. 6 c.p. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva come prevista dal co. 2 e co. 4 del predetto articolo, quale circostanza ad effetto speciale e non influisce sui termini di prescrizione determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p., come modificati dalla l. 251 dl 2005. (Corte di Cassazione penale sez. un., 23/06/2022, (ud. 23/06/2022, dep. 29/07/2022), n.30046) Indice: 1. La vicenda. 2. La questione di diritto. 3. Gli orientamenti sul punto. 4. Considerazioni preliminari. 5. Il primo quesito. 5.1 La recidiva. 5.2 La soluzione. 6. Il secondo quesito. 6.1 La soluzione. 1. La vicenda …
Leggi di più… - 4. Limite all'aumento di pena per effetto della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 agosto 2022
Indice Le questioni La soluzione adottata dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Le questioni La Seconda Sezione penale della Corte di Cassazione – in relazione ad un ricorso in cui, in particolare, il ricorrente si doleva, con il terzo motivo, che, nella fattispecie in esame, avrebbe dovuto trovare applicazione la disposizione del comma 6 dell'art. 99 c.p., con la conseguenza che per il computo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p., si sarebbe dovuto tenere conto solo dell'aumento di pena in concreto operato per la recidiva nei riguardi dell'imputato, e che, in ragione degli atti interruttivi, non si sarebbe dovuto tenere conto dell'ulteriore aumento di cui al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/07/2012, n. 29896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29896 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 17/07/2012
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - N. 1190
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 21750/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI SO N. IL 11/05/1978;
avverso la sentenza n. 4999/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 11/03/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI Sante che ha concluso l'annullamento senza rinvio con la rideterminazione della pena;
Udito il difensore Avv. Donelli Luca del fori di Ravenna che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
NI SO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che confermando quella di primo grado lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestatogli in concorso con altri e lo ha condannato alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.
Con il ricorso prospetta l'illegittimità del computo dell'aumento di pena per la recidiva.
In particolare il ricorrente lamenta l'erronea applicazione dell'art.99 c.p., u.c., giacché l'aumento di pena applicato superava la pena inflitta con la precedente condanna (che riguardava due reati legati ex art. 81 c.p. dal vincolo della continuazione per una pena complessiva di mesi otto di reclusione), con la asserita conseguenza che l'aumento per la recidiva sulla pena base non poteva essere superiore a mesi otto.
A supporto del motivo, si argomenta l'applicabilità del "limite" stabilito dall'art. 99 c.p., u.c. a tutte le ipotesi di recidiva, e non solo a quella della recidiva reiterata come potrebbe far propendere la lettera della disposizione, giacché, diversamente opinando, ne deriverebbe un trattamento più favorevole solo per le ipotesi più gravi di recidiva.
Sono stati ritualmente depositati motivi aggiunti con i quali il difensore insiste per la riconducibilità della vicenda all'errore di computo di cui all'art. 619, c.p.p. comma 2, come tale direttamente emendabile da questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Risulta evidente che la previsione di cui all'art. 99 c.p., u.c., laddove si pone uno sbarramento quantitativo all'aumento della pena per effetto della recidiva tale aumento non può superare "il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo", deve considerarsi applicabile a tutte indistintamente le ipotesi di recidiva, e non certo solo all'ipotesi della recidiva reiterata ex art. 99 c.p., comma 4. Una diversa lettura dell'ambito applicativo della norma risulterebbe infatti irragionevole, perché foriera di determinare un ingiustificato, più grave trattamento proprio per le ipotesi meno gravi di recidiva, con evidenti riflessi sulla tenuta "costituzionale" della previsione normativa (violazione dell'art. 3 Cost.). Va allora evidentemente privilegiata, pur a fronte di una formulazione letterale non immediatamente chiara, una interpretazione conforme al richiamato principio che eviti, cioè, disuguaglianze applicative che risulterebbero in danno dell'imputato. Si tratta, va soggiunto, di una interpretazione coerente anche con la ratio della disposizione, costituente, in tutta evidenza, una "norma di chiusura" della disciplina della recidiva, in grado di pervenire ad un'equilibrata applicazione degli irrigidimenti sanzionatori introdotti con la L. n. 251 del 2005. Il mancato rispetto di tale principio determina ed ha nello specifico determinato una evidente illegalità della pena, che può e deve essere rilevata in questa sede anche in assenza di doglianza espressamente articolata in grado di appello.
Si impone, pertanto, l'annullamento della impugnata sentenza limitatamente all'entità della pena con rinvio alla Corte di appello di Bologna che si atterrà al principio sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'entità della pena e rinvia sul punto per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso in Roma, il 17 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2012