Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2025, n. 10459
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Sentenza 21 gennaio 2025

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Nel giudizio di appello celebrato in conformità alla disciplina emergenziale pandemica, il rinvio d'ufficio a data fissa per ragioni organizzative e senza svolgimento di attività processuale della prima udienza, fissata in camera di consiglio per mancata richiesta di discussione orale, non determina la tardività della richiesta di trattazione orale, formulata dalla parte nel rispetto dei termini di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, da calcolare avuto riguardo alla data di rinvio e non a quella originariamente stabilita per l'udienza, sicché lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato è causa di nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione.

La mancata esclusione del responsabile civile, ex art. 87, comma 3, cod. proc. pen., al momento dell'ammissione del giudizio abbreviato, cui sia conseguita la sua condanna in solido con l'imputato, non legittima il giudice di secondo grado a disporre d'ufficio l'estromissione del predetto, nel caso in cui non abbia proposto appello, ostandovi la formazione del giudicato sul punto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/01/2025, n. 10459
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10459
    Data del deposito : 21 gennaio 2025

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