Sentenza 2 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2001, n. 10552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10552 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
1 055 2 /01 F Reg. gen. N° 786 1999 Udienza del 5 aprile 2001 IL SOLE 24 ORE Заев #2 RGO. 2001 Oggetto: impugnazione sentenza emessa a seguito di richiesta di revocazione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CRON 23.170 Rep. 353569 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. LIRE 1500 CANCELLERI Dott. AN SETTIMJ Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Dott. SERGIO DEL CORE Consigliere 0400797 ha pronunciato la seguente: 0400738 SENTENZA sul ricorso proposto da: RZ AN e D'RS IA. elettivamente domiciliati in Roma, Via Gregorio VII n. 396, presso l'avv. Antonio Giuffrida, difesi dall'avv. Francesco Condorelli Caff in forza di mandato in atti:
- ricorrenti -
contro
DI AU OR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Galilei n. 45. presso l'avv. OV Magnano di San Lio, difeso dall'avv. Adolfo La Delfa in forza di mandato in atti;
controricorrente 7861/1999 UR Di AU 602/01 Udienza del 5 aprile 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. R E I L CORTE SUPREMA DI CASSAZION UFFICIO COPIE Richiesta Copia esecutiv dal Sig. LA DELE per diritti 74000+1 avverso la sentenza della Corte di appello di Catania data 8 gennaio 1998. il Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5 aprile 2001 dal IL CANCELLIERE Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Francesco Condorelli Caffe l'avv. Adolfo La Delfa;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò. che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte di appello di Catania, con sentenza non definitiva del 9 gennaio 1992, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Catania del 31 marzo 1987, dichiarava che il confine tra il fondo di LV Di AU e quello di OV UR e RI D'RS, era quello indicato nella planimetria allegata alla а м relazione del c.t.u. del 30 ottobre 1989, e che il Di AU aveva diritto di ottenere in proprietà il suolo occupato e la porzione del fabbricato insistente sul terreno usurpato di ZÌ e D'RS, previo pagamento del doppio del valore di detto suolo. Tale sentenza veniva impugnata per revocazione dall'ZÌ e dalla D'RS, per LIRE 2000 CANCELLERI avere la corte, nel prendere la propria decisione, supposto l'esistenza di un fatto la cui verità sarebbe esclusa dagli atti e documenti di causa. Il Di AU, costituitosi. resisteva alla impugnazione e la Corte di BE146404 appello di Catania. con sentenza dell'8 gennaio 1998, ne dichiarava LIRE 2000 CANCELLERIA l'inammissibilità. La corte, per quanto qui interessa, rilevava che nessuna delle tre circostanze dedotte dall'ZÌ e dalla D'RS corrispondeva alle ipotesi di BE146405 revocazione contemplate dall'art. 395 c.p.c. Infatti la prima, cioè il non avere la corte rilevato che la richiesta di accessione invertita non era stata formulata dal Di 7861 1999 UR Di AU Udienza del 5 aprile 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 3 AU nel corso del giudizio di primo grado, non atteneva ad un "fatto” sul quale era fondata la sentenza, cioè ad un elemento materiale costitutivo del diritto affermato, ma ad un evento meramente processuale, la cui insussistenza non incideva sulla esistenza del diritto affermato, ma integrava al massimo un error in procedendo per violazione dell'art. 345 c.p.c. Le altre due circostanze erano poi relative alla erroneità dell'affermazione della sussistenza della buona fede, esclusa, secondo l'assunto, dalle ammissioni contenute nella comparsa di controparte. nonché da una corretta interpretazione della denuncia rivolta all'autorità comunale: in proposito la sentenza impugnata aveva esaminato la questione della dimostrazione della buona fede ed aveva specificamente argomentato in ordine al valore indiziante della а м denuncia rivolta all'autorità comunale. Pertanto, avendo la questione della buona fede costituito un punto controverso sul quale la sentenza si era pronunciata. l'errore denunziato non poteva essere dedotto quale motivo di revocazione. Infine, relativamente ad una richiesta di correzione della sentenza impugnata per un asserito errore materiale la corte catanese rilevava che essa non prospettava alcun errore di fatto, né alcun errore materiale, in quanto censurava una contraddittorietà tra dispositivo e motivazione, non compresa tra le ipotesi di impugnazione per revocazione. Hanno chiesto la cassazione di tale sentenza l'UR e la D'RS in base a quattro motivi di ricorso, contrastati dal controricorso del Di AU. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti denunziano la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omessa pronunzia sulla istanza di correzione della sentenza, in quanto la 7861 1999 UR Di AU Udienza del 5 aprile 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 4 corte di appello avrebbe travisato la loro chiara istanza di revocazione, nella quale si evidenziava l'errore materiale in cui era caduta la corte. avendo in dispositivo dichiarato che il confine tra i due fondi era quello indicato dal c.t.u. dott. Piazza, dopo averne criticato l'operato affermando che lo sconfinamento non era stato esattamente quantificato dal secondo c.t.u., per cui il dispositivo doveva essere corretto nel senso che il confine tra i due fondi doveva ritenersi quello indicato dal primo c.t.u., ing. Flumini. Il motivo non è fondato. Non è esatto, infatti, che la corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla richiesta di correzione della sentenza di primo grado. L'ha invece esaminata rilevando che essa non prospettava alcun errore di fatto, né denunciava comunque un errore materiale, in quanto prospettava una contraddittorietà tra dispositivo e motivazione non compresa tra le ipotesi di impugnazione per revocazione, e tale valutazione risulta corretta, anche alla stregua di quanto sostengono i ricorrenti con il motivo in esame. Infatti, se il dispositivo contiene una affermazione in contrasto con la motivazione, dovuta ad una illogica argomentazione del giudice, trattasi senza dubbio di un vizio da far valere con gli ordinari mezzi di impugnazione e non con l'impugnazione per revocazione, non trattandosi certamente di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Se invece tale contrasto sia da attribuire ad una semplice svista del giudice, non incidente sul contenuto sostanziale della decisione, né dovuta ad una illogicità o contraddittorietà argomentativa, allora la parte interessata può avvalersi della procedura di cui agli artt. 287 e segg. c.p.c., qualora avverso la sentenza da correggere non sia stato proposto, o non sia comunque proponibile appello;
se invece la sentenza venga gravata da appello, la non 7861/1999 UR Di AU Udienza del 5 aprile 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 510 corrispondenza tra la volontà del giudice e la sua manifestazione si risolve in un motivo di impugnazione. Nella specie, trattandosi di una sentenza già resa in grado di appello, gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto avvalersi della procedura di correzione ex artt. 287 e segg. c.p.c. Denunziando la violazione e falsa applicazione dell'art. 395 c.p.c. 1° comma n. 4 e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione i ricorrenti censurano poi la sentenza sostenendo che le circostanze da loro dedotte quali motivi di revocazione attenevano ad un errore consistente nel contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali. I ricorrenti denunziano poi, con il terzo motivo, l'omessa ed insufficiente motivazione e la violazione degli artt. 112 e 395 c.p.c., sostenendo che la corte di appello avrebbe comunque potuto riportare i fatti revocatori dedotti nei tre motivi di impugnazione per revocazione sotto una previsione dell'art. 395 c.p.c. anche diversa da quella indicata. e quindi avrebbe dovuto comunque revocare la sentenza impugnata. I due motivi, strettamente connessi tra loro, vanno esaminati congiuntamente e disattesi entrambi, perché infondati. In sostanza l'errore di fatto della sentenza di primo grado, che i ricorrenti sostengono non essere stato ritenuto tale dalla corte di appello sarebbe consistito nel contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali. Ed infatti gli atti e documenti processuali attestano l'inesistenza della domanda di accessione invertita...in favore del Di AU, non richiesta da quest'ultimo in primo grado, 7861/1999 UR Di AU Udienza del 5 aprile 2001. Presidente Pontorieri, relatore Riggio. 6 onde la corte non poteva pronunziarsi in secondo grado (così testualmente alla terza pagina del ricorso, non numerata). E' evidente quindi che con l'impugnazione per revocazione gli attuali ricorrenti hanno censurato non "un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa", ma l'interpretazione data a tali atti e documenti dal giudice di secondo grado, nonché un preteso errore di diritto commesso dallo stesso giudice, consistito nell'esame di una domanda proposta per la prima volta in secondo grado. La sentenza impugnata, del resto, aveva già detto le stesse cose, ma i ricorrenti non ne hanno tenuto conto e l'hanno censurata riproponendo le stesse argomentazioni. A Infine, con l'ultimo motivo viene denunziata la violazione dell'art. 91 c.p.c., per non avere la corte condannato il Di AU alle spese giudiziali in conseguenza del dovuto, anche se non effettuato, accoglimento della domanda di revocazione. Il motivo è infondato poiché, avendo la corte catanese dichiarato inammissibile l'impugnazione per revocazione, la condanna dell'ZÌ e della D'RS al pagamento delle spese del giudizio era conseguenziale. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in via solidale alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £. 180,300 oltre a £.
2.500.000 per onorari. 7861 1999 UR Di AU Udienza del 5 aprile 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 7 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 aprile 2001. Ugo Biggir est. IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA AZ AGO. 2001 Roma ERE 01 1097 250.000 France 456T (10000) TOT290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 40II, 2001 Serie 4 Registrato in data... 44123 ... .. versate S 290.000 TO NT (lire p. I Dirigente Area Servizi (D.ssa RI Grazia D ILIPPO Responsabile Servizio Atti deciziari (Dr. M. RAC I 7 7861/1999 UR Di AU Udienza del 5 aprile 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio.