Sentenza 21 gennaio 2025
Massime • 2
Nel giudizio di appello celebrato in conformità alla disciplina emergenziale pandemica, il rinvio d'ufficio a data fissa per ragioni organizzative e senza svolgimento di attività processuale della prima udienza, fissata in camera di consiglio per mancata richiesta di discussione orale, non determina la tardività della richiesta di trattazione orale, formulata dalla parte nel rispetto dei termini di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da calcolare avuto riguardo alla data di rinvio e non a quella originariamente stabilita per l'udienza, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato è causa di nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.
La mancata esclusione del responsabile civile, ex art. 87, comma 3, cod. proc. pen., al momento dell'ammissione del giudizio abbreviato, cui sia conseguita la sua condanna in solido con l'imputato, non legittima il giudice di secondo grado a disporre d'ufficio l'estromissione del predetto, nel caso in cui non abbia proposto appello, ostandovi la formazione del giudicato sul punto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2025, n. 10459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10459 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
Sent. n. sez. 49/2025
- Presidente - FRANCESCO MARIA CIAMPI
UP 21/01/2025 LA FI
R.G.N. 35180/2024
-Relatore VINCENZO PEZZELLA
LA AN
NA CI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA SS nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. GIULIO ROMANO
che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'esclusione del responsabile civile;
rigetto per il resto.
Uditi i difensori:
avvocato MANCA MASSIMO del foro di FIRENZE in difesa delle parti civili EC
-
LA, IN RE il quale si riporta alle conclusioni scritte e nota spese gia' alla nota spese che deposita anche all'odierna udienza.
- 'avvocato ALFANO MATTIA del foro di FIRENZE in sostituzione ex art. 102 c.p.p., per delega orale, dell'avvocato NISTRI MASSIMO del foro di PRATO in difesa di
RA SS che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. Il Gip presso il Tribunale di Firenze, con sentenza del 4 novembre 2021,
emessa all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato SA RA, ope- rata la riduzione per il rito, alla pena condizionalmente sospesa di anni uno e mesi
4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con sospensione della patente di guida per la durata di anni tre in quanto riconosciutolo colpevole del reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen. perché in Sesto
Fiorentino il 13.9.2019 mentre percorreva la via Lucchese alla guida del motociclo Honda SH tg. EG34034 con direzione Firenze, per colpa ed in particolare per imprudenza, negligenza e violazione degli artt. 145,
comma 2 e 146, comma 2 del D. Lgs n. 285/1992 in quanto operava repentinamente la svolta a sinistra in direzione di un passaggio pedonale che conduce in via Volga, oltretutto vietato per presenza sulla carreggiata della doppia striscia continua, senza concedere la precedenza ai veicoli che provenivano in direzione inversa, veniva a violenta collisione con il motociclo Piaggio Beverly tg. EL09991 condotto da OS CA, che urtava il motociclo Honda SH sulla parte posteriore destra, provocando la caduta di entrambi i veicoli e cagionando per l'effetto al OS gravi lesioni personali traumatiche consistenti nella frattura scomposta pluriframmentata metadiafisaria distate dell'omero cui seguiva, come concausa a seguito dell'immobilizzazione, il decesso presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Careggi di Firenze il succes- sivo 20.9.2019 per arresto cardio respiratorio acuto da embolia polmonare mas- siva da trombosi venosa profonda circolatoria acuta da embolia delta polmonare.
Il Gip ha condannato RA SA e la società GE S.A., Rap- presentanza Generale per l'Italia, quale responsabile civile, in solido, alla refusione dei danni patiti dalle parti civili NI AL e NE AR, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la loro esatta determinazione e condannandoli a rifon- dere alle sopraindicate parti civili al pagamento delle spese processuali.
La Corte di Appello di Firenze, pronunciando sul gravame nel merito proposto dal RA, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha disposto l'esclusione del responsabile civile GE SA, Rappre- sentanza Generale per l'Italia, con conseguente revoca della disposta condanna in solido di detta società al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili NI AL e NE AR, mentre ha confermato nel resto quanto all'im- putato, che ha condannato al pagamento delle spese processuali del grado e delle ulteriori spese sostenute dalle parti civili.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, SA RA deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Con un primo motivo si lamenta erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 23 bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. 17612020.
Il difensore ricorrente fa presente che, a seguito dell'appello interposto nell'in- teresse del suo assistito, gli veniva notificato, in data 21 marzo 2023, il decreto di citazione in grado d'appello con il quale veniva fissata la prima udienza in data
18.05.2023 in relazione alla quale non veniva formulata istanza di trattazione orale. Il procedimento veniva, poi, rinviato d'ufficio per "ragioni organizzative del
Presidente della III Sezione penale" all'udienza del 20.06.2024.
In data 20.06.2023 veniva depositata dalla difesa istanza di trattazione orale che, tuttavia, veniva ritenuta tardiva dalla Corte d'Appello con conseguente trat- tazione del procedimento in camera di consiglio.
Si sottolinea che il giudice di secondo grado richiamava erroneamente l'art. 23 bis della l. 176/2020 allo scopo di dichiarare intempestiva l'istanza di tratta- zione orale della causa identificando come "prima udienza" quella del 18.05.2023 in luogo di quella del 20.06.2024, cui la Corte d'Appello aveva rinviato de piano (il richiamo è a pag. 7 della motivazione della sentenza impugnata). La norma richia- mata, infatti, dispone letteralmente che "La richiesta di discussione orale è formu- lata per iscritto dai pubblico ministero e dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettiva- mente previsti dal comma 2".
