Sentenza 4 aprile 2017
Massime • 1
In tema di disciplina degli alimenti, le fattispecie distintamente previste dalle singole lettere dell'art. 5, legge 30 aprile 1962 n. 283 costituiscono altrettante figure autonome di reato che possono concorrere fra loro, ove ne ricorrano le condizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/04/2017, n. 37858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37858 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2017 |
Testo completo
3785 8-1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.472 Aldo Cavallo Presidente - up 4 aprile 2017 Donatella Galterio Claudio Cerroni R.G. n. 37130/2015 Alessio Scarcella Alessandro M. Andronio - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da RT AT, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 10 aprile 2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Giulio Romano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 11 M RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 aprile 2015, il Tribunale di Napoli Nord ha condannato l'imputato alla pena di euro 6000,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 5, lettere b) e d), della legge n. 283 del 1962, in relazione all'art. 6, comma 3, della medesima legge per detenzione di prodotti alimentari, destinati alla vendita al pubblico, in cattivo stato di conservazione, essendo stati gli stessi rinvenuti privi di qualsiasi indicazione circa la specie del prodotto, della data o del periodo di congelamento e scadenza e dell'involucro protettivo, nonché insudiciati. -2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un primo motivo di censura, l'erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. Secondo la difesa, la disposizione in questione, pur non essendo richiamata all'interno dell'imputazione del pubblico ministero, è stata comunque considerata dal giudice di primo grado ai fini del calcolo della pena, determinandone così un considerevole aumento, pur in presenza di un unico episodio criminoso. Con un secondo motivo di ricorso, la difesa lamenta la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., nonostante la particolare tenuità del fatto contestato all'imputato, che sarebbe evincibile dall'atteggiamento partecipativo e collaborativo dell'imputato e dalla minima quantità di merce rinvenuta in cattivo stato di conservazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1.- Il primo motivo di doglianza con cui il ricorrente lamenta l'applicazione della continuazione, pur in presenza di unico episodio criminoso è manifestamente infondato. Il ricorrente non contesta, in punto fatto, di aver effettivamente posto in essere le condotte a lui ascritte e, dalla semplice lettura dell'imputazione, emerge che la contestazione ha per oggetto due distinte fattispecie di reato: quella dell'art. 5, lettera b), relativa al cattivo stato di conservazione degli alimenti, e quella dell'art. 5, lettera d), della legge n. 283 del 1962, riferita al fatto che gli alimenti erano insudiciati. Tali fattispecie possono evidentemente concorrere;
con la conseguenza che l'applicazione della continuazione costituisce un vantaggio per l'imputato, perché porta a una pena finale inferiore a quella che risulterebbe dal mero cumulo materiale. Tale interpretazione, nel senso che l'art. 5 richiamato punisce distinte fattispecie di reato, trova conferma, oltre che nel tenore letterale della disposizione, la quale si riferisce a condotte diverse ed eterogenee, anche nel disposto del successivo art.
6. Infatti, tale ultima disposizione punisce il modo più grave la violazione delle lettere d) e h) del precedente art. 5, così evidentemente considerando tali violazioni quali fattispecie autonome di reato, distinte rispetto a quelle, anche esse tra loro distinte, previste nelle restanti lettere dell'art. 5 (nel z/དང 2 senso dell'autonomia delle diverse violazioni, Sez. 3, n. 35234 del 28/06/2007, Rv. 237518; Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. 09/01/2002, Rv. 220717). -Inammissibile, per genericità, è il secondo motivo di censura, riferito al 3.2. mancato riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità dell'art. 131 bis cod. pen. La difesa non si confronta neanche a fini di critica -con la motivazione del provvedimento impugnato, la quale risulta pienamente logica e coerente, perché fa riferimento alla evidente gravità dei fatti, rappresentati dalla detenzione di ben 190 kg di alimenti in stato di cattiva conservazione e insudiciati.
4. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»>, alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Alessandro M. Andronio Auto Conell DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 LUG 2017 IL CANCELLERE Luana Mariani