Sentenza 10 marzo 2009
Massime • 1
In tema di prove testimoniali, la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice non può comportare la decadenza dalla prova, qualora nel decreto di autorizzazione (art. 468, comma secondo, cod. proc. pen.) non sia stata indicata la data dell'udienza. In tal caso, il giudice deve rinviare il dibattimento per l'assunzione dei testi non citati o, in alternativa, revocare l'ammissione di tali prove, se ritenute superflue, a norma dell'art. 495, comma quarto, cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2009, n. 24254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24254 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2009 |
Testo completo
M
O S C U RA T A
In caso di diffusione Sentenza n.480 -- 254109 presente provvedimen omettere le generalità e Registro generale n. 12772 del 2007
altri dati identificativi e Udienza pubblica del 10 marzo 2009 (n. 10 del ruolo) delle parti
RE P UBBLICA I TALIANA a norma dell'art. 52
d. lgs. 196/03 in quanto In nome del Popolo Italiano disposto d'ufficio a richiesta di parte LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
✓ imposto dalla legge Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Presidente Dott. Giovanni de Roberto
Consigliere 1. Dott. Antonio S. Agrò
Consigliere 2. Dott. Francesco Serpico
3. Dott. Giovanni Conti Consigliere
Consigliere 4. Dott. Carlo Citterio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da n. a Stradella il (omissis) V.C.
avverso la sentenza in data 9 novembre 2006 della Corte di appello di Milano
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito per le parti civili l'avv. Carlo Enrico Paliero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano novembre 2004 del Tribunale di confermava la sentenza in data 22 condannata, con le attenuanti Voghera, appellata da V.C. generiche, alla pena di mesi nove di reclusione, condizionalmente sospesa, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti
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O S C U R A T A
(in proprio e quali genitori P.V. civili G.G. e dei reati, in responsabile in quanto della figlia VA.
e 595, primo e continuazione tra loro, di cui agli artt. 572 secondo comma, c.p. addebitato di V. è stato Quanto al primo reato, alla avere, quale insegnante della scuola elementare "
(omissis) di Santa Maria della Versa, inflitto alla alunna G.VA. di sei anni, che frequentava la prima classe dell'anno scolastico
2001-2002, continue sofferenze fisiche e psichiche, in particolare cambiandola continuamente di posto nell'aula al fine di isolarla dagli altri compagni di classe, spostandola da ultimo in un banco immediatamente a ridosso al termosifone pur sapendo che la bambina era insofferente al caldo, rivolgendosi a lei con tono di voce costantemente aggressivo ed esageratamente alto, impedendole di recarsi in bagno per soddisfare i propri bisogni fisiologici, con la conseguenza che la bambina si imbrattava e restava sporca per l'intera mattinata con grave disagio e profondo stress psico-fisico per la stessa;
comportamenti che arrecavano alla minore un intenso livello di tensione emotiva, culminato in stati di ansia notturni e sfociato in un totale disgusto per la scuola, e ciò dal settembre
2001 al 14 febbraio 2002, quando la bambina venne ritirata dalla scuola dai genitori.
Quanto al secondo reato, all'imputata è stato contestato di
L.E.M. avere, comunicando con più persone docente nella stessa scuola, e rappresentante di LA.S.M.L. classe), offeso la reputazione della medesima bambina, affermando che la stessa "si masturbava in classe" e di averla sorpresa "a molestare sessualmente altri bambini nei bagni”, e ciò nei primi giorni del mese di aprile 2002.
La Corte di appello riteneva la responsabilità penale dell'imputata, con riferimento a entrambi i reati, sulla base delle deposizioni dei genitori della bambina, che avevano tra l'altro riferito del grave disagio manifestato dalla stessa in relazione alla frequentazione della scuola, della L. della LA.S. del pediatra della bambina, dott. Civardi, e del direttore scolastico C.A.
Ricorre per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore avv.
Francesco Bertone, che denuncia:
1. Violazione dell'art. 507 c.p.p. nonché vizio di motivazione relativamente alla mancata citazione dei testi già indicati dalla difesa e precedentemente ammessi.
2. Violazione dell'art. 495 e vizio di motivazione in ordine allo stesso punto di cui sopra, poiché, non essendo stata dal
Tribunale revocata l'ammissione dei testi a difesa, questi dovevano essere assunti. ая O S C U R A T A
3. Mancata assunzione di una prova decisiva, in ordine al medesimo punto, non essendovi alcuna norma che imponga alla parte la citazione dei testi già per la prima udienza, dato che è in essa che devono essere adottati dal giudice i provvedimenti di ammissione delle prove indicate dalle parti;
e comunque nella specie la lista testi, tempestivamente depositata, era stata
"vistata" dal giudice monocratico di Voghera solo il terzo giorno antecedente l'udienza.
4. Violazione dell'art. 572 c.p. e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità penale, fondata essenzialmente sulla deposizione della madre della bambina, senza sentire la fonte diretta e gli altri bambini della classe.
5. Violazione dell'art. 572 e vizio di motivazione sotto altro profilo, non ricavandosi dalle prove assunte l'abitualità di condotte lesive nei confronti della bambina (le "urla" dell'imputate erano rivolte a tutti gli scolari;
solo la madre della bambina afferma che alla figlia non fosse consentito di andare in bagno, circostanza di per sé contraddetta dall' addebito di cui all'art. 595 c.p., e a sostegno dell'accusa si illegittimamente fatto riferimento а uno scritto anonimo, non acquisito agli atti, in violazione dell'art. 333 c. p. p. ; i cambiamenti di banco erano conformi a una prassi consolidata e comunque non risulta che la bambina fosse intollerante al calore del termosifone;
i malesseri della bambina sono attestati solo dal dott. C. che al riguardo ha espresso solo sue personali convinzioni, e comunque ha riferito di sintomatologie che, se fosse l'assunto accusatorio, avrebbero dovuto manifestarsi vero sopprattutto in scuola.
6. Violazione dell'art. 572 c.p. sotto altro profilo, dato che condotte addebitate all'imputata non erano idonee a ledere le l'integrità fisica e il patrimonio morale della bambina, che nel contempo riceveva dalla docente lusinghieri giudizi circa il profitto scolastico;
al più essendo configurabile l'ipotesi di cui all'art. 610 c.p.
7. Violazione ed errata applicazione dell'art. 595 c.p., essendo state le prove desunte da testimonianze per nulla concordanti e frutto evidente di pettegolezzi, che comunque facevano riferimento a osservazioni circa la condotta della bambina
(che "ispezionava" il proprio corpo insieme ad altre compagne) per nulla lesive del suo patrimonio morale.
8. Applicabilità dell'indulto di cui alla legge n. 241 del
2006.
Diritto
I motivi che, sotto vari profili, censurano la statuizione di decadenza della imputata dalla ammissione dei testi a difesa appaiono fondati, restando così assorbita ogni ulteriore questione. O S C U R A T A
La Corte di appello ha osservato che i testi a difesa, di cui stata autorizzata la citazione a norma dell'art. 468 c.p.p., era non erano stati citati a cura della parte per la prima udienza dibattimentale del 9 luglio 2004, sicché, stante tale inerzia, essa non aveva ragione di lamentarsi della loro mancata escussione, ritenuta del resto non più necessaria dal Tribunale all'esito della istruzione dibattimentale.
Va in primo luogo chiarito che altro è il provvedimento di autorizzazione alla citazione dei testimoni indicati nelle liste di cui all'art. 468 c.p.p. altro quello di ammissione delle prove testimoniali (o di altro tipo) a norma dell'art. 495 c.p.p.
Nell'autorizzare la citazione dei testimoni, il presidente del
Tribunale o della Corte di assise "può stabilire" che la citazione
"sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre udienze successive nelle quali sia previsto l'esame".
Ora, nel caso in esame, a fronte di una domanda presentata in data 30 giugno 2004, il provvedimento di autorizzazione del presidente del Tribunale è stato depositato in cancelleria, come appare dagli atti, in data 5 luglio 2004, e cioè solo 4 giorni prima della iniziale udienza dibattimentale, e, soprattutto, in esso non è data alcuna prescrizione circa la udienza alla quale i testi avrebbero dovuto essere citati.
In mancanza di una simile prescrizione, non poteva dirsi essersi integrata alcuna decadenza dalla facoltà della parte di citazione dei testi autorizzati, non essendovi una norma che ciò preveda: né l'art. 468 c.p.p. né l'art. 142 disp. att. c.p.p. richiamato nella sentenza impugnata.
Inoltre, come appare dal verbale di udienza, il Tribunale aveva, alla prima udienza del 9 luglio 2004, ammesso "le prove orali e documentali indicate dalle parti", a norma dell'art. 495
c.p.p.
Svoltasi l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei testi presenti, il Tribunale avrebbe dovuto dunque rinviare il dibattimento per l'assunzione di quelli non citati in alternativa, revocare l'ammissione di tali prove, ove fossero risultate superflue, a norma dell'art. 495 comma 4 c.p.p.
Non è ciò, però, che il Tribunale ha statuito, atteso che, come appare dal verbale di udienza (p. 175-176 della trascrizione),
l'istruzione dibattimentale è stata dichiarata chiusa per il solo motivo che "i testi ritualmente autorizzati non sono stati citati senza giustificato motivo", con ciò non richiamandosi affatto
l'esercizio di un potere di revoca di prove già ammesse, ex art.
495 comma 4 c.p.p., ma, erroneamente, una sanzione di decadenza O S C U R A T A
discendente direttamente dalla omessa citazione dei testi autorizzati, ex art. 468 c.p.p. (v. Cass., sez. III, 22 ottobre
2008, Agnello;
Id., 12 luglio 2007, Bencivenghi;
Sez. V, 23 novembre 2006, Egidi;
Id., 28 aprile 2005, Carrassi;
Id., 16 giugno
2005, Costanza;
Id., 28 marzo 2000, Nicoletta), in mancanza, però, di alcuna indicazione di un termine per la citazione risultante dal provvedimento autorizzativo, peraltro depositato solo pochissimi giorni prima della udienza.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio, nel corso del quale dovrà procedersi all'escussione dei testi a difesa ammessi, salvo il motivato potere di revoca previsto dall'art. 495 comma 4 c.p.p.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Così deciso addì 10 marzo 2009-
Il Consigliere estensore Presidente ее grub
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11 GIU 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
قصوری