A ben guardare, dunque, secondo la tesi proposta in ricorso, il legislatore non distingue tra prima udienza o udienza di rinvio, facendo evidente riferimento all'u- dienza nella quale il processo sarà effettivamente trattato.
In proposito ricorrente sollecita, oltre ad un'interpretazione letterale della norma, a prenderne in considerazione anche un'interpretazione funzionale o te-
leologica, che guardi agli obiettivi avuti di mira dal legislatore: nel caso di specie consentire, da un lato, al difensore di discutere oralmente la causa e, dall'altro,
agli uffici della Corte d'Appello di averne comunicazione in tempo utile ad organiz- zare l'attività di udienza.
Ciò posto, si evidenzia in ricorso che, se un preavviso di quindici giorni è stato ritenuto dal legislatore sufficiente a garantire alla Corte un'opportuna organizza- zione del lavoro dei propri uffici, senz'altro l'istanza di trattazione orale depositata un anno prima rispetto alla effettiva celebrazione dell'udienza dovrà considerarsi tempestiva. Diversamente opinando, infatti, la trattazione del processo in camera
3 di consiglio si tradurrebbe in un ingiustificato trattamento di sfavore riservato al difensore che, pur non avendo avuto interesse a discuterlo oralmente in data 18 maggio 2023, ne abbia avuto intenzione con riferimento all'udienza rinviata d'uf-
ficio dalla Corte d'Appello ad una data successiva.
Si fa notare, sul punto, che le ragioni per le quali il difensore può determinarsi a non chiedere la trattazione orale del processo possono essere molteplici e non si esauriscono nel mero disinteresse alla discussione orale, potendo attenere anche a proprie necessità organizzative del lavoro di studio. Si pensi all'ipotesi in cui il difensore abbia altre udienze contemporaneamente fissate in quella data e non abbia modo di avvalersi di sostituti processuali, né ricorrano le condizioni per avan- zare una richiesta di rinvio per legittimo impedimento, tutti casi in cui il difensore potrebbe determinarsi a non presentare istanza di trattazione orale pur avendone interesse. Laddove, però, per ragioni organizzative interne all'ufficio sia la stessa corte d'appello a rinviare il processo ad altra data, che risulti più congeniale anche al difensore, non si vedrebbe per quale ragione a quest'ultimo debba essere negato il diritto, legislativamente previsto, di avanzare istanza di trattazione orale, posto che i termini per la presentazione di tale istanza si riferiscono pacificamente all'u- dienza fissata per la celebrazione del processo d'appello (rinviata ad altra data per ragioni del tutto indipendenti dalla volontà del difensore).
A sostegno di quanto sin qui esposto e illustrato, il ricorrente richiama la giu- risprudenza di legittimità in materia di termini per il deposito della lista testimo- niale in caso di rinvio dell'udienza da parte del giudice del dibattimento, ove si è chiarito che nel caso di rinvio dell'udienza prima dell'apertura formale del dibatti- mento, le parti conservano la facoltà di presentare la lista dei testi fino a sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza (ex multis si indica la sentenza.
n. 1585/2007). Chiara ed evidente si segnala essere sul punto la ratio dell'inter- pretazione della norma offerta dalla Corte di legittimità: ove la data dell'udienza dibattimentale sia mutata in seguito ad un rinvio disposto d'ufficio dall'Autorità
Giudiziaria, non essendosi ancora celebrata la prima udienza, le parti che vi ab- biano interesse sono implicitamente rimesse in termini per depositare la lista te- stimoniale, purché ciò avvenga nel termine perentorio di sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza. D'altro canto, non si comprenderebbero le ra- gioni per le quali si dovrebbe considerare la parte decaduta da tale facoltà atteso che il rinvio disposto d'ufficio dall'organo giudicante - determina soltanto lo spo- stamento ad altra data della celebrazione del processo.
Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge processuale in relazione all'art. 87. comma 3, cod. proc. pen.
Il ricorrente ricorda che il GIP aveva condannato l'imputato, in solido con la società SOGESSUR S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, alla refusione dei
4 danni patiti dalle parti civili, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la loro esatta determinazione, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalle medesime. E che contro la sentenza di primo grado aveva proposto appello unicamente la difesa dell'imputato, che nell'atto di impugnazione non aveva cen- surato questo punto della decisione, sul quale inevitabilmente si formava il giudi-
cato.
Ricordato che il giudizio d'appello è un gravame parzialmente devolutivo in quanto la legge consente al giudice dell'impugnazione di conoscere soltanto quella parte della materia che sia stata oggetto dei motivi proposti dalla parte impu- gnante e, in particolare, che l'art. 597 cod. proc. pen. chiarisce al primo comma che "l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedi- mento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti" il ricorrente evidenzia che, nel caso di specie, come rilevato anche a pagina 18 della motivazione della sentenza impugnata, la difesa dell'imputato aveva censu- rato esclusivamente il capo della sentenza in cui si affermava la sussistenza del diritto risarcitorio in capo ai suoceri del de cuius, adducendo tra i vari argomenti la mancata convivenza e la non consanguineità tra gli stessi. Viceversa, nessuna doglianza era stata avanzata con riferimento alla condanna del responsabile civile
SOGESSUR S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite in solido con l'imputato.
