Sentenza 18 aprile 2001
Massime • 1
La domanda di risarcimento del danno ingiusto, ivi compreso quello derivante dalla lesione di un interesse legittimo, va proposta dinanzi al giudice ordinario (in applicazione del suddetto principio, la Corte ha cassato la sentenza di merito con la quale era stata dichiarata inammissibile la domanda, proposta dinanzi al giudice ordinario, di risarcimento del danno causato da una provincia autonoma in conseguenza dell'illegittimo rifiuto di autorizzare la prosecuzione di un contratto di formazione e lavoro, danno consistito nei maggiori oneri per contributi previdenziali ed assicurativi sostenuti dal datore di lavoro).
Commentario • 1
- 1. Danni alla persona e Pubblica Amministrazione: verso un nuovo diritto privato?Roberto Tommasi · https://www.filodiritto.com/ · 4 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/04/2001, n. 5684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5684 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AVVOCATO GIULIANO ARTURO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIGLI GIUSEPPE, che lo difende unitamente a se stesso giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona LO RE, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 284, difeso dall'avvocato PANUNZIO SERGIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 204/98 della Corte d'Appello di TRENTO, Sez. Civile emessa il 17/3/1998, depositata il 12/05/98; RG. 256/96, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/00 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato GIUSEPPE GIGLI;
udito l'Avvocato SERGIO PANUNZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ANTECEDENTI DI FATTO e SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'Avvocato Arturo Giuliano nel 1988 procedette all'assunzione di una segretaria per il suo studio professionale in Trento con contratto a tempo determinato di formazione e lavoro autorizzato, per la durata di nove mesi, dal Comitato per la formazione professionale della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della legge 863/84; in seguito inoltrò "richiesta di proroga" del contratto fino al termine di 24 mesi.
Il Comitato per la Formazione Professionale della Provincia di Trento respinse l'istanza dichiarando che la lavoratrice poteva essere assunta con contratto di formazione e lavoro di durata non superiore a venti quattro mesi non rinnovabile, ma il provvedimento fu annullato, in sede appello, dal Consiglio di Stato.
2. Con atto di citazione del 22 giugno 1994 l'Avvocato Giuliano ha convenuto in giudizio davanti al tribunale di Trento la Provincia Autonoma di Trento ed ha chiesto che gli fosse riconosciuto il diritto di ottenere dalla convenuta il rimborso dei "superiori oneri incontrati", pari a lire 4.523.000; in subordine il riconoscimento dello stesso diritto a titolo di risarcimento danni o il risarcimento del danno per la violazione del diritto soggettivo garantito dall'art. 41 della Costituzione.
3. Il tribunale ha dichiarato che la domanda non era proponibile, in quanto la posizione soggettiva del datore di lavoro, rispetto al rilascio del provvedimento di autorizzazione, è di interesse legittimo.
La decisione, è stata impugnata dall'Avvocato Giuliano e la Corte di Appello di Trento, con sentenza del 12 maggio 1998, ha rigettato l'appello sia se questo si doveva intendere volto al rimborso di quanto pagato in più del dovuto, sia se era volto al risarcimento del danno.
La Corte di appello, in particolare, ha ritenuto:
a) che la richiesta di restituzione del dovuto era impropria, perché la Provincia non aveva incassato le somme versate in più;
b) che il sistema contributivo previsto per i contratti di formazione e lavoro prevede la riduzione del cinquanta par cento dei contributi a carico del datore di lavoro e non l'obbligo a carico dell'Ente pubblico di rimborsare al datore di lavoro una parte dei contributi ordinari versati all'INPS;
c) che l'autorizzazione al datore di lavoro per l'assunzione con contratto di formazione e lavoro, prima del rilascio, configura una posizione di diritto in fase di espansione non tutelabile ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. quando sia lamentata l'erronea applicazione delle disposizione che disciplinano il rilascio dell'autorizzazione.
4. Contro questa decisione l'Avvocato Arturo Giuliano ha proposto ricorso per Cassazione, illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso la Provincia Autonoma di Trento. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente addebita alla sentenza impugnata l'errore di avere qualificato il titolo della pretesa come derivante da responsabilità extracontrattuale della Provincia e sostiene che si trattava invece di domanda basata su titolo contrattuale al rimborso delle somme pagate in più: censura di omessa motivazione.
