Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/03/2001, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBB045 12/0 1 EPUB IN NOME POPC O LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE voluzion Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: contraticate Dott. Vincenzo CALFAPIETRA Presidente R.G.N. 1382/99 Dott. SC CRISTARELLA ORESTANO Consigliere Cron. 9718 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 1550 Dott. Giandonato NAPOLETANO Rel. Consigliere Ud. 06/12/00 Dott. Matteo IACUBINO Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA AS IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IL SOLE 24 60000 STRESA 60, presso lo studio dell'avvocato MODICA 28 MAR. 2001 IO, che lo difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
EL DR, elettivamente domiciliato in CHIARADONNA ROMA VIA G DIZIANO 19, presso lo studio dell'avvocato MALTA PE, che lo difende, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
TO DE RO PE, D'ME AR CECILIA, FALL. "DE 2000 2024 MA RA;
-1- intimati avverso la sentenza n. 251/97 della Corte d'Appello di POTENZA, depositata il 04/12/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/00 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per rigetto del ricorso. ит в е ч -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Lagonegro, decidendo sulla domanda, proposta con atto di citazione notificato il 21 novembre 1989 da GI De OS e AR IA D'TO di risoluzione di un contratto di appalto per la costruzione di un fabbricato concluso dagli attori con NT La CA e sulla domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti dei chiamati in causa SC De RC ed SS NA nonché sull'opposizione proposta dal La CA al decreto ingiuntivo di pagamento della somma di E. 18.461.657 emesso su ricorso del NA, dichiarato risolto il contratto di appalto concluso dagli attori col convenuto, perché quest'ultimo aveva impiegato nella realizzazione delle opere calcestruzzo dalle caratteristiche difformi da quelle previste nel progetto esecutivo, il che rendeva inidonea alla а t ц sua destinazione la struttura realizzata, e condan- u и Ул nato il convenuto alla restituzione degli acconti ricevuti ed al risarcimento del danno, rigettò sia le domande di rivalsa proposte dal convenuto nei confronti del De RC e del NA sia la opposizione al decreto ingiuntivo proposta dallo stesso convenuto. 3 Con riferimento al rigetto delle domande di rivalsa e dell'opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale ritenne che le denuncie del La CA relative alla difformità del calcestruzzo forni- togli dal De RC e dal NA non fossero tempestive, per cui si era verificata la decadenza dall'azione di garanzia prevista dall'art. 1490 e sgg. Cod. civ.. Propose gravame il La CA e la Corte d'Appello di Potenza, con sentenza resa in data 4 dicembre 1997, pur ritenendo tempestive le denuncie operate dal La CA, ha confermata la decisione impugnata. На osservato il giudice d'appello che, poiché dalle bolle di consegna del calcestruzzo fornito dal De RC e dal NA risultava consegnata solo una modestissima quantità di calcestruzzo a resistenza (Rck 250 o RCK 300), tale tipo di merce essendo menzionato solo in quattro delle bolle an emesse dal NA, mentre in tutte le altre ach belle era indicato calcestruzzo a percentuale (a 300 quintali di cemento) e poiché non poteva E ritenersi che il la CA avrebbe accettato merce non corrispondente alle caratteristiche richieste, doveva concludersi che l'acquirente aveva richiesto calcestruzzo a resistenza solo in misura molto moderata rispetto al fabbisogno necessario alla realizzazione dell'opera e che tutto il rimanente calcestruzzo lo aveva richiesto a percentuale. Né - ha rimarcato la corte di merito in atti si rinviene alcuna prova che il La CA, come dallo stesso ģi sosteneva, avesse ordinato ai suoi fornitori solo calcestruzzo а resistenza, con caratteristiche Rck 250 o che induca a ritenere implicitamente pattuita la fornitura di un tale tipo di calcestruzzo, non potendosi in alcun modo ritenere che il De CO ed il NA fossero edotti delle caratteristiche del calcestruzzo col quale dovevano essere realizzate le strutture portanti dell'edificio. Premesso che non appariva sostenibile che neppure la modesta quantità di calcestruzzo a resistenza sicuramente fornito dal NA fosse privo delle caratteristiche indicate nelle quattro bolle di consegna, la corte distrettuale ha precisato, con riferimento alla riduzione da Rck 250 а Rck 120 della classe del calcestruzzo impiegato nella realizzazione delle strutture, che mancava la prova della causa di tale riduzione;