A tal proposito, il ricorrente ritiene viziata la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di "confermare il capo civile della sentenza, limitatamente all'im- putato", disponendo la "esclusione del responsabile civile, SOGESSUR SA, Rappre- sentanza Generale per l'Italia, con conseguente revoca della disposta condanna in solido di detta società al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili NI AL e NE AR".
Ritiene, infatti, il difensore ricorrente che il richiamo all'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., pur astrattamente corretto, non lo sia in concreto, giacché la norma in parola non può essere applicata dal giudice di secondo grado non essendo, tale tematica, stata oggetto di impugnazione da parte dell'unico appellante, vale a dire l'imputato.
Si ricorda che l'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., prevede che l'esclusione del responsabile civile "è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato", di talché non v'è dubbio che il giudice competente a disporre tale esclusione sia il giudice di prime cure e non già la Corte
d'Appello, la quale potrà pronunciarsi sul tema solo nel caso in cui tale punto della sentenza di primo grado sia stato oggetto di impugnazione.
5 Ne consegue, quale logica conseguenza, che la Corte d'Appello nel caso di specie non poteva disporre d'ufficio l'esclusione del responsabile civile, essendo stata la questione decisa dal giudice di primo grado con sentenza avente efficacia di giudicato.
Con un terzo motivo si lamentano erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 589 cod. pen. e al nesso di causalità ex art. 40 cod. pen. e, in ogni caso, difetto di motivazione in punto di affermazione di responsabilità.
Il ricorrente evidenzia che il criterio da applicarsi per l'accertamento del nesso di causalità è quello offerto dalla tradizionale teoria della condicio sine qua non, attraverso il ricorso alle leggi scientifiche di copertura, quale correttivo individuato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per ovviare ai limiti propri della teoria condi- zionalistica pura, la quale è in grado di operare efficacemente solo quando siano già chiari i meccanismi di produzione dell'evento (cd. efficacia euristica limitata).
La teoria condizionalistica viene, così, integrata con il criterio di sussunzione sotto leggi scientifiche di copertura, cioè leggi causali in grado di spiegare il verificarsi di un certo evento.
Richiamati i principi affermati da S.U. AN e dalla giurisprudenza ad essa successiva, il ricorrente lamenta che, con riferimento al caso che occupa, sep- pure è vero che vi è in atti una consulenza tecnica disposta dal P.M. che individua come concausa del decesso la "immobilizzazione determinata dal sinistro in cui rimase coinvolto il OS in data 13.9.2019", è altrettanto vero che il medesimo, deceduto per "arresto cardiocircolatorio derivante dall'embolia polmonare a sua volta causata dalla trombosi presente nell'arto inferiore destro", era portatore di patologie protrombotiche quali "età avanzata, obesità, insufficienza venosa cronica e, a seguito di un controllo dovuto all'accesso al pronto soccorso, una neoplasia maligna presente nella gamba destra operata, ove si è originata la trombosi".
Ad avviso del ricorrente, dunque, il fatto che la trombosi causativa della morte abbia interessato la gamba destra, ove era presente la neoplasia maligna, fa sor- gere un più che ragionevole dubbio circa il fatto che tale neoplasia maligna possa essere stata l'unica causa dell'evento. E ciò sarebbe tanto più vero se si considera che il giudice di primo grado non ha disposto alcuna perizia e che l'unica valuta- zione tecnica in atti è quelle della Dott.ssa Defraia, consulente del P.M., la quale ha chiarito che l'immobilizzazione determinata dal sinistro deve intendersi solo come una concausa possibile, su una scala da O a 10, come "minore di 2" in un calcolo probabilistico, mentre l'età avanzata, l'insufficienza venosa cronaca e la presenza di tumori, sono fattori che rendono probabile la causazione di un'embolia polmonare per un valore che va "da 2 a 911': circostanza evidenziata nell'atto di appello ma mai presa in debita considerazione dall'Organo Giudicante.
6 Sarebbe di tutta evidenza, allora, come la consulenza tecnica e la documen-
tazione medica in atti non abbiano fornito una spiegazione scientifica univoca alla morte del OS, potendo essa esser stata causata da fattori del tutto indipendenti dall'immobilizzazione in ospedale.
Alla luce di quanto sin qui illustrato, dunque, la condotta antigiuridica adde- bitata al RA non potrebbe in alcun modo ritenersi di per sé sufficiente ad affermare l'esistenza di un nesso di causalità tra la condotta e l'evento morte, giacché tale collegamento deve essere sempre provato attraverso l'ausilio dileggi scientifiche che siano in grado di qualificare quella condotta come causa certa dell'evento, il che è possibile solo quando, in ragione delle risultanze probatorie del caso concreto, sia stato escluso ogni altro decorso causale alternativo.
Nel caso di specie, viceversa, sono state indagate ed accertate, da un punto di vista scientifico, anche altre possibili - e, addirittura, maggiormente probabili - cause naturalistiche del decesso del OS, tali da far residuare quantomeno un ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta dell'imputato rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento morte.
Con il quarto motivo si lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, apparendo a tal fine in- sufficiente il riferimento alla circostanza che «non è emerso alcun elemento, né
alcuna condotta tale da giustificare una siffatta non condivisa richiesta di riduzione pena».
