Sentenza 27 giugno 2002
Massime • 1
Per l'imputato contumace, il termine per proporre l'impugnazione, anche ove la notifica dell'estratto contumaciale sia avvenuta in data anteriore alla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito della sentenza, decorre comunque dalla notifica dell'avviso di deposito con l'estratto del procedimento. Infatti, l'imputato contumace ha diritto ex lege a trenta giorni di tempo per proporre impugnazione, senza che possa avvantaggiarsi del numero di giorni che vanno dal deposito della sentenza alla scadenza del termine per il deposito della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/06/2002, n. 12260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12260 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 27/06/2002
1. Dott. BATTISTI Mariano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1573
3. Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. RAIMONDI Raffaele - Consigliere - N. 046131/2001
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LO TO N. IL 01/04/1977;
avverso ORDINANZA del 26/04/2001 TERZA SEZ. CORTE CASSAZIO di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Meloni che ha chiesto dichiararsi il rinvio inammissibile;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- TO LL, premesso che, con sentenza del 19 ottobre 2000, il tribunale di Padova-Sezione distaccata di Este lo ha condannato, in contumacia, alle pene di legge per cinque contravvenzioni antinfortunistiche, accertate, in Este, il 24 e il 27 gennaio 1998, e che, depositata la sentenza il 25 ottobre 2000 e notificatogli l'avviso di deposito il 30 ottobre 2000, egli ha proposto ricorso per Cassazione il 4 dicembre 2000,, che la corte di Cassazione, con ordinanza del 26 aprile 2001, ha dichiarato inammissibile perché intempestivo, chiede, con ricorso ex art. 625/bis, c.p.p., che la corte di Cassazione, preso atto che il termine per ricorrere avverso la sentenza del tribunale scadeva il 4 dicembre 2000 e che il ricorso per Cassazione è stato proposto in quella data, revochi l'ordinanza di inammissibilità e fissi la data per la decisione del ricorso in pubblica udienza.
MOTIVI ELLA DECISIONE 1 - Il ricorso è manifestamente infondato. a - Come è noto, i termini per proporre impugnazione sono disciplinati dall'art. 585 c.p.p.. La norma dispone, nel primo comma, che "il termine per proporre impugnazione, per ciascuna delle parti, è:
- di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in Camera di consiglio e nel caso previsto dall'art. 544, comma 1 - nel caso in cui sia immediatamente redatta la motivazione -;
- di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544, comma 2, - nel caso in cui non sia possibile la redazione immediata della sentenza vi si deve provvedere non oltre il quindicesimo giorno -;
- di quarantacinque giorni nel caso previsto dall'art. 544, comma 3, - nel caso in cui, per la complessità o per il numero delle parti, il giudice indichi, per il deposito, un termine non superiore a novanta giorni -.
Il comma 2 dispone poi, che "i termini previsti dal comma 1 decorrono:
- dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio;
- dalla lettura el provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione;
- dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548, comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione con la comunicazione dell'avviso di deposito;
- dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento per l'imputato contumace e per il procuratore generale presso la corte di appello.
b - Come osserva la dottrina, alla luce di questa norma deve dirsi che, "di regola, i termini per l'impugnazione delle sentenze decorrono dalla data di scadenza del termine di deposito del provvedimento;
ma, quando, ai sensi dell'art. 548, comma 2, e 548. comma 3, è richiesta la comunicazione o la notificazione dell'avviso il deposito della sentenza, i termini di impugnazione decorrono dalla data della comunicazione o della notificazione. Non v'è alcun dubbio, dunque, che, per l'imputato contumace il termine per impugnare decorra dalla data di notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, sicché, nella specie, essendo stato notificato detto avviso il 30 ottobre 2000, il termine di trenta giorni scadeva il 29 ottobre, donde la irrevocabilità della sentenza il 30 ottobre.
Questa corte, infatti, ritiene che non possa condividersi l'indirizzo, espresso da Cass. Sez. 3^, 17 novembre 1999, Caligiuri, secondo il quale, se la notifica dell'estratto contumaciale precede la scadenza del termine per il deposito, come nel caso in esame, il termine per impugnare decorre da tale scadenza - e in questo caso il termine sarebbe scaduto il 4 dicembre, come vuole il ricorrente - e non lo condivide per la decisiva ragion che il termine per impugnare è di quindici, trenta e quarantacinque giorni e non di trenta e quarantacinque giorni più il termine per il deposito della sentenza, essendo riservato il termine per il deposito, ovviamente, alla redazione della sentenza, al giudice, quindi, e non all'imputato o alle altre parti, sicché, qualora la sentenza sia depositata prima della scadenza del termine e ne sia notificato l'estratto all'imputato prima di tale scadenza, il termine di trenta giorni, che è il termine per impugnare, decorrerà per l'imputato contumace dalla data della notificazione e non dalla scadenza del termine per il deposito della sentenza, avendo egli diritto ex lege a trenta giorni e non a trenta giorni più quel numero di giorni che vanno dal deposito alla scadenza del termine per il deposito. D'altro canto, il dato testuale è inequivoco, prevedendo il comma 2 dell'art. 585 c.p.p., come si è visto, che "i termini previsti dal comma 1 - cioè i quindici, i trenta e i quaranta giorni - decorrono da "determinati fatti tassativamente elencati, fatto che, per il contumace, è la notificazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento".
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L. 500.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2003