Con il secondo motivo il ricorrente proclama l'esistenza in suo favore di un diritto soggettivo all'autorizzazione per il rinnovo del contratto di formazione e lavoro e lamenta che questo diritto è stato leso dall'atto amministrativo, poi annullato, di diniego della proroga, dal quale è nato il danno tutelabile: censura di violazione dell'art. 3 della legge n. 863 del 1984 e dell'art. 2043 cod. civ.. Il terzo motivo si riferisce alla costituzione in giudizio della Provincia di Trento, che sarebbe avvenuta senza l'autorizzazione a stare in giudizio nel processo di appello;
il che renderebbe illegittima la condanna del soccombente alle spese del giudizio.
2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto, al di là del riferimento all'esistenza di un improbabile vincolo contrattuale tra richiedente ed ente pubblico o di un obbligo di questo di rimborsare quanto pagato in più, essi sostanzialmente pongono il comune problema della risarcibilità del danno che l'avvocato Giuliano addebita all'illegittimo rifiuto della Provincia di Trento di autorizzare la proroga del contratto di formazione e lavoro e che il ricorrente indica nell'avvenuto versamento di contributi superiori a quelli dovuti.
I motivi sono fondati nei limiti che saranno indicati.
2.1. Nel sistema vigente la sede naturale della cognizione di ogni domanda risarcitoria derivante da danno ingiusto, anche se si tratta di domanda proposta nei confronti della pubblica amministrazione, è il giudizio che si svolge davanti al giudice ordinario.
Il principio deriva dalla constatazione che i diritti soggettivi debbono trovare piena e completa tutela anche nei confronti della pubblica amministrazione in base al disposto degli articoli 24, 101, 103 e 111 della Costituzione.
Pertanto, è configurabile la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., della pubblica amministrazione per il risarcimento dei danni che i privati denunciano di avere subito dall'emanazione di atti e provvedimenti amministrativi illegittimi. Il principio, di recente, è stato diffusamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha precisato che il danno ingiusto è quello che l'ordinamento non può tollerare che rimanga a carico della vittima e, pertanto, deve essere trasferito sull'autore del fatto, in quanto lesivo dell'interesse giuridicamente rilevante quale che sia la sua qualificazione formale e senza che assuma rilievo determinante la sua qualificazione in termini di diritto soggettivo: sentenze 22 luglio 1999, nn. 500 e 501/SU.
2.2. Ne deriva che, quando sia proposta domanda risarcitoria contro un ente pubblico per fatto ingiusto, il giudice ordinario può rifiutare il risarcimento solo se il diritto al risarcimento non sussiste secondo l'ordinamento e non può sottrarsi alla pronuncia di merito affermando che la posizione soggettiva non è tutelabile perché si configura come interesse legittimo.
3.1. Nella fattispecie che si sta esaminando l'avvocato Giuliano aveva chiesto di essere risarcito del danno subito per il fatto che l'illegittimo rifiuto dell'autorizzazione a proseguire il contratto di formazione e lavoro lo aveva costretto a versare per il dipendente assunto i contributi pieni e non quelli ridotti del cinquanta per cento, come è stabilito dal combinato disposto dell'art. 3, sesto comma, del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863 e dell'art. 5 del decreto legge 30 maggio 1988 n. 173, convertito nella legge 26 luglio 1988, n. 504.
3.2. In base ai principi prima indicati la domanda non poteva essere dichiarata inammissibile, come sostanzialmente è avvenuto, ma doveva essere esaminata nel merito, verificando l'esistenza del diritto al risarcimento del danno secondo i presupposti indicati nell'art. 2043 cod. civ.. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata sul punto.
4. L'esame del terzo motivo è assorbito dalla pronuncia che precede.
Infatti, esso pone una questione sulle spese del giudizio di appello, la quale deve essere risolta all'esito del giudizio di merito.
5. Conclusivamente debbono essere accolti il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiarato assorbito l'esame del terzo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di appello di Brescia, la quale si atterrà al principio di diritto sopra indicato.
Le spese di questo giudizio possono essere determinate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito l'esame del terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti con rinvio, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 15 dicembre 2000. Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2001