Ciò a fronte del fatto, non valorizzato che il RA, soggetto incensurato, ha fattivamente collaborato all'accertamento della verità processuale attraverso le proprie spontanee dichiarazioni, con le quali ha offerto una ricostruzione dei fatti immediatamente dopo il sinistro. Ove lo stesso avesse voluto ridurre le proprie responsabilità descrivendo la condotta della p. o. in modo che è risultato del tutto smentito dagli atti», infatti, certamente non avrebbe deposto nell'immediatezza dei fatti senza l'assistenza del difensore e senza le garanzie previste per l'interro- gatorio, ma avrebbe atteso strategicamente di consultare. le risultanze dell'attività
d'indagine prima di essere sentito. Ad avviso del ricorrente non è in alcun modo condivisibile la considerazione svolta dal giudice di secondo grado secondo la quale l'imputato, pura distanza di anni dal fatto, non risulta aver tenuto condotta per- sonale direttamente riparatoria de/le conseguenze causate», giacché, come rile- vato anche in sede d'appello, la Compagnia Assicurativa ha prontamente ed inte- gralmente liquidato i soggetti che riteneva titolati ad ottenere un risarcimento danni, non riconoscendo tale diritto in capo ai suoceri. Il RA, dunque, alla guida di un motoveicolo regolarmente assicurato, ha agito diligentemente attivan- dosi per garantire, a coloro che fossero ritenuti danneggiati da parte della Com- pagnia Assicurativa, il doveroso risarcimento.
7 Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. Il 27 dicembre 2024 sono state depositate memoria, conclusioni e nota spese nell'interesse delle costituite parti civili a firma dell'Avv. Massimo Manca.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Fondato ed assorbente sugli altri risulta il primo motivo di ricorso, di natura processuale, il che impone che la sentenza impugnata sia annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze per la celebrazione del giudizio di appello con trattazione orale dello stesso. E al giudice di rinvio va anche demandata la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.
Ragioni di economia processuale, in relazione al prosieguo del giudizio, indu- cono il Collegio a segnalare, per i motivi che si andranno ad evidenziare, la fonda- tezza anche del secondo motivo di ricorso.
2. Quanto al primo motivo di ricorso, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione della natura processuale del vizio lamentato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094), emerge che, a seguito dell'appello interposto nell'interesse del suo assistito, veniva in data
13 marzo 2023 emanato dal Presidente della III Sezione Penale della Corte d'Ap- pello di Firenze decreto di citazione per il giudizio d'appello con il quale veniva fissata la prima udienza per il 18 maggio 2023. in relazione alla quale è pacifico
-
ed incontestato non veniva formulata istanza di trattazione orale.
Vi è poi in atti verbale del 18 maggio 2023 di udienza di procedimento in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti in cui non si dà atto dello svolgimento di alcuna attività ma solo che "alle ore 15,40 il Presidente del Collegio deposita in cancelleria i seguenti provvedimenti: rinvio al 20-06-2024 come da disposizioni organizzative del Presidente".
Il mancato svolgimento di qualunque attività processuale in udienza è confer- mato dalla circostanza che all'imputato ed al suo difensore veniva rinotificato, in uno con la data della nuova udienza, copia dell'originario verbale di udienza.
In data 20 giugno 2023 l'Avv. Massimo Nistri, odierno ricorrente, in qualità di difensore dell'appellante RA SA formulava istanza di discussione orale per l'udienza del 20 giugno 2024.
Peraltro, in pari data, veniva avanzata analoga istanza dall'Avv. Mattia Alfano, che tuttavia il giorno successivo comunicava alla Corte di Appello via e-mail di
8 averla inviata per errore sull'errata convinzione di essere stato nominato codifen-
sore del RA.
L'istanza dell'Avv. Nistri, che qui interessa, dunque, veniva avanzata un anno prima della nuova udienza.
Tale istanza solo in data 5 giugno 2024, nell'imminenza della nuova udienza, veniva rigettata con provvedimento del Presidente del Collegio in calce alla stessa
"per tardività".
Il processo veniva celebrato, pertanto, con trattazione cartolare il
20/06/2024 e deciso, come si rileva dal verbale, sulle conclusioni in atti del PG e delle parti civili e senza che il difensore dell'imputato rendesse le proprie conclu- sioni.
In sentenza (pag. 7) la Corte fiorentina dà atto che: «Il procedimento è stato trattato del tutto fondatamente in camera di consiglio senza l'intervento del Pro- curatore Generale, delle parti e dei difensori, ai sensi dell'art. 23 bis I. 176/2020, non essendo stata formulata da alcuna delle parti tempestiva richiesta di discus- sione orale, né avendo l'imputato manifestato, nelle forme di cui al comma quarto dell'art. 23 bis della Legge sopra citata, la volontà di comparire nei termini di legge.
