Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/03/2001, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
ITAL E ? M N A BLIC O 6 I 8 Z B 9 1 U A 2 / B R , 4 L / T N 6 S 036 89 /0 1 A I 3 • R . G ■ R O E . , T R P . L T L D E A IN NOME DI A L L D , E F R D E A I T RTE SUPREMA DI CASSAZIONE S T A N N 1 I Oggetto E E 3 Некий спиней R S S 1 E I E . SEZIONE PRIMA CIVILE T A N Sueliff Hein A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - Dott. Alfredo ROCCHI R.G.N. 12334/00 7745 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere- Cron. Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Rep. Rel. Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI Ud.10/01/01 - Consigliere - Dott. Walter CELENTANO ha pronunciato la seguente 85 SENTENZA sul ricorso proposto da: EL RI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GREGORIO VII 133, presso l'avvocato LINDA DI RICO, rappresentato e difeso dall'avvocato BENITO ALENI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
LEMBO CIRO, D'AZ UN, MA RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI AVIGNONESI 5, presso l'avvocato ANDREA ABBAMONTE, che li rappresenta e difende, giusta procura a margine del 2001 controricorso;
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- controricorrenti -
1- contro elettivamente domiciliato in ROMA VIALEMBO MARINO, COLA DI RIENZO 111, presso l'avvocato LUCIO IANNOTTA, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, COMUNE DI CAPRI;
intimati avvers0 la sentenza n. 1066/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 05/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2001 dal Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Aleni, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, BO RO, l'Avvocato Abbamonte, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il resistente, BO NO, l'Avvocato D'Amato, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. T -2- יד SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ricorso depositato il 22 luglio 1999, Con OD ON, cittadino elettore del Comune di Capri, ha chiesto al Tribunale di Napoli che fosse dichiarata, ai sensi degli artt. 2, nn. 10 e 11, e 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in subordine, la decadenza l'ineleggibilità - 01 a consiglieri del Comune di per incompatibilità - Capri di NO e RO BO, BR D'AZ e AN IN, risultati eletti il 13 giugno 1999 e la cui elezione è stata consolidata con delibera del 25 giugno successivo, in quanto direttivo del Consorzio componenti del comitato Porto Turistico di Capri. Costituitisi, i quattro hanno contestato la sussistenza delle denunciate ipotesi di ineleggibilità, facendo anche presente di aver rimosso la causa di incompatibilità di cui all'art. 3 1. 154/81, dimettendosi dalla carica di membri del consiglio di amministrazione del Consorzio in questione. Il Tribunale adito, con sentenza del 6 dicembre 1999, ha rigettato la domanda proposta dal cui impugnazione è stata disattesaON, la dalla Corte d'Appello di Napoli con sentenza del 5 maggio 2000. Con riferimento alla causa di ineleggibilità di cui al n. 10 dell'art. 2 1. 154/81, la Corte osservato che non è possibile partenopea ha in cui la funzione di all'ipotesi estenderla o il compito dirigenziale siano rappresentanza svolti dal candidato in enti non costituiti in società o, comunque, costituiti in forma societaria diversa da quella della società per azioni, di talchè deve essere esclusa la configurabilità dell'ineleggibilità, atteso che il Consorzio Porto Turistico di Capri non è costituito in società per azioni. Quanto alla causa di ineleggibilità prevista dal n. 11 del citato art. 2 1. 154/81, la Corte ha affermato che, con riguardo al Consorzio in questione, manca l'elemento della dipendenza del Comune di Capri, secondo il principio enunciato da questo giudice di legittimità, alla cui stregua la dipendenza si ha solo quando un ente è sottoposto al potere di direzione di un altro ente, quale destinatario di ordini o discipline provenienti dal secondo ente. La Corte ha precisato, infine, che è priva di rilevanza l'intervenuta decisione del ricorso straordinario al PO EL ST (proposto da alcuni cittadini elettori), con la quale è stata annullata la delibera del consiglio comunale che, aggiungendo un comma all'art. 37 EL statuto, aveva stabilito la possibilità di nominare tra i consiglieri comunali i rappresentanti del comune medesimo negli organi di determinate istituti, aziende speciali e società per azioni. Per la cassazione di tale sentenza il ON ricorso, affidato a tre motivi. ha proposto controricorso, RO BO, il Resistono, con D'AZ ed il IN, nonché, con distinto controricorso, NO BO. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, il Collegio osserva che il ricorso, notificato 1'8 9 giugno 2000, è stato depositato nella cancelleria di questa Corte il 21 giugno 2000, oltre il termine perentorio di dieci giorni, risultante dal combinato disposto degli artt. 369 c.p.c. deposito entro venti giorni dall'ultima notifica e 82/3 d.p.r. 16 maggio 570 (come sostituito dall'art. 1 della di 1960, n. legge 23 dicembre 1966, n. 1147), a norma del quale sono ridotti alla metà tutti i termini del procedimento di cassazione, instaurato per 5 l'impugnazione delle sentenze pronunciate in secondo grado dalla Corte di appello in materia elettorale. L'assunto difensivo che il ritardo nel deposito sarebbe ascrivibile allo sciopero del personale di cancelleria, è privo di riscontro, la prova relativa dovendo essere data da chi allega l'impedimento. Ne deriva che va dichiarata l'improcedibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione degli intimati, né dalla circostanza che questi ultimi non abbiano sollevato la relativa eccezione, posto che il principio di rilevabilità della nullità di un atto per non avvenuto raggiungimento EL scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e separate norme ("ex plurimis”, Cass. 4894/97 e 4452/97). Parimenti improcedibile è, con riferimento all'art. 370 c.p.c. ed al citato art. 82/3 d.p.r. 570/60, il controricorso proposto da NO BO, notificato il 17 luglio 2000 e depositato il 1° agosto 2000 (cfr. Cass. 2805/2000), mentre è stato tempestivamente depositato, in data 3 luglio 2000, 6 il controricorso proposto da RO BO dal D'AZ e dal IN, notificato il 26 giugno 2000. - Dalla declaratoria di improcedibilità del proposto da NOricorso e del controricorso BO deriva la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità soltanto nei confronti degli altri controricorrenti, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibili il ricorso ed il controricorso proposto da NO BO. Condanna il ricorrente alle sole spese nei confronti degli altri controricorrenti, che liquida in lire 81.400, oltre lire 8.918.600 per onorari. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2001. Il Relatore Presiden Пли IL CANCELLIERE Domenico Mazzajagplanaly ধ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria # 14 MAR. 2001/ IL CANCELLERE 7