Sentenza 5 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, incombe uno specifico dovere di motivazione al giudice che, dopo aver quantificato la pena relativa alla circostanza più grave, ritenga di procedere ad un ulteriore aumento nella misura massima consentita dall'art. 63, comma quarto, cod. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2014, n. 18748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18748 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 05/02/2014
Dott. LANZA UI - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 149
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 19080/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NN EP N. IL 31/03/1956;
AN LA N. IL 19/07/1955;
NN ZO N. IL 02/01/1960;
NN ZI N. IL 09/10/1976;
NN NL N. IL 27/10/1983;
NN GI N. IL 31/08/1986;
avverso la sentenza n. 622/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 24/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. NN EP, ST EL, NN CE, NN ZI, NN AN, NN UI ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, in data 24-10- 12, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine ai delitti di cui all'art. 416 bis c.p., L. n. 110 del 1975, art. 23, L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12, 14, L. n. 203 del 1991, art. 7, art. 628 c.p., commi 1 e 3, L. n. 203 del 1991, art. 7.
2. Tutti gli imputati censurano la sentenza sotto il profilo dell'utilizzazione di contributi dichiarativi provenienti da collaboranti, estremamente generici, promananti da soggetti estranei all'ipotizzata compagine criminale, inerenti a fatti non rientranti nell'ambito cronologico della contestazione (In Napoli e altri luoghi, dal marzo 2009 con condotta tuttora perdurante), estremamente datati rispetto all'arco temporale dedotto nell'imputazione e concernenti accadimenti non oggetto dell'attuale processo, tanto più che la data del 2009 non costituisce l'epoca di accertamento del fatto ma di commissione del reato, come si evince dal tenore letterale dell'imputazione. Peraltro dalle dichiarazioni dei collaboranti non si evince l'esistenza di un clan NN ma soltanto la partecipazione dei fratelli NO ad alcune delle compagini criminali. In particolare, OL e PU alludono a CE come "capo - zona" della Rua Catalana, collocandolo nell'ambito di una più articolata organizzazione facente capo ai Mariano. Sulla medesima linea si collocano le propalazioni di NO, Di ME e NO, da cui è impossibile inferire un'autonomia di radicamento territoriale e di operatività al "gruppo NN". Analoga conclusione può desumersi dalle dichiarazioni di altri collaboratori, come Misso, Puglia, Capuozzo, NO, Spirito, Mazza, Gallozzi, Scala, Torino, Garofalo.
Per quanto riguarda la ST, è naturale che ella fosse a conoscenza delle attività illecite poste in essere dal marito e dai figli ma non ha dato ad esse alcun contributo ed ancor meno ha partecipato ad alcuna associazione o ha ricoperto un ruolo attivo nel settore degli stupefacenti.
Nemmeno a NN CE, che peraltro era il solo ad opporsi al fratello, può essere ascritto il ruolo di organizzatore e neanche quello di associato. Ancor meno egli è stato mai trovato in possesso di un'arma.
NN ZI e AN rappresentano poi come non sussistano riscontri alle dichiarazioni dei collaboranti, che, per la loro genericità, non si riscontrano nemmeno tra loro e concernono fatti antecedenti alla contestazione, mentre il tenore delle conversazioni captate è equivoco ed è stato interpretato al di fuori della cornice fattuale di riferimento, connessa al risentimento di CE nei confronti del nucleo familiare del fratello, per questioni private. Nessuna valenza dimostrativa ha poi il colloquio intercettato tra AN e il padre, in cui quest'ultimo chiede al figlio cosa potrebbe accadere nell'eventualità che egli stesso fosse arrestato. Da ciò infatti nulla è possibile inferire in merito all'ipotesi associativa in disamina. Neanche l'asserto relativo alla ravvisabilità dell'affectio societatis risulta ancorato a circostanze concrete, basandosi su una sorta di "interpretazione di contesto", fondata sulle intercettazioni, che però non forniscono alcun apprezzabile contributo probatorio, in particolare per quanto attiene alla partecipazione di NN UI, che, al più,era animato soltanto dal rispetto del cugino minore verso il maggiore. Non è dunque ravvisabile, nel caso di specie, il dolo di partecipazione.
2.1. La seconda doglianza, formulata da NN EP, ST EL e NN CE, si appunta invece sulla ritenuta evoluzione del sodalizio da associazione a delinquere semplice ad associazione a delinquere di stampo mafioso,in considerazione dell'angusto ambito di esplicazione operativa e dell'esiguità numerica del clan NN, composto esclusivamente dal ricorrente, da tre figli e dalla moglie, nonché della modestia dell'oggetto dell'attività, costituito da un biliardo e da un parcheggio abusivo, per il quale si percepivano emolumenti per 150 Euro a settimana. Nè può ritenersi dirimente che vi siano stati contatti o contrasti con altri clan limitrofi. Ulteriori profili di contraddittorietà della motivazione sono ravvisabili in merito alla qualifica di promotore e alla circostanza che l'associazione fosse armata, essendo vero soltanto che un parente è stato tratto in arresto perché si era disfatto di un'arma.
2.2. Ulteriori doglianze, formulate nei ricorsi di ST, NN CE e NN ZI, investono la quantificazione della pena e il diniego a NN CE o la concessione solo in equivalenza,e non in prevalenza, alla ST delle attenuanti generiche, sebbene quest'ultima sia sostanzialmente incensurata e i fatti ascritti a NN CE abbiano ad oggetto un breve lasso temporale.
2.3. NN ZI deduce poi violazione dell'art. 63 c.p., comma 4, poiché illegittimamente e senza alcuna motivazione la Corte ha effettuato un duplice aumento della pena - base: il primo per effetto dell'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 4, e il secondo per la recidiva. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Tutte le doglianze formulate, tranne l'ultima, sono infondate. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attenga pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico - argomentativo e quindi l'accettabilità razionale del provvedimento, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. Sez. 3^, 27-9-2006, n. 37006, Piras, rv n. 235508; Cass. Sez. 6^, 6-6-06 n. 23528, Bonifazi, rv n. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. fer., 3-9-04 n. 36227, Rinaldi, Guida al dir., 2004 n. 39, 86; Cass. sez. 5^, 5-7-04, n. 32688, Scarcella, ivi, 2004, n. 36, 64;
Cass., Sez. 5^, 15-4-2004 n. 22771, Antonelli, ivi, 2004n. 26, 75).
3.1. Nel caso in disamina, la Corte d'appello, in merito al primo nucleo tematico, ha evidenziato che il materiale probatorio acquisito, a carico dei ricorrenti, consiste prevalentemente nel contenuto di intercettazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali espletate sulle utenze in uso agli imputati;
nelle denunce sporte dai soggetti passivi delle estorsioni;
nelle articolate dichiarazioni di ben 16 collaboratori di giustizia. Il contributo probatorio derivante dalle dichiarazioni di questi ultimi, che attengono a fatti verificatisi a partire dall'anno 1996, lungi dal risultare ultroneo, in quanto inerente ad accadimenti esulanti dall'ambito cronologico della contestazione, come sostenuto dalle difese, rappresenta un apporto essenziale, giacché consente di comprendere non solo il radicamento territoriale del clan dei NN ma anche l'evoluzione dello stesso, in relazione ai collegamenti e alle alleanze con gli altri clan limitrofi. E il giudice a quo sottolinea la convergenza dei contributi dichiarativi dei collaboranti in ordine all'esistenza di un clan facente capo a NN CE e EP, dedito ad attività illecite, relative, per lo più, allo spaccio di sostanze stupefacenti e ad estorsioni nei confronti dei negozianti della zona di Rua Catalana. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - precisa il giudice a quo - si caratterizzano per una forte attendibilità intrinseca, provenendo da soggetti che risultano aver operato una chiara scelta di recisione dei legami con l'ambiente camorristico, con cui erano in stretto contatto;
che hanno reso plurimi interrogatori senza mai ritrattare le accuse;
che hanno confessato rilevanti fatti illeciti loro ascritti;