La richiesta del difensore dell'imputato, a che il processo venisse trattato con la comparizione delle parti e discussione orale, è stata, infatti, rigettata dal Presi- dente della III Sezione penale per tardività dell'istanza. Infatti, tale istanza è stata presentata telematicamente solo il 20.6.2023, a fronte del fatto che la prima udienza in grado di appello era stata fissata per il precedente 18.5.2023, ed il procedimento era stato trattato in detta udienza in camera di consiglio senza l'in- tervento del Procuratore Generale, delle parti e dei difensori, ai sensi dell'art. 23 bis L. 176/2020, non essendo stata formulata per detta prima udienza da alcuna delle parti tempestiva richiesta di discussione orale, né avendo l'imputato manife- stato per detta udienza, nelle forme di cui al comma quarto dell'art. 23 bis della
Legge sopra citata, la volontà di comparire nei termini di legge. Nessuna istanza
è stata infatti presentata prima ed in tempo utile per l'udienza del 18.5.2023, a nulla rilevando che poi il procedimento venisse poi rinviato, per disposizioni orga- nizzative del Presidente della III Sezione penale, all'udienza del 20.6.2024, per cui l'istanza difensiva, pervenuta solo Il 18.5.2023, deve ritenersi tardiva».
3. Orbene, fondate sono le doglianze proposte dal ricorrente.
Ai sensi del primo comma dell'art. 23-bis, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla legge 18/12/2020, n. 176, «[a] decorrere dal 9 novembre 2020
e fino al 31 luglio 2021, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e
9 dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richie- sta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire>>; ai sensi del successivo quarto comma, «[1]a richiesta di discussione orale [deve es- sere] formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di par- tecipare all'udienza».
L'applicazione della norma ai periodi successivi al 31/07/2021 è stata disposta con vari provvedimenti legislativi di proroga fino al 30 giugno 2024 ex art. 94
d.lgs. 150/2022. Pacificamente, pertanto, la normativa in questione trovava ap- plicazione al procedimento che ci occupa e al relativo giudizio di appello.
Le fondate doglianze del ricorrente si appuntano sul fatto che il giudice di secondo grado abbia operato un'errata applicazione del sopra ricordato art. 23-bis
I. 176/2020, dichiarando intempestiva l'istanza di trattazione orale del processo,
identificando come udienza di riferimento quella del 18 maggio 2023 in luogo di quella del 20 giugno 2024, cui la Corte d'Appello aveva rinviato de plano, senza lo svolgimento di alcuna attività processuale.
Ed invero, se si va a leggere la norma, il legislatore non distingue tra prima udienza o udienza di rinvio, facendo evidente riferimento all'udienza nella quale il processo sarà effettivamente trattato.
Oltre ad un'interpretazione letterale della norma, che non porta a conclusioni diverse da quelle cui ritiene debba pervenirsi il Collegio, va presa in considerazione anche un'interpretazione funzionale o teleologica, che guarda agli obiettivi avuti di mira dal legislatore, che sono volti a contemperare due opposte esigenze en- trambe meritevoli di tutela.
La prima è quella di garantire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari e la possibilità di organizzare per tempo le udienze a trattazione orale, dando modo alle cancellerie di dare avviso alle parti e di organizzare i ruoli di udienza.
L'altra, non meno importante, è quella di garantire alle parti, sia quella pub- blica che quelle private, che ne abbiano interesse, il diritto ad espletare il proprio compito in un'udienza "fisica" con trattazione orale.
Orbene, in tale ottica, pare condivisibile l'interpretazione secondo cui, a fronte di un rinvio d'ufficio per ragioni organizzative che risulti formalmente effettuato in udienza, ma che era evidentemente programmato da tempo (spicca in tal senso il
"post-it" che si rinviene in atti sul decreto di citazione in appello ove si legge "rin- viare in udienza al 21/06/2024"), siamo di fronte ad un rinvio che assume la va-
lenza di un differimento della trattazione della prima udienza (il c.d. "smistamento"
10 motivato da ragioni organizzative) del tutto analogo a quello che si sarebbe potuto adottare anche al di fuori dell'udienza stessa. Del che ne è riprova, come già detto la circostanza che, in uno con la data del rinvio, sia stata notificata alle parti copia dell'originario decreto di citazione in appello.
Né potrebbe ritenersi che l'aver fatto coincidere il rinvio con la data dell'udienza vincolasse le parti ad una scelta, quale quella di non richiedere la discussione orale, che evidentemente era stata operata avendo come riferimento quel giorno di udienza in cui si immaginava l'appello venisse trattato.
Legittimamente, come rileva il difensore in ricorso, le ragioni per le quali il difensore può determinarsi a non chiedere la trattazione orale del processo pos- sono essere molteplici e non si esauriscono nel mero disinteresse alla discussione orale, potendo attenere anche a proprie necessità organizzative del lavoro di stu- dio. Quella decisione poteva essere stata determinata, ad esempio, perché il 18 maggio 2023 egli poteva avere un concomitante impegno, personale o professio-
nale, senza tuttavia che ricorressero le condizioni per una richiesta di rinvio per legittimo impedimento, che gli ha impedito la presenza fisica e l'ha indotto ad accontentarsi del contraddittorio cartolare.
Corretto appare anche il rilievo difensivo che, laddove, però, per ragioni or- ganizzative interne all'ufficio sia la stessa Corte a rinviare il processo ad altra data, che risulti più congeniale anche al difensore, non si vedrebbe per quale ragione a quest'ultimo debba essere negato il diritto, legislativamente previsto, di avanzare istanza di trattazione orale, posto che i termini per la presentazione di tale istanza si riferiscono con tutta evidenza all'udienza fissata per la celebrazione del processo d'appello.
