Sentenza 26 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2002, n. 11081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11081 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
а гр о ин REPUBBLICA ITALIANA в IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 1 081792 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto respousbleite SEZIONE TERZA eivia Magistrat R.G.N. 14651/99 - Presidente Gaeta o NICASTRO - Consigliere Dott. Michele VARRONE 28687 Cron. Rel. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - Rep. " 2864 Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 25/02/02 - Consigliere Dott. Bruno DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. - E-24ORE -* per diritti sul ricorso proposto da: " 2YLUG 2003 VA OR & FR SNC, in persona del suo - IL CANCELLIERE legale rapp.te Sig. NN AD, elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANGELICO 92, presso lo studio CANCELLERIA dell'avvocato CARLO SILVETTI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO DIOTALLEVI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TELECOM ITALIA SPA;
intimata 2002 avversO la sentenza n. 117/98 della Corte d'Appello di 505 PERUGIA, Sezione Civile, emessa il 21/04/98 e depositata il 29/05/98 (R.G.405/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/02 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per la cessazione della materia del contendere. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 18.10.1988 la S.I.P., premesso che il 19.9.1984 un mezzo meccanico dalla snc NN- ni AD e NC, utilizzato per lavori di ster- ro, aveva danneggiato un cavo telefonico, convenne la società dinanzi al Tribunale di Terni per sentirla con- dannare al pagamento della somma di L. 11.050.700 a ti- tolo di risarcimento. La società convenuta resistette ر د alla domanda, che fu rigettata dal Tribunale con sen- tenza dell'8.3.1995. Su appello della Telecom Italia spa (già S.I.P.) la Corte di Perugia, con sentenza del 29.5.188, in riforma della sentenza del Tribunale, ha condannato la snc NN AD e NC al ri- sarcimento del danno lamentato ex adverso. Per la cas- sazione di questa sentenza la società NNni ha D +4 ricorso sulla base di un unico motivo. proposto L'intimata Telecom non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 La società ricorrente ha documentato che una sua proposta transattiva della lite è stata accettata dalla Telecom e ciò comporta la sopravvenuta carenza di inte- resse ad insistere nel ricorso, che va, conseguentemen- te, dichiarato inammissibile. Non v'è luogo a provvede- re sulle spese del giudizio di cassazione, non quendo l'intimata Telecom svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 25.2.2002. IL CONSIGUIERE EST. IL PRESIDENTE дабай Исач IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 109T129.11 456T 10,33 Depositata in Cancelleria Oggi, 26.07.02 TOT. 139,44 12,00 IL CANCELLIERE C1 806, 5449 Dott.ssa Maria Aiello 1 0 5 . 0 T T O AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Registrato in datat 10-25) Serje, ath. 22 versate els43 والانام Dirigente Area Servial (Delta Maria Grazia & FILIPPO) Responsabile Servizio Atti eludirlar (Dr. M. RACCHINY 3