Sentenza 1 ottobre 2008
Massime • 1
Non sussiste rapporto di specialità, a norma dell'art. 9 L. n. 689 del 1981, tra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26, comma quarto, L. n. 513 del 1977, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie. L'illecito amministrativo, infatti, non è diretto a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall'arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine impedire il consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari. (Nella fattispecie, la Corte ha peraltro ritenuto irrilevante, posto che l'elemento psicologico del reato ex art. 633 cod. pen. consiste nel dolo specifico di ottenere un qualsiasi profitto, quanto eccepito dal ricorrente circa l'intenzione di regolarizzare con l'Ente proprietario dell'immobile la posizione di illegalità incriminata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/10/2008, n. 38801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38801 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAGANO Filiberto - Presidente - del 01/10/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1046
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 023729/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TA NI N. IL 03/10/1960;
avverso SENTENZA del 19/01/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pagano Filiberto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Il difensore di BE TO ricorre avverso la sentenza sopra indicata che ha accertato la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto di invasione di un appartamento di proprietà della Provincia di Napoli, reato commesso sino al 28.6.1982, data in cui il prevenuto ha ottenuto dall'ente pubblico un contratto di locazione dell'immobile (artt. 633 e 639 bis cod. pen.). Sono state concesse attenuanti generiche ed è stata irrogata la pena di mesi 4 di reclusione.
Deduce violazione di legge rilevando che il fatto non sussiste in quanto l'occupazione fu posta in essere senza violenza, ma in conseguenza di cessione del contratto di locazione da parte del precedente inquilino. Deduce ancora che l'ente pubblico proprietario ha accettato in pagamento i canoni di locazione corrisposti comunque dal BE con la conseguenza che il fatto non costituisce reato, integrando l'ipotesi di illecito amministrativo di cui della L. n. 513 del 1977, art. 26, norma che si pone in rapporto di specialità con l'illecito penale. Deduce ancora che il termine di prescrizione decorso dal momento del pagamento dei canoni comunque corrisposti dal prevenuto e non anche dalla regolarizzazione del contratto. Lamenta inoltre la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., comma 1, n. 1 avendo agito per motivi di particolare valore morale e sociale per "fronteggiare l'esigenza di assicurare alla propria famiglia una abitazione", rilevando che la pena non risulta adeguata "all'effettivo disvalore penale del fatto". Il ricorso è manifestamente infondato reiterando acriticamente doglianze correttamente respinte dalla corte territoriale in forza di una consolidata giurisprudenza di legittimità.
L'arbitrarietà della condotta è ravvisabile in tutti i casi in cui l'ingresso nell'immobile avviene senza il consenso dell'avente diritto ovvero senza la legittimazione conferita da una norma giuridica o da una autorizzazione dell'autorità (Cass.
7.7.00 n. 8107, ud. 30.5.00, Pompei, rv. 216525). L'elemento psicologico del reato di cui all'art. 633 c.p. è caratterizzato dal dolo specifico del fine si occupare l'altrui immobile per trame un profitto di qualsiasi natura, anche di particolare valore sociale e morale (Cass. 2^ 7.6.01 n. 23800, ud. 6.4.01, Scriboni). L'intenzione di volere regolarizzare la propria posizione è quindi irrilevante ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo.
Non sussiste rapporto di specialità, rilevante a norma della L. n.689 del 1981, art. 9, tra il reato di cui all'art. 633 cod. pen. e l'illecito amministrativo previsto dalla L. n. 513 del 1977, art. 26, comma 4, che sanziona l'occupazione di un alloggio di edilizia popolare senza le autorizzazioni necessarie. Tale illecito, infatti, non è diretto a salvaguardare l'inviolabilità del patrimonio immobiliare pubblico o privato nei confronti di atti diretti a violare il rapporto esistente tra i beni ed i loro possessori e prescinde dall'arbitrarietà delle condotte degli autori, ma ha come fine l'evitare del consolidarsi di talune situazioni in contrasto con la legittima distribuzione degli alloggi agli aventi diritto attraverso comportamenti di mera occupazione, che possono anche essere soltanto irregolari (Cass. 2^ 2.12.99 n. 2697, depositata 3.3.00, rv. 215716). Deve essere parimenti respinto il ricorso relativo al decorso del termine di prescrizione, in quanto il reato di invasione di terreni di cui all'art. 633 c.p. può avere carattere sia istantaneo che permanente a seconda che l'introduzione sia seguita da un insediamento istantaneo ovvero, come nel caso concreto, si protragga con una occupazione persistente nel tempo (Cass. 2^ 17.12.86 n. 14183, ud. 14.5.86, rv. 174641). Nella fattispecie, atteso il protrarsi nel tempo dell'occupazione del fondo, la permanenza è cessata con la regolarizzazione del contratto, momento che indicala volontà dell'ente di concedere in locazione l'immobile con la conseguenza che i termini di prescrizione non sono decorsi. Il giudice di merito ha accertato che il fatto è stato posto in essere da persona con una personalità "fortemente negativa" per la trasgressività, in considerazione dei numerosi precedenti penali, motivazione che esclude finalità sociali o di rilievo morale, mentre la pena è stata in concreto determinata con il rispetto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. Le doglianze avanzate in favore del prevenuto si risolvono conseguentemente in non consentite rivalutazioni di fatto della fattispecie compiutamente valutata dalla corte territoriale.
L'impugnazione è pertanto inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2008. Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008