Sentenza 20 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2002, n. 4028 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4028 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 04028 /02 Oggetto PRESTAZIONE PREVIDENZIALE Composta dad ri Magistrati Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 1270 /99 Cron. 9402 Dott. Ettore Raffaele GIANNTONIO -Rel. Consigliere Dott. Federico ROSELLI -Est. Consigliere Rep. Dott. Arcangelo DE BIASE Consigliere Ud. 15/05/01 Dott. Maura LA TERZA Consigliere ha pronunciato la seguente 20 S EN TENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.D.A.P. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell'avvocato DINO VALENZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CI AN AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO N. 28 presso lo studio dell'AVVOCATO SALVATORE CABIBBO, che la rappresenta e 2001 difende giusta delega in calce alla copia notificata 2340 -1- del ricorso. resistente con mandato - avverso la sentenza n. 2459/98 del Tribunale di BRESCIA, depositata il 20/10/98 R.G.N. 2786/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/05/01 dal Consigliere Dott. Ettore Raffaele GIANNTONIO;
udito l'Avvocato DINO VALENZA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANTONIO BUONAJUTO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IA RC conveniva in giudizio Anna dinanzi al RE di Brescia, quale giudice del lavoro, l'Istituto nazionale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP). Esponeva di essere stata dipendente dell' INADEL e, dal 31 dicembre 1993, a seguito dello scioglimento di dell'Istituto convenuto che, in base questo, all'art. 4 del d.l. n. 479 del 1994, era succeduto nei rapporti attivi e passivi;
che aveva ricevuto l'indennità premio di servizio neldall' INPDAP dicembre 1994 senza la svalutazione monetaria e gli interessi. Chiedeva, quindi, che lo Istituto convenuto fosse condannato al pagamento delle somme dovute a titolo di interessi e di rivalutazione, a partire dal 120° giorno successivo al 31 dicembre 1993. Con sentenza depositata 1'8 aprile 1997 il RE rigettava la domanda. In particolare il RE, aderendo alle tesi dell'Istituto, ha ritenuto che solo dalla data della costituzione dell'Istituto, e cioè dal 17 agosto 1994, fosse sorto a suo carico l'obbligo di provvedere d'ufficio alle erogazioni dovute agli enti soppressi;
che, di conseguenza, non essendo 3 configurabile una responsabilità per il ritardo nell'inadempimento prima ancora che dell'Istituto fosse giuridicamente esistente, la mora iniziava а decorrere solo dopo 120 giorni dalla data di costituzione. La decisione del RE è stata riformata dal Tribunale di Brescia, il quale ha ritenuto che il RE non abbia considerato la natura previdenziale del credito maturato automaticamente, senza bisogno di alcuna domanda, a decorrere dal 120° giorno successivo alla maturazione. Di conseguenza, il Tribunale ha condannato l'Ente а corrispondere gli interessi legali sulle somme pagate dal 1° maggio al 9 dicembre 1994 e gli ulteriori interessi sull'importo risultante sino al saldo. Avverso la decisione del Tribunale l'Istituto propone ricorso. La RC resiste depositando procura. Nella camera di consiglio del 18 ottobre 2001 il Presidente affidava la stesura della sentenza al consigliere SE. MOTIVI DELLA DECISIONE Con unico motivo l'Istituto ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione della legge 4 30 giugno 1994 n. 479. Assume che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che il credito del dipendente nei confronti dell'Inadel fosse sorto il 31 dicembre 1993, al momento della cessazione del rapporto. Secondo l'Istituto, invece, il credito sarebbe sorto il 17 agosto 1994, con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 479 del 1994. Il motivo è in parte fondato. È necessario premettere che sulla maturazione del diritto dell'attuale controricorrente al trattamento di fine servizio, relativamente al rapporto intercorso con l'Inadel, al 31 dicembre 1993, la pronuncia resa dal