Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2008, n. 38801
CASS
Sentenza 1 ottobre 2008

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Non sussiste rapporto di specialità, a norma dell'art. 9 L. n. 689 del 1981, tra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, comma quarto, L. n. 513 del 1977, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie. L'illecito amministrativo, infatti, non è diretto a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall'arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine impedire il consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari. (Nella fattispecie, la Corte ha peraltro ritenuto irrilevante, posto che l'elemento psicologico del reato ex art. 633 cod. pen. consiste nel dolo specifico di ottenere un qualsiasi profitto, quanto eccepito dal ricorrente circa l'intenzione di regolarizzare con l'Ente proprietario dell'immobile la posizione di illegalità incriminata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2008, n. 38801
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38801
    Data del deposito : 1 ottobre 2008

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