Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 1
Tra gli elementi di valutazione che il giudice può utilizzare ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.pen. si pongono anche quelli relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo indicati dall'art. 133 cod. pen., con il solo limite che una stessa circostanza specifica non può essere valutata due volte. Ne consegue che legittimamente il giudice può determinare la pena, tenendo distinta la valutazione della gravità del reato, eseguita considerando l'aspetto oggettivo della condotta criminosa, da quella concernente il riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse in base all'assenza di precedenti giudiziari, ancorché questi ultimi siano considerati dall'art. 133 comma 2 n. 2 cod. pen.
Commentario • 1
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In situazioni di crisi di liquidità, la scelta di politica imprenditoriale di pagare alcuni debiti piuttosto che altri esclude si possa invocare la forza maggiore. L'inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistic In tema di reati fiscali omissivi, l'inadempimento della obbligazione tributaria può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore che non abbia potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2002, n. 20818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20818 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 23/01/2002
Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N. 106
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 24450/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Milano, 2. AL RT, nato il [...] a [...], 3. NI AH, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 2 maggio 2001 n.2525, con la quale, a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano 19 ottobre 2000 n.6446, il AL e il AN sono stati dichiarati colpevoli del reato p. e p. dagli artt.110 c.p. e 73 e 80 c.2 D.P.R. n.309/90, commesso in Milano il 28 aprile 2000, e condannati con le attenuanti generiche alla pena di quattro anni di reclusione e L. 40 milioni di multa.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. ST. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Luigi CIAMPOLI, il quale ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi;
Sentita l'arringa dei difensori, avv.ti Mario MURGO e Graziano MASSELLI, i quali hanno chiesto il primo il rigetto e il secondo l'inammissibilità del ricorso del P.G.; entrambi l'accoglimento di quello degli imputati;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 2 maggio 2001 n.2525, con la quale - a parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano 19 ottobre 2000 n.6446, il AL e il AN sono stati dichiarati colpevoli del reato indicato in epigrafe, per aver illecitamente detenuto in concorso fra loro, in una borsa del AN sull'autovettura guidata dal AL, la quantità ingente di kg.7 di eroina - il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano, il AL e il AN hanno proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
il P.G.
- erronea applicazione della legge penale (art.606 lett. b) c.p.p.) perché le attenuanti generiche, istituite per prendere in considerazione circostanze estranee a quelle previste dall'art. 133 c,p., sono state concesse in considerazione dell'incensuratezza del
AL e del modesto precedente del AN, elementi già compresi nella norma suddetta;
il BA
1. erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e mancanza di motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché nella sentenza impugnata il concorso del AL è imperniato su un'inaccettabile presunzione di conoscenza, fondata unicamente sulla presenza dell'imputato a Milano insieme col AN;
2. erronea applicazione dell'art. 114 c.p. e manifesta illogicità della motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché nella sentenza impugnata il contributo causale del BA è stato individuato nella sua presenza, considerata come elemento di agevolazione del proposito dell'autore materiale del fatto, mentre si tratterebbe tutt'al più di connivenza;
3. erronea applicazione dell'art.240 c.p. e mancanza di motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) perché il Giudice di secondo grado non ha neppure preso in considerazione la censura, mossa con i motivi d'appello, relativa alla confisca della modesta somma di denaro trovata al AL, apoditticamente considerata come prezzo del reato, invertendo l'onere della prova e senza considerare le giustificazioni addotte dal AL;
il AL e il AN
4. inosservanza degli artt.132 e 133 c.p. e mancanza di motivazione (art.606 lett. b) ed e) c.p.p.) in merito alla determinazione della pena, applicata immotivatamente in misura superiore al minimo edittale, malgrado il riconoscimento della sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per la concessione delle attenuanti generiche.
Sia l'impugnazione del P.G. che quelle degli imputati sono infondate. L'art.62 bis c.p. assegna al giudice il potere di prendere in considerazione anche circostanze diverse da quelle previste nell'art.62 c.p., definendole come attenuanti generiche e configurandole come una sola attenuante, che può concorrere con quelle comuni.