Non va trascurato, nel caso che ci occupa, che il rinvio d'ufficio è stato operato ad oltre un anno (dal 13 maggio 2023 al 21 giugno 2024). E che, ancorché sulla stessa si sia incredibilmente provveduto solo in data 5 giugno 2024, il difensore aveva avanzato istanza di trattazione orale sin dal 20 giugno 2023, ovvero oltre un anno prima di quella che, suo malgrado e per le esigenze dell'ufficio, pur a fronte di un reato grave e recante grave allarme sociale, era diventata la vera prima udienza.
La Corte fiorentina aveva dunque, tutto il tempo di per consentire, da un lato, al difensore che ne aveva fatto tempestiva richiesta di discutere oralmente la causa e, dall'altro, agli uffici di organizzare l'attività di udienza.
Diversamente opinando, infatti, la trattazione della causa in camera di con- siglio si è tradotta in un ingiustificato trattamento di sfavore riservato al difensore, che si è tradotto in una nullità generale a regime intermedio per violazione del diritto al contraddittorio, tutelato dall'art. 111 della Costituzione e dall'art. 6 CEDU,
deducibile con ricorso per cassazione.
11 Il Collegio condivide l'opzione ermeneutica che si tratti di una nullità di ordine generale ex art. 178, comma 1, lett. c, e 180 cod. proc. pen., verificatasi nel corso del giudizio, che può essere utilmente dedotta, in un caso come quello di specie, entro la deliberazione della sentenza del grado successivo, e quindi con il ricorso per cassazione (cfr., in tema, ma in fattispecie differente perché in quel caso si trattava di richieste tempestive di trattazione orale ignorate dalla Corte Sez. 5, n.
44646 del 14/10/2021 Giaconi Rv. 282172 - 01; Sez. 6, n. 22528 del 1/7/2020,
Lin Qiang, Rv. 279565; Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022 T. Rv. 283706 - 01).
La conclusione è coerente con quanto affermato da due recenti pronunce di legittimità, intervenute a fornire risposta interpretativa ad alcune questioni appli- cative poste dalla disciplina emergenziale da COVID-19, secondo le quali, all'im- possibilità per le parti di concludere in giudizio, si collega una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. (Sez. 5, n.
6207 del 17/11/2020, dep. 2021, P., Rv. 280412; Sez. 6, n. 28032 del 30/4/2021,
Simbari, Rv. 281694, entrambe hanno ritenuto che il mancato rispetto del termine per il deposito delle conclusioni del Procuratore Generale non causi nullità, salvo, appunto, nell'ipotesi in cui abbia privato le parti del diritto di concludere).
Non condivisibile, invece, appare l'orientamento espresso da due recenti pro- nunce che si sono spinte addirittura oltre, ritenendo che nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trat- tazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo un modello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con l'assenza del difensore in un caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta e insanabile agli effetti dell'art. 179, comma
1, cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, Tornincasa, Rv. 286619
- 01; conf. Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Bonavita, Rv. 286336 - 01)
4. In linea con le odierne conclusioni si pone la recente Sez. 5, n. 29846 del
29/04/2022, Jovanovic Rv. 283534 01, che ha affermato che nel giudizio di ap- pello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove la prima udienza sia stata rinviata a cagione dell'omessa cita- zione in giudizio dell'imputato, non è tardiva la richiesta di trattazione orale che il difensore abbia ritualmente presentato entro quindici giorni antecedenti all'u- dienza di rinvio, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non parteci- pato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del con- traddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.
Una conclusione nel senso dell'erronea ritenuta tardività dell'istanza, in casi come quello che ci occupa, ad avviso del collegio non si pone in contrasto con altre
12 pronunce di questa Corte in subiecta materia, in quanto quelle afferiscono a casi non propriamente sovrapponibili a quello che ci occupa.
Si tratta, infatti, di casi ben diversi, in cui c'era stata pacificamente un'istanza di trattazione orale tardiva che aveva preceduto l'udienza poi rinviata. E che non era stata reiterata in relazione all'udienza di rinvio.
E' il caso di cui al dictum di Sez. 5, n. 19376 del 06/04/2023, Di Pietro, Rv.
284695 01 secondo cui nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emer-
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genziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore abbia presentato la richiesta di trattazione orale oltre il termine di quindici giorni liberi prima dell'udienza fissata per il giudizio, non è affetto da nullità, nel caso di rinvio del processo in via preliminare, lo svolgimento dello stesso con rito camerale non partecipato, in quanto il rinvio non è idoneo a consentire il recupero di una richiesta tardiva. Tuttavia, proprio a pag. 4 della motivazione di quella pronuncia si legge che: «Tale circostanza ha quindi legittimamente indotto la Corte territoriale a trat- tare l'appello secondo il rito ordinario cartolare introdotto dalla disciplina emer- genziale, a nulla potendo rilevare il fatto che il processo non fosse stato poi trattato alla prima udienza originariamente prevista, dal momento che la tempestività della richiesta è secondo il disposto normativo di cui all'art. 23-bis cit. stabilita con rife- rimento alla udienza fissata per il giudizio;
sicché l'eventuale slittamento del pro- cesso ad altra udienza - risolvendosi in un'eventualità successiva rispetto alla va- lutazione circa la tardività o tempestività della richiesta che deve necessariamente intervenire prima dell'inizio del processo, dipendendo dal suo esito l'instaurazione di un rito o di un altro, ciascuno avente scansioni ed adempimenti suoi propri - non è idoneo a consentire un recupero della richiesta ove essa sia tardiva;
al più si potrebbe ipotizzare la possibilità di una nuova richiesta purché proposta sempre nel rispetto del termine di quindici giorni antecedenti alla nuova udienza≫
Dunque, sebbene in termini eventuali già in quella sentenza del 2023 si affer- mava il principio che il Collegio ritiene di affermare esplicitamente.
