Sentenza 11 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9409 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
1 9409 /01 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 2919/99 SEZIONE LAVORO Cron. N. 21656 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N. -Presidente- 1.Dott. Vincenzo Trezza Ud.27.4.2001 -Consigliere- Guglielmucci 2. " Corrado 3. " Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- -Consigliere- 4. Arcangelo De Biase -Consigliere- 5. Saverio Toffoli ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA INAIL -ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASICURAZIONE
CONTRO
GLi infortunI SUL LAVORO, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, disgiuntamente e congiuntamente, dagli Avv.ti Franco Quaranta e Pasquale Rossi, elettivamente domiciliato nel loro 2031 ufficio presso la sede legale dell'Istituto in Roma, Via IV No- vembre 144, in virtù di mandato speciale in calce al ricorso Ricorrente 2
CONTRO
RM OC E FIGLIO S.p.A., (già IA PA OL S.p. A. e già IA SE RM OC S.p.A) in persona del legale rappresentante Bormioli OC, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Mar- coni 57, presso lo studio dell'Avv. Francesco Caforio, rappre- sentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Larato in virtù di mandato in calce al controricorso Controricorrente per la cassazione della sentenza n. 112/99 del Tribunale del La- voro di Rovigo del 5.3.1999/30.3.1999 nella causa iscritta al n. 1487 del R. G. anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27.4.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
uditi gli Avv.ti Saverio Muccio per l'INAIL e Giuseppe Larato per la resistente, sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Ennio Atti- lio Sepe, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'INAIL proponeva appello nei confronti della Vetreria Padana Polesana S.p. A. per la riforma della sentenza del Pretore di Ro- vigo n. 196 del 1996, con la quale era stato stabilito che, ai fini della determinazione del premio a carico del datore di lavoro, il tasso specifico aziendale andasse calcolato secondo gli stessi oneri che concorrono a determinare il tasso medio nazionale. 3 Nel costituirsi, la Vetreria Padana Polesana eccepiva: a) l'inesistenza dell'atto di appello, perché notificato a Vetreria Pa- dova Polesana, società inesistente;
b) l'inammissibilità dell'atto di appello, poiché comunque la società esistente in primo grado, non lo era più in grado di appello, essendosi estinta per incorpo- razione nella diversa società Vetreria Parmense Bormioli OC S.p.A., in virtù di atto notaio Boccelli rep. 17047, incorporazio- ne comunicata al'INAIL con raccomandata del 7.1.1992; c) l'inammissibilità dell'atto di appello, perché proposto con man- dato del Direttore dell'INAIL e non del suo Presidente, legale rappresentante di tale ente. Il Tribunale di Rovigo, con sentenza 5.3.1999/30.3.1999, riteneva fondata la seconda eccezione, rilevando che, in conformità a indi- rizzo di questa Corte, l'atto di appello notificato alla società in- corporata, invece che alla società incorporante, era inficiato da nullità per inesistenza della parte appellata. Il medesimo Tribunale aggiungeva che la costituzione ad opera del procuratore nominato nel primo grado di giudizio, nonostante la nullità del ricorso in appello, precludeva la sanatoria ex tunc della nullità stessa, in considerazione del fatto che la costituzio- ne era avvenuta per il precipuo scopo di eccepire l'inesistenza del soggetto chiamato in giudizio. Contro l'anzidetta sentenza ricorre per cassazione l'INAIL con unico motivo, al quale resiste la Bormioli OC e IG S.p.A. con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso l'INAIL denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 300 c.p.c, in relazione all'art 360, n. 4 e n.5, c.pc., e sostiene che la motivazione della sentenza impu- gnata contrasta con quanto affermato da questa Corte, la quale ha ritenuto la validità dell'atto di appello notificato a società in- corporata, qualora il procuratore di quest'ultima non abbia di- chiarato in udienza o notificato alle altre parti l'evento interrut- tivo. Da parte sua la difesa della resistente contesta le argomentazioni della parte ricorrente, ponendo in evidenza che all'INAIL era comunicata, con raccomandata del 7.1.1992,stata l'incorporazione della Vetreria Padana Polesana S.p.A. nella Vetreria Parmense Bormioli S.p.A.; che l'atto di appello era stato notificato alla società incorporata;
che con atto notaio Bu- sani del 6.5.1997, la Vetreria Parmense Bormioli S.p. A. era stata incorporata nella Bormioli OC e IG S.p.A.; che anche il ri- corso per cassazione era stato notificato alla originaria società (Vetreria Padana Polesana S.p.A.) estinta per incorporazione, dal che discenderebbe l'inammissibilità di quest'ultimo ricorso. Chiarite le vicende relative allo svolgimento del processo in pri- mo grado e quelle riguardanti la proposizione degli atti di impu- gnazione, questa Corte ritieni fondati i rilievi dell'INAIL. Va premesso al riguardo che, secondo consolidato orientamento, l'estinzione nel corso di un determinato grado del processo( o tra 5 un grado e l'altro) della persona giuridica, conseguente a fusione pura o semplice o per incorporazione di una società regolarmente costituita, dà luogo ad un fenomeno equiparabile alla morte o alla perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica (Cass. Sez. Un. 22 novembre 1996, n. 10238). Se tale evento in- terruttivo (o impeditivo), che colpisce la parte costituita a mezzo di procuratore, si verifica nel corso del giudizio di merito, prima dell'udienza della chiusura della discussione, lo stesso, per pro- durre effetti nell'ambito processuale, deve essere dichiarato in udienza o notificato alle altre parti (art. 300-1° comma- c.p.c.), giacché, in caso contrario, il processo prosegue tra le parti origi- narie (in questo senso Cass. 3 ottobre 1998, n. 9822). Nella fattispecie in esame si è verificata quest'ultima situazione, in quanto nel processo che si stava svolgendo dinanzi al Pretore il rappresentante processuale della Vetreria Padana Polesana non dichiarò in udienza né notificò all'INAIL l'evento interruttivo, costituito dall'avvenuta incorporazione, sicché necessariamente l'INAIL doveva notificare l'atto di appello alla società incorpo- rata. Nella situazione in questione, quindi, essendosi l'evento inter- ruttivo verificato, prima della chiusura della discussione, nei confronti della parte costituita a mezzo di procuratore, si è de- terminato l'effetto della ultrattività del mandato del procuratore stesso, con la conseguenza che a quest'ultimo, per conto della parte estinta, validamente è stato proposto atto di appello e ri- 6 corso per cassazione, rappresentando una società da considerarsi ancora in vita nell'ambito del processo (Cass. Sez. Un. 21 feb- braio 1984, n. 1229). In considerazione delle argomentazioni sin qui svolte, il ricorso va accolto e conseguentemente va cassata la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia.
PQ M
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Venezia. Così deciso in Roma addi 27 aprile 2001 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Viiicuro Tresse Alessandro fe Reusi IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 11 LÚG. 2001 E oggi, 1 I B . D A 0 , S IL CANCELLIERE 3 1 S O 3 . A L 5 T T L , R . O A A B ' N S I L E L D P 3 E S 7 A - D I T 8 N I - S S G 1 O N O 1 P E S A M E I I D G A E A , G D O O E E T L R T T T I S N R I A E I G L S D E L E R E O D