Tribunale non è stata impugnata onde su di essa si è formata la cosa giudicata. Sulla residua questione, concernente la decorrenza degli interessi, è necessaria la ricostruzione della vicenda normativa che ebbe fine col d.lgs. n. 479 del 1994. Il decreto-legge 16 febbraio 1993 n. 34 istitui l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, (AP) attri- buendogli i compiti già spettanti a diversi enti previdenziali, tra cui l'Istituto nazionale per la 5 assistenza ai dipendenti degli enti locali (Inadel) (art. 1, comma 1). L'AP sarebbe succeduto, con effetto dal 18 febbraio 1993, ai suddetti enti previdenziali, che venivano soppressi, nei rapporti attivi e passivi nonché nella titolarità dei rispettivi patrimoni (art. 1, comma 3). Il decreto-legge, non convertito, venne più volte reiterato, fino all'emanazione del d.l. 18 giugno 1993 n. 196, il cui art. 3, comma 9, aggiunse che il personale dell'AP dovesse essere iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al medesimo AP e che per esso personale le amministrazioni (datrici di lavoro) dovessero versare la relativa contribuzione al medesimo Istituto a decorrere dal 1° gennaio 1994; per i periodi precedenti le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi sarebbero state versate dall'ente al quale il personale era dell'erogazione delle presta-iscritto, all'atto zioni. Neppure questo decreto venne convertito. Sopravvenne il d.lgs. 30 giugno 1994 n. 479, che, confermata l'istituzione dell'Inpadp e la sua successione agli enti previdenziali soppressi, 6 statuì nell'art. 6, comma 5: "Al personale dell'INPDAP compete, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'indennità di anzianità di 70 ecui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso l'ente di provenienza. Le amministrazioni e/o gli enti ai quali il personale era iscritto verseranno entro centoventi giorni dalla predettaall'INPDAP data le indennità e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati e costituiti maturati da ciascuna dipendente al 31 dicembre 1993. Lo INPDAP provvederà a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica del personale alla predetta data, l'importo dell'inden- nità di anzianità corrispondendo al personale interessato, entro centoventi giorni dalla data del versamento, l'eventuale eccedenza rispetto allo intero importo versato". Erano pertanto previsti due trasferimenti: uno, soppresso all'AP, avente ad oggettodall'ente la provvista per pagare al lavoratore l'indennità o il trattamento di fine servizio, e l'altro, dallo AP al lavoratore, necessariamente successivo ed avente ad oggetto la detta "eccedenza" ossia la differenza tra indennità dovuta dall'AP e somma, eventualmente superiore, versta a questo dall'ente soppresso. Per ciascuno dei trasferimenti era previsto il termine di centoventi giorni. La questione che il ricorrente sottopone ora alla Corte è se il termine complessivo di duecento- quaranta giorni decorra dal 1° gennaio 1994 oppure dal 16 agosto dello stesso anno, come ritiene 1'Istituto ora ricorrente, ossia dal giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 479. Solo nel primo caso il lavoratore, soddisfatto nel dicembre 1994, avrebbe diritto agli interessi. La questione va risolta in tal senso, considerata la chiara lettera del riportato art. 6, comma 5, che fissa espressamente al 1° gennaio 1994 l'inizio dell'intera sequenza, onde l'ente debitore viene considerato dal legislatore come inadempiente a partire dal 31 agosto 1994. Contro questa chiara lettera della legge non è dato di obiettare che l'AP non si trovò nella giuridica possibilità di provvedere al pagamento del debito prima che il suddetto decreto legislativo glielo imponesse, con la sua entrata in vigore in data 16 agosto 1994. In tal senso si è espressa questa Sezione lavoro con le sentenze 14 8 3431, alle agosto 1998 n. 8012 e 8 aprile 1999 n. quali questo collegio non ritiene di potersi attenere. Vero è, come affermano le sentenze, che il debito in questione gravava sull'AP e non sui soppressi enti