Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2009, n. 24254
CASS
Sentenza 10 marzo 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di prove testimoniali, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice non può comportare la decadenza dalla prova, qualora nel decreto di autorizzazione (art. 468, comma secondo, cod. proc. pen.) non sia stata indicata la data dell'udienza. In tal caso, il giudice deve rinviare il dibattimento per l'assunzione dei testi non citati o, in alternativa, revocare l'ammissione di tali prove, se ritenute superflue, a norma dell'art. 495, comma quarto, cod. proc. pen..

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2009, n. 24254
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24254
    Data del deposito : 10 marzo 2009

    Testo completo