-E anche Sez. 3, n. 3 del 21/09/2023, dep. 2024, Castaldi, Rv. 285696 - 01 che pure afferma il non condivisibile e contrastante principio per cui, in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il supe- ramento del termine, perentorio, entro cui dev'essere formulata la richiesta di di- scussione orale dell'appello, ai sensi dell'art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, determina il consolidamento della trattazione con forma scritta, con conseguente irrilevanza,
nel processo, delle vicende personali dell'imputato e delle ragioni di rinvio della trattazione scritta diverse dalla nullità degli atti introduttivi e, quindi, dalla non corretta instaurazione del contraddittorio - riguardava, in ogni caso, una richiesta tardiva per l'udienza originaria non reiterata per quella di rinvio.
13 5. Né potrebbe deporre in senso contrario quanto affermato da Sez. 6, n.
8588 del 12/01/2022, Rv. 283002 - 01, che in relazione al ben diverso caso in cui la richiesta di trattazione orale era stata tempestivamente proposta si è limitata ad affermare che in tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID 19, la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'u-
dienza, con la conseguenza che, se il processo venga nondimeno definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.
A ben guardare, infatti, cosa diversa è il tener ferma l'intervenuta manifesta- zione di volontà alla discussione orale rispetto all'ipotesi opposta in cui tale mani- festazione di volontà sia mancata rispetto alla data di un'udienza che poi non si è
celebrata.
A prescindere dalle motivazioni dei rinvii di volta in volta disposti dalla Corte territoriale, non è ragionevole ritenere come afferma Sez. 6 n. 8588/2022 sopra
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citata che la richiesta dovesse essere reiterata per le udienze successive, essendo previsto dall'art. 23-bis, cit. che la trattazione scritta -suscettibile di deroga a ri- chiesta della parte - debba valere per la "decisione" degli appelli e non per le singole udienze
Coerente appare anche il richiamo che il ricorrente opera alla consolidata giu- risprudenza di questa Corte di legittimità in materia di termini per il deposito della lista testimoniale in caso di rinvio dell'udienza da parte del giudice del dibatti- mento, ove si è chiarito che nel caso di rinvio dell'udienza prima dell'apertura formale del dibattimento, le parti conservano la facoltà di presentare la lista dei testi fino a sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza.
Questa Corte, in proposito, ha costantemente evidenziato che, in tema di ter- mine per il deposito della lista testimoniale, nell'ipotesi in cui sia disposto il rinvio del dibattimento a udienza fissa prima che sia esaurita la fase degli atti introduttivi
è consentito il deposito di nuova lista testimoniale, in quanto tale rinvio va equi- parato a quello a nuovo ruolo, comportando l'obbligo del rinnovo della citazione a giudizio, di cui tiene luogo, per i presenti, l'avviso orale della nuova udienza (così, ex multis, Sez. 2, n. 42058 del 14/10/2010, D'Agostino, Rv. 248874 - 01, che ha chiarito che in tale ipotesi le parti riacquistano interamente i diritti non espressa- mente esclusi da precise disposizioni normative e, quindi, anche quello di deposi- tare la lista dei testi antecedentemente alla udienza di rinvio, in relazione alla quale va computato il relativo termine finale;
conf. Sez. 2, n. 6024 del
14 27/01/2016, Mistretta, Rv. 266199 - 01; Sez. 6, n. 26048 del 17/05/2016, Gan- dini, Rv. 266975 - 01Sez. 6, n. 23753 del 20/04/2004, Grandi, Rv. 229138-01).
Chiara ed evidente è, dunque, la ratio dell'interpretazione della norma offerta in tali casi dalla giurisprudenza di legittimità, che appare comune al caso che ci occupa: ove la data dell'udienza dibattimentale sia mutata in seguito ad un rinvio disposto d'ufficio dall'Autorità Giudiziaria, non essendosi ancora celebrata la prima udienza, le parti che vi abbiano interesse sono implicitamente rimesse in termini per depositare la lista testimoniale, purché ciò avvenga nel termine perentorio di sette giorni prima della data fissata per la nuova udienza. D'altro canto, non si comprenderebbero le ragioni per le quali si dovrebbe considerare la parte decaduta da tale facoltà atteso che il rinvio disposto d'ufficio dall'organo giudicante - de-
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termina soltanto lo spostamento ad altra data della celebrazione del processo.
Va dunque affermato il principio che: "Nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, nel caso in cui alla data della fissata udienza in camera di consiglio senza la trattazione delle parti ai sensi dell'art. 23 bis DL 137/2020, in ragione della mancata richiesta di discussione orale, il processo venga rinviato d'ufficio per ragioni organizzative a data fissa senza lo svolgimento di alcuna attività processuale, le parti potranno richiedere la trattazione orale nel rispetto del termine di cui al medesimo art. 23 bis DL 13/2020 che andrà considerato rispetto alla data a cui l'udienza è stata rinviata e non a quella originariamente fissata. Non è tardiva, pertanto, la richiesta di trattazione orale che il difensore abbia ritualmente presentato entro i quindici giorni antecedenti all'udienza di rinvio, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione".