L'introduzione delle attenuanti generiche con l'aggiunta dell'art.62 bis al codice penale, operata con l'art.2 D.L.vo Lgt. 14 settembre 1944 n.288, ha avuto lo scopo di mitigare, nei limiti della configurazione come un'unica circostanza, l'originario sistema fondato sulla tipicità non solo delle circostanze aggravanti, ma anche di quelle attenuanti, specificamente indicate nell'art.62 c.p. cit. (Cass., Sez. 3^, 25 gennaio 2000 n. 369, ric. Rigamonti). In armonia con la lettera e con la ratio della norma, vale a dire con la funzione complementare di esse, le attenuanti generiche devono avere per oggetto circostanze diverse da quelle oggetto delle attenuanti comuni.
Diverso è il riferimento agli elementi indicati nell'art.133 c.p. per la valutazione del reato sotto il profilo della gravità del fatto, che non sono propriamente circostanze, in quanto non indicano fatti specifici, ma dati caratteristici ossia modalità dell'azione, considerata anche sotto il profilo soggettivo dell'intensità del dolo e della colpa e con riferimento alle conseguenze di essa sotto forma di danno e pericolo alla persona offesa. Lo stesso art.62 c.p. è riconducibile all'art. 133 c.p., in quanto codifica ai nn.
1-3 specifiche modalità dell'azione, mentre al n.4 si riporta alle conseguenze oggettive di essa, ed anche le circostanze previste ai nn. 5 e 6, pur considerando elementi diversi, sono pur sempre ad essa riferibili sotto il profilo delle modalità di realizzazione dell'azione e della gravità delle conseguenze e quella del n.6 comunque si riferisce alla condotta contemporanea o susseguente al reato, indicata nell'art. 133 c.p. come uno degli elementi da cui si desume la capacità a delinquere, che concorre con la gravità del fatto a costituire i criteri di valutazione della pena. In altri termini, dopo aver formulato i criteri generali di valutazione della gravità del reato ai fini della determinazione della pena, il legislatore ha introdotto il regime delle circostanze, individuandone formalmente alcune che, indipendentemente dall'applicazione generale di quei criteri da parte del giudice e pur potendo essere in essi comprese, si ritenevano specificatamente e autonomamente influenti sull'entità della sanzione, aggravando o attenuando il reato al di fuori e come limite al potere discrezionale del giudice. Con le attenuanti generiche si è restituita al giudice, allo scopo di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa, la potestà discrezionale, sia pur limitata all'individuazione di circostanze attenuanti atipiche considerate come un'unica circostanza;
e tale funzione - a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti che ha praticamente eliminato ogni restrizione nella determinazione della pena - ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, rispettando comunque quelli stabiliti per ciascuna specie di pena, allorché intenda determinare la pena al di sotto di tale limite (Cass., Sez. 3^, 25 gennaio 2000 n. 369, ric. Rigamonti). Il rapporto delle attenuanti generiche con la norma dell'art. 133 c.p. non può essere diverso da quello delle attenuanti comuni, nel senso che le circostanze in cui vengono concretizzate, pur potendo prendere ad oggetto qualsiasi elemento utile ad attenuare la gravità del reato, possono, come accade anche per le attenuanti comuni, riferirsi anche ai campi di valutazione relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del reo indicati nella norma suddetta. Quello di evitare l'eventuale duplicità di valutazione in ordine allo stesso elemento è un problema che dev'essere affrontato e risolto non già sul piano normativo, ipotizzando un'alternativa di significato e di applicazione fra l'art. 133 e l'art.62 bis c.p., non agevolmente ravvisabile sotto il profilo esegetico e sistematico, ma dev'essere affrontato e risolto in concreto, rispettando la funzione complementare della circostanza rispetto alla fattispecie del reato. In questo senso deve ritenersi corretta la decisione della Corte d'appello che - com'è avvenuto nella specie - determina la pena tenendo distinta la valutazione della gravità del reato, eseguita considerando l'aspetto oggettivo della condotta criminosa consistente nel quantitativo di sostanza stupefacente illecitamente detenuto, da quella concernente il riconoscimento delle attenuanti generiche, concesse in base all'assenza di precedenti penali (e, implicitamente, giudiziari), ancorché tali precedenti, e in genere la condotta e la vita del reo antecedente al reato, siano considerati dall'art. 133 c.2 n.2 c.p.. Il motivo su cui si fonda il ricorso del P.G. appare, quindi, infondato.