di provenienza ed è altrettanto vero che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, l'Istituto può essersi trovato nella impossibilità di pagare, a causa del mancato ricevimento della provvista da parte di quegli enti. Ma da queste due esatte premesse le sentenze traggono conseguenze su cui non è possibile consentire. La prima ragione di dissenso sta nell'avere quelle sentenze escluso l'efficacia retroattiva della disposizione in esame. E infatti non giuridicamente impossibile che il legislatore civile arretri gli effetti delle proprie dispo- sizioni, purchè con esiti non irragionevoli comunque lesivi di un interesse costituzionalmente protetto;
il divieto di irretroattività contenuto nel capoverso dell'art. 25 Cost. riguarda soltanto la legge penale, mentre il primo comma dell'art. 11 preleggi si rivolge all'interprete e non al 9 legislatore (ex multis C. Cost. 23 giugno 1988 n. 713, 4 aprile 1990 n. 155, 18 novembre 1993 n. 402). La ragionevolezza dell'efficacia retroattiva della disposizione in esame, ossia della volontà legislativa di non trasferire sul lavoratore, titolare di un credito previdenziale, gli effetti pregiudizievoli di un adempimento ritardato, è dimostrata anzitutto dal fatto che il ritardo fu cagionato non da forza maggiore ma da una disfun- zione legislativa, vale a dire da quella reiterazione dei decreti d'urgenza sulla cui legittimità la Corte costituzionale si è più di una volta espressa in senso negativo (C. Cost. 10 marzo 1988 n. 302, 27 gennaio 1995 n. 29, 24 ottobre 1996 n. 360). Che poi il creditore non debba risentire negativamente della mancata cooperazione tra debitore e terzo, ad es. fornitore di quanto occorra per adempiere, è principio ricavabile dallo art. 1228 cod. civ.. La seconda ragione di dissenso sta nell'avere le due citate sentenze considerato il ritardo nello adempimento da parte dell'ente previdenziale secondo il criterio dell'imputabilità della mora 10 per colpa (artt. 1218 e 1224 cod. civ.) mentre la giurisprudenza di questa Corte è orientata da molti anni nel senso di considerare interessi e rivalu- tazione ex art. 429 cod. proc. civ. (modificato, quanto al cumulo di interessi e rivalutazione, dall'art. 16 1. 30 dicembre 1997 n. 412) quali componenti del credito e perciò dovuti soltanto per l'oggettivo ritardo (ex multis Cass. Sez. un. 30 luglio 1993 n. 8481, 8 agosto 1995 n. 8682, 14 agosto 1999 n. 8669). In conclusione si deve affermate che l'AP subentrato ex lege nei rapporti giuridici dei soppressi enti previdenziali (ex art. 4 d.lgs. 30 giugno 1994 n. 479), i quali erano tenuti a versare al predetto Istituto le indennità e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati o costituiti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993 era a sua volta obbligato (art. 6, comma quinto, d.lgs. n. 479 del 1994) a versare agli interessati le indennità di anzianità alla cessa- zione del rapporto di ciascun dipendente secondo la nuova normativa prevista dal citato decreto legislativo. Per espresso e retroattivo disposto dell'art. 6, comma 5, cit. il debitore AP versa in ritardo nel pagamento una volta scaduto il 11 termine di duecentoquaranta giorni a partire dal 1° gennaio 1994. Cassata la sentenza impugnata, la non necessità di nuovi accertamenti di fatto permette di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ.. La complessità della questione di diritto induce a compensare le spese dell'intero processo. La decisione, resa dal Tribunale, di condanna dello Istituto a pagare, oltre agli interessi dovuti fino al 9 dicembre 1994, ulteriori interessi "fino al saldo" resta ferma siccome non impugnata e perciò coperta dal giudicato.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna lo AP a pagare al ricorrente gli interessi a partire dal 1° settembre 1994. Spese compensate per l'intero processo. Così deciso in Roma il 18 ottobre 2001 il Presidente:вт Миск ет I Hd GranelloIl Cons. estensore: PubIL CANCELLIEPE D س ت Depositate in Cancelleria -2-0--MAR. 2002 Oggi, Revelle IL CANCELLIERE 12