che hanno reso dichiarazioni sostanzialmente convergenti su singoli fatti e singole persone, senza che risulti alcun elemento inquinante la genuinità delle propalazioni. Le predette dichiarazioni sono state accuratamente esaminate dalla Corte territoriale, la quale si è soffermata altresì sui contenuti delle intercettazioni espletate, relativamente, in particolare, ai colloqui intercorsi, nel 2009, nel carcere di Poggioreale, fra NN EP, il figlio AN e la moglie ST EL, da cui emergono tutti gli elementi del gruppo delinquenziale: la fedeltà degli affiliati, pronti a reagire a minacce provenienti dall'esterno; il rispetto per i NN;
il ruolo preminente di NN EP, che continua ad esercitare il suo ruolo apicale anche se detenuto. A riprova invece di una costante attività illecita di natura estorsiva, condotta dal sodalizio in questione, vi sono le dichiarazioni, oltre che dei collaboratori di giustizia, di OS NN e di OF RA, che denunciano appunto le varie estorsioni subite dal gruppo dei NN. Anche le intercettazioni riguardanti tale versante vengono esaminate in maniera molto approfondita dalla Corte territoriale, la quale mostra come dai colloqui captati e dalle dichiarazioni dei collaboranti emerga anche un quadro chiaro della struttura e dell'attività del clan: gli ordini, anche se dal carcere, vengono sempre impartiti dal capo ovvero da NN EP;
NN ZI esegue, relaziona al padre, in carcere, in ordine alla gestione dei proventi dell'attività di taglieggiamento dei biliardi e all'esigenza di raccolta di danaro per i carcerati;
si adopera per procurarsi le somme di danaro che rappresentano fonte essenziale per il sostentamento del sodalizio criminoso, attraverso le lucrose attività illecite da esso svolte, come le estorsioni ai gestori dei biliardi, forse anch'essi illeciti.
NN AN è colui che ha i maggiori contatti con il padre detenuto, al quale riferisce i vari affari, proponendosi come referente del sodalizio al suo posto, come si desume dalle intercettazioni ambientali nel carcere di Poggioreale. È altresì colui che subito comprende la gravita del momento e che si pone in conflitto con lo zio CE, temendo una perdita di "incidenza criminale" sul territorio del proprio sodalizio. È colui che, per primo, si attiva per rappresentare, mediante le famigerate "imbasciate", la situazione di potenziale pericolo che lo zio CE aveva innescato contro il suo gruppo. Inoltre ha un ruolo di capo fra i fratelli, ai quali impone i propri ordini, ed è infine colui che ha la disponibilità delle armi.
Anche per quanto riguarda NN UI valgono le medesime considerazioni in ordine alla piena partecipazione dello stesso al sodalizio dei NN. Le conversazioni intercettate evidenziano uno stretto legame intercorrente con il cugino AN, il quale lo chiama,in più circostanze, per dargli ordini. Vi sono inoltre ulteriori conversazioni, analiticamente indicate dal giudice a quo, da cui emerge, senza ombra di dubbio e sulla base delle frasi pronunciate direttamente dallo stesso imputato, il suo pieno coinvolgimento in azioni illecite, fra cui lo spaccio di stupefacenti, ed anche violente, volute dal clan di appartenenza. I negozianti che non pagano la tangente subiscono infatti forti ritorsioni (incendio del 1 gennaio 2010).
Nessun dubbio, poi,in ordine alla partecipazione all'associazione camorristica di ST EL, moglie del capo NN EP, che mantiene i contatti fra il marito detenuto e gli altri compartecipi;
che viene chiamata continuamente dagli altri figli, residenti all'estero, che le sollecitano interventi a tutela degli altri parenti;
che, insomma, ha un ruolo più che attivo, nel contesto delle dinamiche illecite del sodalizio, sia sotto il profilo organizzativo che esecutivo, come, ad esempio, relativamente all'attività di spaccio di stupefacenti. E il giudice di secondo grado sottolinea i ruoli apicali esplicati da NN EP e CE, nell'ambito del sodalizio in disamina, come emerge dalle numerose conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni dei collaboranti.
La Corte territoriale analizza poi attentamente anche i contenuti delle conversazioni intercettate relativamente all'agguato nei confronti di NN CE. Così come il giudice a quo pone in evidenza il rinvenimento di armi da fuoco nella disponibilità degli appartenenti al clan NN.