Quanto alle impugnazioni dei due imputati si osserva in primo luogo che il AN nel suo unico motivo di ricorso, comune al AL, contesta unicamente l'entità della pena, non contestando invece la propria colpevolezza e facendo quindi acquiescenza alla ricostruzione della sua condotta delittuosa, operata con assoluta attendibilità nella sentenza impugnata.
In realtà, la decisione con essa adottata, lungi dall'essere fondata su una presunzione di conoscenza dello scopo illecito del viaggio, si basa, invece, su un'attenta e approfondita ricostruzione della vicenda, nella quale la posizione dei due imputati appare strettamente connessa.
Come osservano i Giudici di merito, il dato rilevante, indiscutibilmente provato, è la sorpresa in flagranza dei due sulla Mercedes del AN, di cui il AL era alla guida, alla quale il primo stava avvicinandosi portando con sè una borsa con n. 14 involucri contenenti eroina per complessivi kg. 7 re a due bilancini di precisione.
Dati altrettanto rilevanti sull'attività degli imputati si deducono dalle cose loro sequestrate, consistenti in somme di denaro abbastanza consistenti per dei disoccupati (uno dei quali, il AN, barista disoccupato da un mese, può consentirsi una Mercedes, che secondo il AL è di sua proprietà, mentre secondo lui gli era stata data per l'occasione dal MB) e, in particolare, telefoni cellulari con più schede e rubriche telefoniche, accompagnate, nel caso del AN, da biglietti con appunti e indirizzi. Tali oggetti sono compatibili con l'attività di corrieri della droga, della quale costituiscono validi e consistenti indizi. Per contro sta la versione del AN, d'essersi recato da Roma a Milano su incarico da tale MB sulla base della sola promessa del compenso della somma di L.2 milioni, di cui gli era stata consegnata la metà, per ritirare la borsa, che all'indirizzo indicato aveva ritirato su indicazione di un bambino, unico presente nell'appartamento la cui porta era priva di targa, per consegnarla a persona a lui sconosciuta, che avrebbe dovuto contattarlo telefonicamente. Il BA era un suo amico, che lo aveva accompagnato per puro senso di amicizia, ignorando tutto dello scopo del viaggio e del contenuto della borsa.
Tale versione, del tutto sfornita di prova, appare confezionata in tutti i suoi particolari in modo da rendere incontrollabile ogni suo particolare ed è stata perciò correttamente giudicata inattendibile. Essa, in realtà, dimostra la volontà degli imputati di dissimulare la loro effettiva attività - qual è rivelata dai dati acquisiti con la sorpresa in flagranza - e impedire l'accertamento delle persone con cui erano in contatto. In questo senso costituisce di per sè un indizio ulteriore del concorso dei due nel reato loro attribuito.
In difetto di prova dell'esistenza stessa del presunto mandante MB e della provenienza degli imputati da Roma, il complesso delle prove acquisite e, in particolare, dei cellulari e degli indirizzi, oltre al denaro, e la stessa posizione in cui il AN è stato trovato, mentre tornava all'autovettura, rivelano con certezza solo che i due sono stati colti mentre erano impegnati nella distribuzione di droga.
Pertanto il ricorso degli imputati risulta radicalmente infondato, anche per quanto riguarda la pena, che le sentenze di merito hanno adeguatamente motivato, peraltro escludendo l'aggravante dell'ingente quantità e concedendo le attenuanti generiche.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta i ricorsi di AL RT e AN AH e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2002