Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2002, n. 20818
CASS
Sentenza 23 gennaio 2002

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Massime1

Tra gli elementi di valutazione che il giudice può utilizzare ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. si pongono anche quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo indicati dall'art. 133 cod. pen., con il solo limite che una stessa circostanza specifica non può essere valutata due volte. Ne consegue che legittimamente il giudice può determinare la pena, tenendo distinta la valutazione della gravità del reato, eseguita considerando l'aspetto oggettivo della condotta criminosa, da quella concernente il riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse in base all'assenza di precedenti giudiziari, ancorché questi ultimi siano considerati dall'art. 133 comma 2 n. 2 cod. pen.

Commentario1

  • 1Crisi di impresa e debiti col fisco: condannato imprenditore che sceglie altre priorità di pagamento (Cass. 46684/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2018

    In situazioni di crisi di liquidità, la scelta di politica imprenditoriale di pagare alcuni debiti piuttosto che altri esclude si possa invocare la forza maggiore. L'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistic In tema di reati fiscali omissivi, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2002, n. 20818
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20818
Data del deposito : 23 gennaio 2002

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