3.2. In merito al secondo fulcro tematico, enucleabile dai motivi di ricorso, in ordine alla natura dell'associazione, la Corte territoriale ha evidenziato come dal tenore delle denunce di alcune persone offese, vittime delle condotte estorsive poste in essere dai sodali del clan NN;
dai contenuti delle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni rese dai collaboranti emerga che, sebbene in passato potesse parlarsi soltanto di un'associazione a delinquere semplice, ex art. 416 c.p., all'epoca alla quale si riferisce la contestazione esisteva un clan nettamente caratterizzato da connotazioni camorristiche, trattandosi di un sodalizio ben radicato sul territorio;
che aveva il controllo su varie attività illecite;
che era capace di interagire con altri clan limitrofi, sia in termini di alleanze, sia in termini conflittuali;
che era in grado di esprimere notevoli potenzialità d'intimidazione, mediante i tipici metodi camorristici;
che gestiva, nella zona di Rua Catalana, come gruppo egemone, con metodo mafioso, lo sfruttamento di tutte le attività produttive ivi ubicate. Di qui la conclusione relativa alla natura di associazione a delinquere di tipo mafioso, ex art. 416 - bis c.p., del clan NN.
3.3. Come si vede, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico - giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità. Occorre, in particolare, sottolineare come l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori sia questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove, come nel caso in disamina, le relative valutazioni siano motivate in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Cass. Sez. 5^ 17-11- 2003 n. 47892, Serino, Guida al dir. 2004, n. 10, 98).
4. In relazione al terzo nucleo tematico, occorre osservare come le doglianze formulate al riguardo esulino dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico - giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento, per NN CE ed ZI, all'allarmante gravita dei fatti contestati e all'assenza di elementi favorevoli, che possano giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Per quanto attiene a ST EL, la Corte territoriale ha concesso le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e alla recidiva, alla luce dell'origine dell'affiliazione al clan dell'imputata, sicuramente ascrivibile al legame sentimentale e familiare instaurato con NN EP e dunque non con un semplice partecipe bensì con un capo, dato quest'ultimo che necessariamente ha coinvolto più intensamente la ST nell'associazione camorristica.
4.1. È invece fondata la censura formulata nel ricorso di NN ZI, relativamente al difetto di motivazione in merito all'aumento di pena per la recidiva. A norma dell'art. 63 c.p., comma 4, infatti, in caso di concorso tra più circostanze aggravanti ad efficacia speciale, il giudice deve applicare soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave. La legge affida tuttavia al giudice il potere di valutare se effettuare o meno un ulteriore aumento, fino a un terzo. Dunque la circostanza soccombente si trasforma da circostanza ad efficacia speciale in circostanza ordinaria (Sez. 1^, 7-4-1987, Angelini, Cass. pen 1989, 350) e, per di più, ad applicazione facoltativa. Ne deriva che, nel caso in disamina, nel quale concorrevano l'aggravante di cui all'art. 416 - bis c.p., comma 4, e la recidiva reiterata, correttamente il giudice ha fatto applicazione della prima circostanza, quantificando la pena in anni 9 di reclusione. Da ciò consegue però che la recidiva reiterata opera come aggravante ordinaria e comporta dunque un aumento di pena fino ad un terzo. La Corte territoriale ha applicato un aumento di pena di un terzo - e cioè l'aumento massimo giuridicamente possibile - senza alcuna motivazione. Allorché il giudice decida di quantificare nella misura massima l'aumento di pena per un'aggravante è invece tenuto a giustificare in maniera pregnante questa sua determinazione, esplicitando i criteri in forza dei quali egli è pervenuto ad essa e gli elementi, di natura fattuale o criminologica da lui a tal fine valorizzati. Nell'assenza di ogni asserto giustificativo al riguardo e da ravvisarsi il vizio di mancanza di motivazione, che impone l'annullamento con rinvio della pronuncia gravata, sul punto.
5. La sentenza impugnata va dunque annullata nei confronti di NN ZI limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli. Il ricorso del NN va invece rigettato nel resto così come tutti gli altri ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA NEI CONFRONTI DI NN ZI LIMITATAMENTE ALLA DETERMINAZIONE DELLA PENA E RINVIA PER NUOVO GIUDIZIO SUL PUNTO AD ALTRA SZINE DELLA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI. RIGETTA NEL RESTO IL RICORSO DEL NN RIGETTA GLI ALTRI RICORSI E CONDANNA I RELATIVI RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2014