6. Per completezza argomentativa e per fini di economia processuale, onde evitare che la violazione di legge venga reiterata in sede di rinvio, va rilevato che anche il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il richiamo operato dai giudici del merito all'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., pur astrattamente corretto, non lo è in concreto, giacché la norma in parola non può essere applicata dal giudice di secondo grado non essendo, tale tematica, stata oggetto di impugnazione da parte dell'unico appellante, vale a dire l'impu- tato.
Pacifico è che l'estromissione del responsabile civile nel giudizio abbreviato consegua direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito al-
ternativo, anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la di- chiari (Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Pumilia, Rv. 283534 - 01; conf. Sez. 5,
n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250489 01). E che la celebrazione del
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15 processo con rito abbreviato è incompatibile con la presenza del responsabile ci- vile, che va escluso anche d'ufficio, come espressamente stabilito dall'art. 87, comma 3, cod. proc. pen., senza che a ciò sia d'ostacolo neppure l'avvenuta attiva partecipazione al processo da parte dello stesso responsabile civile, che non equi- vale ad acquiescenza (Sez. 3, n. 05860 del 12/102011, dep. 2012, C. Rv. 252119
-01).
L'art. 87, comma 3, cod. proc. pen. va ricordato prevede che l'esclusione del responsabile civile "è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato", di talché non v'è dubbio che il giudice competente a disporre tale esclusione sia il giudice di prime cure e non già la Corte
d'Appello, la quale potrà pronunciarsi sul tema solo nel caso in cui tale punto della sentenza di primo grado sia stato oggetto di impugnazione. In quanto, ai sensi dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen. "l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti".
Nel caso che ci occupa, invece, il GIP fiorentino ha condannato l'imputato, in solido con la società SOGESSUR S.A., Rappresentanza Generale per l'Italia, re- sponsabile civile, alla refusione dei danni patiti dalle parti civili, rimettendo le parti dinanzi al giudice civile per la loro esatta determinazione, nonché al pagamento delle spese processuali sostenute dalle medesime.
Tuttavia, come fondatamente rileva il ricorrente, contro la sentenza di primo grado ha proposto appello unicamente la difesa dell'imputato, che nell'atto di im- pugnazione non aveva censurato questo punto della decisione, sul quale inevita- bilmente si è formato il giudicato.
- -Solo l'appello del responsabile civile che non c'è stato avrebbe potuto impedire il formarsi del giudicato progressivo sul punto, consentendo al giudice d'appello l'esercizio d'ufficio del potere/dovere previsto del cit. art. 87, ultimo comma, cod. proc. pen.
Con il noto dictum di Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolimo. Rv. 216239 -
01 si è chiarito che l'irrevocabilità della pronuncia è il risultato di un percorso frammentato, comprensivo di decisioni immodificabili e concernenti singoli punti, in diverse fasi e plurimi gradi del processo, in ordine alla graduale costituzione della regiudicanda, fino al momento dell'irretrattabilità e immutabilità, all'acquisi- zione, dunque, dell'irrevocabilità.
Ebbene, va ribadito che il giudizio d'appello è un gravame parzialmente de- volutivo in quanto la legge consente al giudice dell'impugnazione di conoscere sol- tanto quella parte della materia che sia stata oggetto dei motivi proposti dalla parte impugnante e, la difesa dell'imputato aveva censurato esclusivamente il capo della sentenza in cui si affermava la sussistenza del diritto risarcitorio in capo
16 ai suoceri del de cuius, adducendo tra i vari argomenti la mancata convivenza e la non consanguineità tra gli stessi. Viceversa, nessuna doglianza era stata avanzata con riferimento alla condanna del responsabile civile SOGESSUR S.A., Rappresen- tanza Generale per l'Italia al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili costituite in solido con l'imputato.
Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui: "Ancorché ai sensi dell'art. 87, comma 3, cod. proc. pen. l'esclusione del responsabile civile "è dispo- sta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato" e la stessa consegua direttamente all'accoglimento della richiesta di instaurazione del rito alternativo, anche in assenza di un apposito provvedimento del giudice che la dichiari, qualora il giudice dell'abbreviato erroneamente pronunci condanna in solido del responsabile civile, in assenza di impugnazione di quest'ul- timo, sul punto si forma la res iudicata e quindi, a fronte del solo appello dell'im- putato, il giudice di secondo grado non potrà pronunciare l'estromissione d'ufficio del responsabile civile.
La sentenza impugnata, che in ogni caso va annullata in toto per il vizio pro- cedurale dedotto con il primo motivo, lo sarebbe dunque stata, in ogni caso, in assenza di tale vizio, limitatamente alla parte in cui ha ritenuto di "confermare il capo civile della sentenza, limitatamente all'imputato", disponendo la "esclusione del responsabile civile, SOGESSUR SA, Rappresentanza Generale per l'Italia, con conseguente revoca della disposta condanna in solido di detta società al paga- mento delle spese processuali sostenute dalle parti civili NI AL e NE
AR".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla
Corte d'Appello di Firenze, cui demanda anche la regolamentazione fra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità, per la celebrazione del giudizio di appello con trattazione orale.
Così deciso il 21/01/2025
IlConsigliere estensore Il Presidente
Vincen EL fello RA AR CI
DC ANON CANCELLERIA 17 MAR. 2025. oggi.
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