in esaminando le varie cause ipotizzateparticolare, dal C.T.U., ha escluso che la causa della riduzione 5 potesse ravvisarsi nella non eccessiva pulitura degli inerti o nella presenza nel conglomerato di inerti piatti. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il La CA, affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il NA, mentre gli altri intimati, De OS, D'TO e Fallimento di De RC SC, non hanno svolto attività difensive. MOTIVI DELLA DECISIONE : Con l'unico motivo formulato il ricorrente censura 1'impugnata sentenza per omessa, insuffi- ciente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, "abuso di ufficio e violazione di legge", addebitando al giudice di appello l'errore di aver tratto il proprio convin- cimento solo da un ragionamento deduttivo, senza ит tenere nel giusto conto le valutazioni del C.T.U., в и che, se correttamente interpretate, avrebbero ч dovuto condurre alla conclusione che il materiale impiegato nella costruzione era già difettoso alla origine. Il ricorrente sottolinea che il G.I. ha del tutto ignorata la richiesta del C.T.U. di ordinare al De RC ed al NA di produrre i 6 risultati delle prove di controllo alla produzione e che la Corte d'Appello non ha spiegata la ragione della scarsa chiarezza e comprensibilità delle bolle di consegna rilevata dallo stesso C.T.U. nonché la denuncia inoltrata dal diretto dei lavori, il quale aveva riferito di avere riscon- trata la corrispondenza del cemento indicato nelle bolle con quello ricevuto. Ciò, ad avviso del ricorrente, costituiva la prova che le richieste di fornitura erano esatte e che, pertanto, il difetto del calcestruzzo doveva farsi risalire alla produzione. Da ultimo, il ricorrente rileva che: dalle analisi fatte eseguire dal C.T.U. su campioni di inerti e cemento prelevati dagli impianti dei fornitori era risultato che gli stessi erano r u carenti di “dimissimo" e denunciavano la presenza h t di “inerti piatti"; inoltre, l'esame degli inerti a M aveva evidenziata una non eccessiva pulitura di essi;
dai valori di peso specifico delle carote di calcestruzzo si era potuto evincere che il dosaggio di cemento era inferiore a quello dichiarato nelle bolle di accompagnamento. La censura è inammissibile. Va, in primo luogo, osservato che la motiva- 7 zione data dalla Corte d'Appello per escludere la responsabilità dei fornitori NA e De RC si caratterizza per l'uso di una dovizia di argomenti, che, partendo dal contenuto delle bolle di consegna ed analizzando criticamente le ipotesi formulate dal C.T.U., pervengono, attraverso una serie di passaggi logici, scevri da qualsivoglia aporia, а concludere correttamente che in atti mancava la prova che il calcestruzzo fornito al : ricorrente dovesse necessariamente avere una resistenza Rck 250 Icg/cmg. Chế, anzi, l'esame delle bolle di consegna ha indotto il giudice di appello ad escludere che, a parte quattro forniture modestissimo quantitativo complessivo di per un merce, tutte le forniture ebbero ad oggetto calce- struzzo a percentuale, non già a resistenza. E poiché, peraltro, molte bolle risultavano sottoscritte proprio dal La CA, con puntuale deduzione logica la corte di merito ha dovuto osservare che il La CA non avrebbe accettato merce che non corrispondesse alle caratteristiche richieste. Pertanto, ad onta di quanto ritenuto dal C.T.U. in ordine alla scarsa chiarezza e comprensibilità delle bolle di consegna, il giudice di merito, 0 08 nell'esercizio del potere valutativo a lui istitu- zionalmente riservato ed insuscettibile di censure in sede di legittimità, proprio dalle bolle di consegna ha ritenuto di trarre illuminanti e decisivi argomenti per la soluzione della
contro
- versia, dando delle sue valutazioni una motivazione più che congrua ed immune da vizi logici о da errori di diritto. Né è esatto che egli abbia trascurato le valutazioni espresse dal C.T.U., avendole motivata- mente disatteso e, poiché il giudice di merito può discostarsi dalle conclusioni cui sia pervenuto il C.T.U. da lui designato, perché del suo dissenso dia adeguata motivazione, anche sotto questo profilo l'impugnata sentenza non merita le osser- vazioni critiche fatte dal ricorrente. í. Tutte le ipotesi formulate dal C.T.U., comprese llqu quelle sottolineate in ricorso, vengono dalla corte a distrettuale prese in considerazione e confutate, M con la conseguenza che, non sussistendo i vizi della motivazione denunciati dal ricorrente, il dissenso che questi manifesta rispetto alle conclusioni cui è pervenuta la decisione impugnata si risolve nella rappresentazione di una diversa processuali, chevalutazione delle risultanze 9 evidentemente inammissibile in sede di legittimità. Da ultimo, con riferimento all'esigenza di acquisire l'esito delle prove di controllo eseguite nel calcestruzzo alla produzione ed all'omesso esame della denuncia operata dal direttore dei lavori, si osserva che: a) in violazione del prin- cipio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente omette di precisare quando e con quale atto il C.T.U. avrebbe avanzata al G.I. la richiesta di ordinare l'esibizione dei risultati delle prove;
b) il ricorrente non chiarisce la rilevanza del contenuto della denuncia del diretto dei lavori;
che, anzi, quando al riguardo affermato in ricorso sembra coincidere con quanto osservato dal giudice d'appello in ordine alla corrispondenza del contenuto delle bolle di consegna alle richieste di forniture del La CA. чащий Il ricorso va, pertanto, respinto e, conseguen- temente, secondo l'ordinario criterio, il ricor- rente dovrà rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrentex le 10 spese del presente giudizio, che liquida in complessive £.
4.075.000 di cui £.
4.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, addi dicembre 2000, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile. Me PuridiyMR PU e, V.хори чёMe Courigan teuran Grappleren IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 28 MAR. 2001 100000 _ 310000; 1087 128.11 4567 30.99 3067 B00 178,10CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Romazil 14.6.2011 serie 4 al n. 32063 versate € 17810 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002)of $15/200) -11