Sentenza 15 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2003, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 0 4 92 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto SPORTO Composta dagli Illai Sig.ri Magistrati: - Presidente e Relatore Dott. Gaetano NICASTRO R.G.N. 23140/99 - Consigliere Cron. 940 Dott. Roberto PREDEN Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere Rep. 165 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud.30/10/02 Dott. Bruno DURANTE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NI SRL, in persona del legale rappresentante sig. RL PE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo difende unitamente all'avvocato -- AGOSTINO RIGOLI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
FA RA SRL, in persona del legale rappresentante sig. EL FA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA www CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato BENITO PIERO PANARITI, che lo difende unitamente all'avvocato2002 2041 ALBERTO PINALLI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 285/99 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione civile emessa il 25/5/1999, depositata il 27/07/99; RG.240/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Nicastro Gaetano;
udito l'Avvocato GIUSEPPE GIGLI;
udito l'Avvocato BENITO PIERO PANARITI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ¡ Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Proponendo opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Rovereto a favore della s.r.l. FA Trasporti per il pagamento dei corrispettivi dovutile per i trasporti internazionali eseguiti, ammontanti a £. 22.462.412, la s.r.l. FR RL, oltre ad eccepirne la prescrizione, opponeva in compensazione un proprio maggior credito di £. 43.264.036 per danni subiti a seguito dei trasporti effettuati. Mentre il Tribunale accoglieva l'opposizione, la Corte di appello di Trento, dinanzi alla quale veniva impugnata la relativa decisione, accogliendo quella che riteneva costituire una mera eccezione - proponibile, come lo era stata, anche in appello - la rigettava, ritenendo la RL carente di legittimazione attiva in ordine ai danni subiti dalle merci trasportate, che, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva in Italia con 1. 6 dicembre 1960, n. 1621, compete viceversa al destinatario cui sia stata già effettuata la consegna: la tassatività del richiamato art. 13 renderebbe irrilevante a giudizio della Corte - qualsiasi comportamento assunto dalle parti ed in particolare il fatto che la FA Trasporti avesse già compensato la somma indicata. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.r.l. FR RL, affidandosi a due motivi cui resiste, con controricorso, la FA Trasporti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 345 del c.p.c., degli artt. 2730 ss.c.c. e della Convenzione di Ginevra sul trasporto internazionale (in particolare art. 13), nonché vizio di motivazione in ordine all'affermato difetto della sua legittimazione attiva a richiedere i danni subiti nei trasporti di cui le era stato richiesto il pagamento, sotto un duplice profilo: a) l'inammissibilità della contestazione in ordine alla propria legittimazione attiva, in quanto avanzata solo nel giudizio di appello, non costituendo la stessa semplice eccezione bensì vera e propria domanda nuova;
b) la titolarità del diritto in capo al vettore era stata riconosciuta dalla stessa FA Trasporti, la quale, nel ricorso per decreto ingiuntivo, aveva dichiarato espressamente di avere operato una compensazione parziale tra il 1 credito da lei vantato ed il suo opposto credito per i danni, limitandosi a contestarne esclusivamente la quantificazione: tale ammissione avrebbe reso incontestabile la sua legittimazione, poiché nessuna norma sottrae alla disponibilità delle parti i diritti derivanti dal contratto di trasporto, sia pure internazionale. Il motivo è destituito di fondamento, sotto entrambi i profili. E' noto che la legittimazione, quale condizione dell'azione, dev'essere verificata di ufficio e può esserlo in ogni stato e grado, sin tanto che sulla stessa non si sia formato un giudicato. La contestazione proveniente dalla parte costituisce pertanto un mero impulso alla verifica, e quindi una mera eccezione, come tale proponibile anche in grado di appello, tanto sotto l'impero della precedente formulazione dell'art. 345 c.p.c., quanto dopo le modifiche apportate dall'art. 52 della 1. 26 novembre 1990, n. 353. All'esame del secondo profilo di censura è opportuno premettere che la ricorrente non contesta che con l'arrivo della merce a destinazione il destinatario "è autorizzato a far valere in proprio nome nei confronti del vettore i diritti che derivano dal contratto di trasporto”, a norma del citato art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ratificata e resa esecutiva in Italia con 1. 6 dicembre 1960, n. 1621. Sia pure con riferimento al trasporto regolato dagli artt. 1683 ss c.c., questa Corte ha tuttavia recentemente precisato - con un principio che può ritenersi applicabile anche al trasporto internazionale che "la richiesta rivolta al vettore da parte del mittente - (anziché del destinatario) di risarcimento dei danni per inesatto adempimento legittima il vettore stesso nei confronti dell'istante a condizione che questi dimostri di aver subito lui personalmente (e non il destinatario) l'incidenza negativa dell'inadempimento” (Cass. 17 novembre 1999, n. 12744). Sennonché nella specie non si fa né si è fatto riferimento a tale principio, che presupporrebbe comunque un accertamento di fatto, in ordine al quale il successivo comportamento della FA Trasporti potrebbe eventualmente costituire un elemento indiziario, ma non già un elemento che possa precludere secondo la tesi della ricorrente re melius perpensa, la 7 - contestazione della legittimazione (e, o, della titolarità del diritto). 2 2.- Inammissibile è, invece il secondo motivo, col quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme sull'adempimento delle obbligazioni del trasportatore e sull'esecuzione del contratto di trasporto, nonché sull'onere della prova (artt. 1678 ss. e 2697, c. 2, c.c.), nonché vizio di motivazione in ordine ai corrispettivi riconosciuti, non avendo il trasportatore fornito la prova di aver eseguito diligentemente tutti i trasporti, ed essendo anzi acquisito che gran parte di essi rimasero ineseguiti o furono eseguiti solo in parte, di tal che il decreto ingiuntivo non avrebbe potuto essere onfermato. Avverso l'accertamento del credito della FA Trasporti contenuto nella sentenza di primo grado l'attuale ricorrente non ha proposto, infatti, alcun appello incidentale, sicché su quell'accertamento si è formato il giudicato. 3.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 30 ottobre 2002 Il Presidente estensore (G. Nicastro) IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA innocenzo Battista Oggi 15 GEN. 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 11.2.4.09.13. aln 13/2265 (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) IL FUNZIONARIOONARY 3